Controlli e ispezioni. Regione Lombardia e Sistema camerale adottano tutte le misure necessarie a prevenire, ad individuare e a sanzionare eventuali comportamenti scorretti da parte delle imprese che presentano una richiesta di contributo. Nello specifico Regione Lombardia si riserva di applicare le sanzioni e le penali previste dal d.lgs. 123/98 nella misura massima applicabile, oltre a quanto previsto dal Codice Penale in materia di dichiarazioni mendaci e sotto richiamato. In caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione gli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e quindi, qualora dalle ispezioni e dai controlli effettuati da Regione Lombardia, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del presente bando, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’articolo 76 inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso per conseguire benefici economici ai sensi del presente bando verrà punito ai sensi del codice penale e delle norme vigenti in materia. Regione Lombardia, oltre alle verifiche necessarie per l’erogazione del contributo, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche presso il beneficiario. I controlli e/o le ispezioni saranno comunque effettuati diffusamente sulle richieste di contributo per le quali si sia provveduto all’erogazione del contributo. I controlli saranno finalizzati alla verifica: - degli investimenti realizzati, - del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, - della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Nel caso i controlli avessero esito negativo, a seguito di accertata esistenza di dichiarazioni mendaci, di non sussistenza dei requisiti ovvero di inosservanza delle prescrizioni previste dal bando, Regione Lombardia, procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di interesse legale (calcolati sulla base dell’interesse in vigore), maggiorato di 5 punti e quantificato per il periodo intercorrente dalla data di erogazione dell’agevolazione a quello di avvenuto rimborso. Il soggetto richiedente dovrà restituire quanto indebitamente percepito oltre alle sanzioni e penali sopraindicate, ferma restando la sussistenza delle ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di revoca.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Controlli e ispezioni. Regione Lombardia e Sistema camerale adottano adotta tutte le misure necessarie a prevenire, ad individuare e a sanzionare eventuali comportamenti scorretti da parte delle imprese che presentano una richiesta di contributo. Nello specifico Regione Lombardia si riserva di applicare le sanzioni e le penali previste dal d.lgs. 123/98 nella misura massima applicabile, oltre a quanto previsto dal Codice Penale in materia di dichiarazioni mendaci e sotto richiamato. In caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione gli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e quindi, qualora dalle ispezioni e dai controlli effettuati da Regione Lombardia, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del presente bando, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’articolo 76 inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso per conseguire benefici economici ai sensi del presente bando verrà punito ai sensi del codice penale e delle norme vigenti in materia. Regione Lombardia, oltre alle verifiche necessarie per l’erogazione del contributo, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche presso il beneficiario. I controlli e/o le ispezioni saranno comunque effettuati diffusamente sulle a campione su un numero non inferiore al 15% delle richieste di contributo per le quali si sia provveduto all’erogazione del contributo. I controlli saranno finalizzati alla verifica: - degli investimenti realizzati, - del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, - della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Nel caso i controlli avessero esito negativoNei casi di revoca, anche a seguito di accertata esistenza di dichiarazioni mendacicontrolli, di non sussistenza dei requisiti ovvero di inosservanza delle prescrizioni previste dal bando, Regione Lombardia, Finlombarda procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di interesse legale (calcolati sulla base dell’interesse in vigore), maggiorato di 5 punti e quantificato per il periodo intercorrente dalla data di erogazione dell’agevolazione a quello di avvenuto rimborso. Il soggetto richiedente dovrà restituire quanto indebitamente percepito oltre alle sanzioni e penali sopraindicate, ferma ferme restando la sussistenza delle ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di revoca.
