Criminal offences Clausole campione

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  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Eventi socio-politici La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei: 1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; 2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi: La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre; d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti indicati nella scheda di rischio

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • CONTENUTI Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

  • Contenuto CONTENUTO DIMORA ABITUALE: a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo). Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli. Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti. Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

  • Disciplina del rapporto di lavoro MERCATO DEL LAVORO Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.