COPERTURA CAPITALE COSTANTE Clausole campione

COPERTURA CAPITALE COSTANTE. Tale copertura prevede, in caso di morte dell’Assicurato, il pagamento ai beneficiari di un capitale fisso predeterminato (ma modificabile nel tempo secondo i bisogni dell’Assicurato). La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Il calcolo dell’ammontare del premio assicurativo avverrà su base mensile secondo l’età al primo giorno di ciascun mese ed il capitale assicurato. La corresponsione del premio avviene in via anticipata il primo giorno lavorativo di ciascun mese attraverso la cancellazione di un numero di quote pari al controvalore del premio nel/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Il capitale minimo assicurabile, per la Copertura “Capitale Costante”, è di 10.000€ ed il premio minimo mensile è di 0,10€. Il contraente deve scegliere ed indicare nell’apposito modulo l’importo del capitale assicurato, entro i limiti previsti dalla Tabella presente nell’art. 4.1. Tale importo ha implicazioni sul livello di accertamenti sanitari necessari alla valutazione del rischio (vedi art. 4.4). Il capitale assicurato può essere variato secondo quanto previsto nell’art. 4.2. È possibile inoltre cambiare il tipo di copertura all’interno del “Mosaico” o sospendere le stesse in qualsiasi momento con le modalità previste nell’art. 4.2. Dal momento in cui la Compagnia riceve la notizia del decesso dell’Assicurato, la Compagnia interromperà il calcolo e l’addebito del premio assicurativo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).