Controlli sulle esportazioni Clausole campione

Controlli sulle esportazioni. Il committente accetta che le forniture possano sottostare alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Svizzera e/o all’estero in materia di controllo sulle esportazioni e che senza un’autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell’autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello concordato la fornitura ricevuta. Il committente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigore in quel momento.
Controlli sulle esportazioni. In conformità alle leggi e alle normative degli Stati Uniti e di altri Paesi in merito al commercio internazionale, il Cliente e i suoi dipendenti, agenti e terzi non divulgheranno, esporteranno o riesporteranno, direttamente o indirettamente, alcun prodotto, documentazione o dati tecnici (o prodotti diretti degli stessi) previsti dal presente Contratto verso Paesi, entità o altre parti che non dispongano dei requisiti per ricevere tale materiale ai sensi delle leggi e delle normative degli Stati Uniti e successivi emendamenti del Dipartimento per il Commercio o del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o ai sensi di altre leggi o normative a cui il Cliente può essere soggetto. Cliente avrà la responsabilità esclusiva di (i) rispettare tali leggi e normative e di (ii) mantenersi aggiornato su eventuali modifiche apportate alle stesse.
Controlli sulle esportazioni. L'utilizzo del presente Software è soggetto alla normativa che disciplina le esportazioni negli Stati Uniti (U.S. Export Administration Regulations). L'utente dichiara quanto segue: (a) di non avere cittadinanza, nazionalità o residenza nei seguenti Paesi e di non essere sottoposto al controllo da parte dei rispettivi governi: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Sudan o alcun altro Paese verso cui gli Stati Uniti abbiano proibito le esportazioni; (b) di non esportare né riesportare, direttamente o indirettamente, il Software verso alcuno dei Paesi sopra indicati o ad alcun soggetto che abbia cittadinanza, nazionalità o residenza in tali Paesi; (c) di non essere incluso negli elenchi Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists e Specially Designated Narcotic Traffickers del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, né nell'elenco Table of Denial Orders del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti; (d) di non esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, il Software a persone incluse nei suddetti elenchi; (e) di non utilizzare il Software e di non consentirne l'utilizzo per alcuno scopo proibito dalla legge degli Stati Uniti, inclusi, in via esemplificativa, gli scopi di sviluppo, progettazione, produzione o fabbricazione di armi nucleari, chimiche o biologiche di distruzione di massa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx.
Controlli sulle esportazioni. Il Servizio Daily Burn e le informazioni e tecnologie sottostanti sono soggette alle leggi, restrizioni e regolamenti statunitensi e internazionali che possono regolare l'importazione, l'esportazione, il download e l'utilizzo delle Applicazioni. Accetti di rispettare queste leggi, restrizioni e regolamenti quando scarichi o usi le Applicazioni.
Controlli sulle esportazioni. L'utente riconosce che il Software proviene dagli Stati Uniti e acconsente a rispettare tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili che fanno riferimento al Software, incluse le Export Administration Regulations degli Stati Uniti e le restrizioni relative alla destinazione, all'utente e all'utilizzo finali emesse dagli Stati Uniti e da altri governi.
Controlli sulle esportazioni. Il Partner non potrà esportare o consentire l’esportazione o la riesportazione dei Prodotti, di qualsiasi loro componente o di qualsiasi Informazione riservata di HCL senza l’espresso consenso scritto di HCL e solo in conformità con tutte le leggi e normative sulle esportazioni del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e di tutte le altre agenzie e autorità statunitensi, e, se applicabile, in conformità con le leggi e normative straniere pertinenti.
Controlli sulle esportazioni. Il committente accetta che le forniture possano sottost- are alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Sviz- zera e/o all’estero in materia di controllo sulle esporta- zioni e che senza un’autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell’autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello con- cordato la fornitura ricevuta. Il committente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigo- re in quel momento.

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  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.