Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n° 300, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n° n. 300, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti dipendenti, in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contrattoCCNL, con arrotondamento l’arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n° 300300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal da presente contratto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n° n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNLC.C.N.L., si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal da presente contratto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n° n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti dipendenti, in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contrattoCCNL, con arrotondamento l’arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n° 300300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata