IL BILANCIO Clausole campione

IL BILANCIO. Il bilancio d’esercizio è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 maggio 2022. Esso è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards – IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), alle interpretazioni emesse dall’IFRIC47 e dal SIC48, al Regolamento europeo n. 1606/2002, e risulta corredato dall’attestazione del Presidente esecutivo, dell’Amministratore delegato/Direttore generale e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Società all’uopo incaricata, che ha rilasciato la prescritta relazione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in data 11 aprile 2022, esprimendo un giudizio positivo sulla “…rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria… del risultato economico e dei flussi di cassa… in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea…”, nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge. I documenti di bilancio sono stati altresì esaminati dal Collegio sindacale, che, nella medesima data, ha rassegnato, senza osservazioni, la relazione di sua competenza, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice civile. L’esercizio si è chiuso con un risultato operativo negativo (EBIT49) pari a -177.680.481 euro, un patrimonio netto di 568.109.193 euro, una perdita complessiva di 147.909.572 euro (che è stata riportata a nuovo) ed una posizione finanziaria netta di 446.627.561 euro. Il bilancio di esercizio relativo all’esercizio 2020 è stato redatto in conformità ai principi contabili nazionali approvati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In conseguenza della transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), le relative risultanze, riportate a fini comparativi, sono state riclassificate mediante appositi prospetti di riconciliazione 47 International Financial Reporting Interpretations Committee.
IL BILANCIO. Il bilancio dell'AVEPA, quale organismo pagatore, è unico con riferimento alle operazioni finanziate da entrambi i fondi FEAGA e FEASR. Il bilancio dell'OP è un bilancio di cassa non previsionale che registra:
IL BILANCIO. Il bilancio d’esercizio è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 maggio 2018. Esso è stato previamente comunicato alla società di revisione, che, dopo aver effettuato i riscontri di sua competenza, ha rassegnato, in data 12 aprile 2018, la prescritta relazione all’Assemblea, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, con un richiamo di informativa relativo alle considerazioni svolte dal Consiglio di amministrazione in nota integrativa circa le ragioni per le quali il bilancio è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale. In conformità al dettato dell’art. 2429 c.c., il bilancio è stato, altresì, comunicato al Collegio sindacale, che ha riferito all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri (relazione in data 11 aprile 2018). L’esercizio si è chiuso con una perdita di euro 22.401.438, che, con votazione unanime dei soci e conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione, è stata coperta, quanto ad euro 12.000.000, mediante utilizzo integrale della riserva di patrimonio netto denominata “versamento soci in c/capitale “,80 “appostata tra le “altre riserve” dello stato patrimoniale passivo (voce A-VI),81 mentre per la parte rimanente (euro 10.401.438) è stata riportata a nuovo82.
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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.