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Samples: Accordo Di Programma
Controlli e ispezioni. Regione Lombardia Al Comune di Roccafranca, compete la vigilanza e Sistema camerale adottano tutte le misure necessarie il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a prevenireun monitoraggio accurato dell’andamento dell’iniziativa. La ditta appaltatrice è tenuta a fornire all’incaricato del Comune della vigilanza la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio. Il Comune di Roccafranca si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad individuare ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull’andamento del servizio o sui mezzi impiegati. Il Comune di Roccafranca segnalerà l’eventuale inosservanza delle norme, per iscritto e a sanzionare eventuali comportamenti scorretti da parte delle imprese che presentano una richiesta mezzo raccomandata pec, all’appaltatore e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti. L'Appaltatore dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di contributo. Nello specifico Regione Lombardia si riserva 5 (cinque) giorni dalla data di applicare le sanzioni e le penali previste dal d.lgs. 123/98 nella misura massima applicabile, oltre a quanto previsto dal Codice Penale in materia di dichiarazioni mendaci e sotto richiamatoricevimento della contestazione. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di dichiarazioni mendaci trovano applicazione gli articoli 75 e 76 cui al comma precedente può essere invocato dall'Appaltatore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Appaltatore o del DPR 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e quindi, qualora dalle ispezioni e dai controlli effettuati da Regione Lombardia, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del presente bando, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’articolo 76 inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso per conseguire benefici economici ai sensi del presente bando verrà punito ai sensi del codice penale e delle norme vigenti in materia. Regione Lombardia, oltre alle verifiche necessarie per l’erogazione del contributo, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche presso il beneficiariopersonale stesso. I controlli dipendenti del Comune di Roccafranca con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento e/o le ispezioni saranno comunque effettuati diffusamente sulle richieste documento d’identità. L'Appaltatore ha l'obbligo di contributo per le quali si sia provveduto all’erogazione agevolare l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo consentendo l'esame degli autoveicoli e l’accesso alla documentazione relativa alla gestione del contributo. I controlli saranno finalizzati alla verifica: - degli investimenti realizzati, - servizio oggetto del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, - della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Nel caso i controlli avessero esito negativo, a seguito di accertata esistenza di dichiarazioni mendaci, di non sussistenza dei requisiti ovvero di inosservanza delle prescrizioni previste dal bando, Regione Lombardia, procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di interesse legale (calcolati sulla base dell’interesse in vigore), maggiorato di 5 punti e quantificato per il periodo intercorrente dalla data di erogazione dell’agevolazione a quello di avvenuto rimborso. Il soggetto richiedente dovrà restituire quanto indebitamente percepito oltre alle sanzioni e penali sopraindicate, ferma restando la sussistenza delle ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di revocapresente contratto.
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Controlli e ispezioni. Regione Lombardia e Sistema camerale adottano tutte le misure necessarie a prevenire, ad individuare e a sanzionare eventuali comportamenti scorretti da parte delle imprese che presentano una richiesta di contributo. Nello specifico Regione Lombardia si riserva di applicare le sanzioni e le penali previste dal d.lgs. 123/98 nella misura massima applicabile, oltre a quanto previsto dal Codice Penale in materia di dichiarazioni mendaci e sotto richiamato. In caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione gli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e quindi, qualora dalle ispezioni e dai controlli effettuati da Regione Lombardia, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del presente bando, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera1. Ai sensi dell’articolo 76 inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendacidella normativa nazionale e comunitaria vigente, forma atti falsi o ne fa uso per conseguire benefici economici ai sensi del presente bando verrà punito ai sensi del codice penale e delle norme vigenti in materia. Regione Lombardia, oltre alle verifiche necessarie per l’erogazione del contributo, il MIUR può disporre in qualsiasi momento controlli e ispezioni e controlli anche presso il beneficiariodirettamente o indirettamente. I controlli In particolare, l’esperto economico-finanziario e/o l’esperto-tecnico Scientifico potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto [EVENTUALE SOLO SE PREVISTO NELL’AVVISO: e con l’industrializzazione dei risultati], restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, le ispezioni saranno Unità di controllo dell’iniziativa internazionale, l’esperto economico-finanziario e l’esperto tecnico-scientifico manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/i Soggetto/i Beneficiario/i, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i Xxxxxxxx/i Beneficiario/i.
2. Compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, l’esperto economico finanziario e/o l’esperto tecnico-scientifico manterranno la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i Beneficiario/i circa notizie e/o dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i.
3. Il/Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant’altro necessario.
4. Al fine di consentire anche tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, il/ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria allo scopo. Verifiche e controlli in loco potranno essere altresì effettuati diffusamente sulle richieste di contributo per le quali si sia provveduto all’erogazione da funzionari del contributo. I controlli saranno finalizzati alla verifica: - degli investimenti realizzati, - del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, - della veridicità delle dichiarazioni Ministero dell’Economia e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Nel caso i controlli avessero esito negativoFinanze, a seguito di accertata esistenza di dichiarazioni mendaci, di non sussistenza della Corte dei requisiti ovvero di inosservanza delle prescrizioni previste dal bando, Regione Lombardia, procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di interesse legale (calcolati sulla base dell’interesse in vigore), maggiorato di 5 punti e quantificato per il periodo intercorrente dalla data di erogazione dell’agevolazione a quello di avvenuto rimborso. Il soggetto richiedente dovrà restituire quanto indebitamente percepito oltre alle sanzioni e penali sopraindicate, ferma restando la sussistenza delle ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di revocaConti italiana e/o europea ed agenti comunitari all’uopo designati.
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