Common use of Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità Clause in Contracts

Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’Azienda, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

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Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’AziendaL’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Dopo l’aggiudicazione, ciascuna Azienda aggregata/aderente nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell’esecuzione del contratto) e, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestionei Magazzini aziendali, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quali- quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei di prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed o inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente mancata, tempestiva sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e ; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegnenell’effettuazione degli interventi tecnici e/o di consegna richiesti, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) al valore riportato dell’Articolo 15 del valore della merce non consegnataCapitolato Tecnico allegato, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodottidal mancato intervento. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento delle fatturee, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa onere sarà a carico della dittaditta inadempiente. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturatidovuti, una detrazione pari al minor valore onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

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Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’Azienda, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna. All’atto della consegna dei Sistemi forniti dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione provvisoria da parte del Responsabile dell’U.O. , Servizio di Ingegneria Clinica e ditta fornitrice. Nell’arco dei tre mesi successivi le U.O. interessate valuteranno l’idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni. Terminato e superato il periodo del primo trimestre, in accordo ed in presenza del fornitore, il reparto eseguirà il “test run” del sistema atto a verificare: - precisione - accuratezza - operatività - consumi effettivi Superato tale test, il Sistema verrà considerato a tutti gli effetti idoneo ed operativo e sarà rilasciato, a cura delle varie U.O. coinvolte e del Servizio di Ingegneria Clinica, un apposito verbale dell’avvenuto e definitivo collaudo. Nel caso il test non avesse esito favorevole potrà essere concordata un’ulteriore e definitiva ripetizione nei tre mesi successivi. Un nuovo esito sfavorevole comporterà l’immediata restituzione del sistema e la conseguente risoluzione del contratto.

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Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’AziendaDopo l’aggiudicazione, tramite l’Azienda nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell’esecuzione del contratto) e, tramite, le Direzioni di Farmacia e/o Servizio GestioneGestione e/o Ingegneria Clinica, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quali- quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei di prodotti da parte dell’Azienda dell’Azienda, non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed o inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente mancata, tempestiva sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e ; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento delle fatturee, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa onere sarà a carico della dittaditta inadempiente. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturatidovuti, una detrazione pari al minor valore onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

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Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’Azienda, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione, avrà la facoltà di respingere respinge re i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto fa tto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

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Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’Azienda, tramite le la Direzioni di Farmacia e/o Servizio GestioneGestione e/o Ingegneria Clinica, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino riscontreranno vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei di prodotti da parte dell’Azienda dell’Azienda, non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed o inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente mancata, tempestiva sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e ; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà sarà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa onere sarà a carico della dittaditta inadempiente. La ditta dovrà procedere all’installazione delle apparecchiature non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’ordine di consegna; la fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dall’Azienda ospedaliera. La ditta dovrà garantire l’assistenza tecnica con le modalità e nei termini di cui all’art. 20; in caso di mancato intervento nei termini prescritti, sarà applicata una penale pari a € 100,00/die. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturatidovuti, una detrazione pari al minor valore onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

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Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità. L’Azienda, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza. L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda dell’Azienda, non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed o inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa onere sarà a carico della dittaditta inadempiente. Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore fornitore, ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi. In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

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