Criteri di indennizzabilità e. Art. 7.9 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della - avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero; - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio Inoltre deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia, presentando: - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; - certificato di morte; - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; Condizioni di Assicurazione - pag. 25 di 28 - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto. - Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile); - Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute; - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.
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Criteri di indennizzabilità e. Art. 7.9 7.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della - avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero; - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio Inoltre deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia, presentando: - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; - certificato di morte; - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 26 - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; Condizioni di Assicurazione - pag. 25 di 28 - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto. - Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile); - Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute; - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.
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Criteri di indennizzabilità e. Art. 7.9 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della - avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero; - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio Inoltre deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia, presentando: - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; - certificato di morte; - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; Condizioni di Assicurazione - pag. 25 di 28 - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto. - Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile); - Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute; - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.
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