CORRETTO UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE. Salvo accordi presi tra le parti, previsti in contratto e valutati nel DUVRI specifico, è fatto assoluto divieto: • al personale del Fornitore di usare e/o manomettere attrezzature del Committente, per il quale è vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali proprie a terzi; • al personale del Committente di utilizzare e/o manomettere attrezzature del Fornitore. Tuttavia, eccezionalmente, qualora quanto previsto nei punti precedenti debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente tra il Fornitore e il Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta di quest’ultimo. In tal caso, per ambo i contraenti, all’atto della presa in consegna delle attrezzature, macchine e/o altro eventualmente ceduto (entrambi conformi a specifiche disposizioni legislative e di sicurezza ed idoneamente manutentati e verificati dal proprietario e corredati da apposite istruzioni di uso), l’utilizzatore finale deve ricevere adeguata formazione all’uso e deve attenersi ai disposti dell’art. 20 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso stesso. L’utilizzatore finale ha l’obbligo di adoperare correttamente quanto affidatogli e segnalare immediatamente le deficienze delle protezioni alle macchine o alle attrezzature utilizzate, nonché qualsiasi condizione di pericolo al proprio Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto. Ambo i contraenti, ciascuno per propria competenza ed in merito agli accordi contrattuali presi, provvedono, collaborando e coordinandosi, a manutentare la macchina o l’attrezzatura al fine di mantenere perfette le condizioni di sicurezza iniziali. Qualora, nel presente contratto si ravvisino attrezzature di proprietà del Committente, concesse in uso esclusivo al Fornitore o in uso promiscuo tra il Committente e il Fornitore/RTI, sarà cura dell’U.O. titolare della gestione delle attrezzature medesime predisporre gli atti conseguenti. La documentazione verrà in seguito allegata al presente DUVRI.
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CORRETTO UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE. Salvo accordi presi tra le parti, previsti in contratto e valutati nel DUVRI specifico, è fatto assoluto divieto: • al personale del Fornitore di usare e/o manomettere attrezzature del Committente, per il quale è vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali proprie a terzi; • al personale del Committente di utilizzare e/o manomettere attrezzature del Fornitore. Tuttavia, eccezionalmente, qualora quanto previsto nei punti precedenti debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente tra il Fornitore e il Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta di quest’ultimo. In tal caso, per ambo i contraenti, all’atto della presa in consegna delle attrezzature, macchine e/o altro eventualmente ceduto (entrambi conformi a specifiche disposizioni legislative e di sicurezza ed idoneamente manutentati e verificati dal proprietario e corredati da apposite istruzioni di uso), l’utilizzatore finale deve ricevere adeguata formazione all’uso e deve attenersi ai disposti dell’art. 20 del D.Lgs D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso stesso. L’utilizzatore finale ha l’obbligo di adoperare correttamente quanto affidatogli e segnalare immediatamente le deficienze delle protezioni alle macchine o alle attrezzature utilizzate, nonché qualsiasi condizione di pericolo al proprio Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto. Ambo i contraenti, ciascuno per propria competenza ed in merito agli accordi contrattuali presi, provvedono, collaborando e coordinandosi, a manutentare la macchina o l’attrezzatura al fine di mantenere perfette le condizioni di sicurezza iniziali. Qualora, nel presente contratto si ravvisino attrezzature di proprietà del Committente, concesse in uso esclusivo al Fornitore o in uso promiscuo tra il Committente e il Fornitore/RTI, sarà cura dell’U.O. titolare della gestione delle attrezzature medesime predisporre gli atti conseguenti. La documentazione verrà in seguito allegata al presente DUVRI.
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CORRETTO UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE. Salvo accordi presi tra le parti, previsti in contratto e valutati nel DUVRI specifico, è fatto assoluto divieto: • al personale del Fornitore di usare e/o manomettere attrezzature del Committente, per il quale è vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali proprie a terzi; • al personale del Committente di utilizzare e/o manomettere attrezzature del Fornitore. Tuttavia, eccezionalmente, qualora quanto previsto nei punti precedenti debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente tra il Fornitore e il Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta di quest’ultimo. In tal caso, per ambo i contraenti, all’atto della presa in consegna delle attrezzature, macchine e/o altro eventualmente ceduto (entrambi conformi a specifiche disposizioni legislative e di sicurezza ed idoneamente manutentati e verificati dal proprietario e corredati da apposite istruzioni di uso), l’utilizzatore finale deve ricevere adeguata formazione all’uso e deve attenersi ai disposti dell’art. 20 del D.Lgs D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso stesso. L’utilizzatore finale ha l’obbligo di adoperare correttamente quanto affidatogli e segnalare immediatamente le deficienze delle protezioni alle macchine o alle attrezzature utilizzate, nonché qualsiasi condizione di pericolo al proprio Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto. Ambo i contraenti, ciascuno per propria competenza ed in merito agli accordi contrattuali presi, provvedono, collaborando e coordinandosi, a manutentare la macchina o l’attrezzatura al fine di mantenere perfette le condizioni di sicurezza iniziali. Qualora, nel presente contratto si ravvisino attrezzature di proprietà del Committente, concesse in uso esclusivo al Fornitore o in uso promiscuo tra il Committente e il Fornitore/RTI, sarà cura dell’U.O. titolare della gestione delle attrezzature medesime predisporre gli atti conseguenti. La documentazione verrà in seguito allegata al presente DUVRI.
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CORRETTO UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE. Salvo accordi presi tra le parti, previsti in contratto e valutati nel DUVRI specifico, è fatto assoluto divieto: • al personale del Fornitore di usare e/o manomettere attrezzature del Committente, per il quale è vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali proprie a terzi; • al personale del Committente di utilizzare e/o manomettere attrezzature del Fornitore. Tuttavia, eccezionalmente, qualora quanto previsto nei punti precedenti debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente tra il Fornitore e il Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta di quest’ultimo. In tal caso, per ambo i contraenti, all’atto della presa in consegna delle attrezzature, macchine e/o altro eventualmente ceduto (entrambi conformi a specifiche disposizioni legislative e di sicurezza ed idoneamente manutentati e verificati dal proprietario e corredati da apposite istruzioni di uso), l’utilizzatore finale deve ricevere adeguata formazione all’uso e deve attenersi ai disposti dell’art. 20 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso stesso. L’utilizzatore finale ha l’obbligo di adoperare correttamente quanto affidatogli e segnalare immediatamente le deficienze delle protezioni alle macchine o alle attrezzature utilizzate, nonché qualsiasi condizione di pericolo al proprio Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto. Ambo i contraenti, ciascuno per propria competenza ed in merito agli accordi contrattuali presi, provvedono, collaborando e coordinandosi, a manutentare la macchina o l’attrezzatura al fine di mantenere perfette le condizioni di sicurezza iniziali. Qualora, nel presente contratto si ravvisino attrezzature di proprietà del Committente, concesse in uso esclusivo al Fornitore o in uso promiscuo tra il Committente e il Fornitore/RTI, sarà cura dell’U.O. titolare della gestione delle attrezzature medesime predisporre gli atti conseguenti. La documentazione verrà in seguito allegata al presente DUVRI.
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Samples: Patto Di Integrita'