Accertamenti sanitari Clausole campione

Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Accertamenti sanitari. Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Accertamenti sanitari. 1. Raccolti gli elementi di cui all'art.1, l’impiegato è sottoposto ad accertamenti sanitari da parte di un Collegio medico composto da almeno tre sanitari. 2. Tale Collegio è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Col decreto stesso è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell’impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione, 3. Il medico di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazioni. L'onorario del medico di fiducia è a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medici. 4. Ai fini della costituzione del Collegio medico di cui al primo comma, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzione, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionale. 5. Il Collegio non è soggetto a vincolo di competenza territoriale. 6. Quando il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoverato. 7. A tal fine il Collegio delega un proprio membro, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimo. 8. Qualora il dipendente che ha presentato Istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.
Accertamenti sanitari. Il presente Contratto prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante compilazione di un questionario sanitario, rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. E’ tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominata periodo di carenza, come specificato all’Art. 9. Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio, la Compagnia si riserva la facoltà di: • rifiutare l’assunzione del rischio • stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi o l’esclusione di specifici rischi; • richiedere ulteriore documentazione.
Accertamenti sanitari. La Compagnia offre un servizio gratuito di visita medica per l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato. Gli accertamenti sanitari vengono organizzati e gestiti dalla compagnia Europ Assistance, con la quale Eurovita ha stipulato un accordo di servizi. Europ Assistance si fa carico di organizzare il check-up sanitario tramite la sua rete di centri medi- ci e diagnostici convenzionati, scegliendo quello più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Una volta individuato il centro, contatta il Cliente ed organizza il trasporto del medesimo presso la struttura medica. Il medico della struttura redige il Rapporto di Visita Medica da trasmettere alla Compagnia. La visita medica è obbligatoria ed è a carico di Eurovita. Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto sono riportati nella tabella relativa (cfr. Allegato 1). Una volta ricevuta la documentazione sanitaria e il Rapporto di visita medica la Compagnia forni- sce tempestivamente un riscontro al Cliente. Si segnala che: - in base alle informazione raccolte, Eurovita può richiedere ulteriore documentazione o accerta- menti al fine di poter correttamente valutare il rischio. - nel caso in cui dal Rapporto di Visita medica e dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo dell’Assicurato, Eurovita può rifiutare l’assunzione del rischio ovvero stabilire particola- ri condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi sanitari o l’esclusione di specifici rischi.
Accertamenti sanitari. 1) Sono vietati accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idonei- tà e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 2) Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto at- traverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 3) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavora- tore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Accertamenti sanitari. 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma 1 lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. I medesimi concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito specificato, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno rinviati entro i medesimi tempi (venti giorni) coloro che dovranno fornire ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc., che la commissione per gli accertamenti sanitari riterra' piu' opportuni per poter esprimere il giudizio finale. 2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: a) ai concorrenti che non siano militari in servizio nelle Forze armate saranno verificati i parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dal...
Accertamenti sanitari. Il Consorzio ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipenden- te da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Accertamenti sanitari. L’adesione alla presente Assicurazione prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato secondo quanto riportato di seguito:  Qualora l’importo complessivamente assicurato non sia superiore a 200.000,00 Euro e l’Assicurato abbia un età alla data di decorrenza fino a 60 anni è richiesta la sola compilazione del Questionario Sanitario.  Se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è superiore a 60 anni è inoltre richiesta la presentazione del Rapporto di Visita Medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine.  Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del Rapporto di Visita Medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine.  Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 300.000,00 Euro e fino a 500.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del Rapporto di Visita Medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti, elencati di seguito: - Analisi completa delle urine ed i seguenti esami del sangue: - Emocromo completo, - Colesterolo totale, - HDL, LDL, - Trigliceridi, - Glicemia, Hbs Ag e HCV. - Elettrocardiogramma con prova da sforzo massimale al cicloergometro secondo protocolli standard e con tracciato completo. L’Indennizzo massimo previsto per ogni Aderente, è di Euro 500.000, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Aderente, avesse contemporaneamente in corso con la Banca di Credito Cooperativo.
Accertamenti sanitari. Qualora Italiana Assicurazioni S.p.A. richieda che l’Assicurando si sottoponga a eventuali accertamenti sanitari, il costo è a carico dell’Assicurando, con un contributo da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A. pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo pari a 50,00 euro. Sono esclusi dal contributo i costi derivanti dagli accertamenti specifici previsti per la sottoscrizione della tariffa B03B. Le eventuali eccedenze al suddetto importo sono a carico dell’Assicurando.