Set Informativo
Set Informativo
Modello 32102 - Edizione Gennaio 2019
Contratto
di Assicurazione Furgoni
Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg
Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto, Cristalli, Kasko, Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2019
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2019
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza R.C. Furgoni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Contratto di Assicurazione Furgoni che opera con il marchio Zurich Connect
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile (R.C.) dei Furgoni (Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo e dall’eventuale rimorchio.
Responsabilità civile dei trasportati:
danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione.
Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.
Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall’incendio del veicolo.
Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.
Carico e scarico con operazioni manuali:
danni provocati da operazioni di carico e scarico dal veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici.
I danni sono risarciti fino all’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
• furto e incendio del veicolo (opzionale)
• cristalli (opzionale)
• kasko (opzionale)
• tutela legale (opzionale)
• assistenza stradale (opzionale)
• infortuni del conducente (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose;
i danni causati durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
i danni causati nelle aree aeroportuali; relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e
avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
i danni causati da urto con animali selvatici.
Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
in caso di “Guida esclusiva” se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato in polizza.
modello 32102.DIP - ed. 01.2019
1 di 2
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
L’assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato su richiesta insieme al certificato di assicurazione.
L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde. Relativamente alla garanzia opzionale Tutela legale, l’assicurazione opera, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; negli altri casi, in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho? • Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente alla Compagnia i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (es.: cambiamento di veicolo, di residenza, ecc.). • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile. Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? Il premio ha periodicità annuale ed il pagamento può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale del premio comporta l’applicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata per il pagamento del premio in un’unica soluzione senza frazionamento e una maggiorazione dell’8% del premio annuo a titolo di diritti amministrativi. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite carta di credito, bonifico on line MyBank, presso punti SisalPay o Lottomatica, Apple Pay e bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia dalla data indicata in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. La copertura finisce alla scadenza indicata in polizza oppure al quindicesimo giorno successivo alla scadenza, qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra Compagnia. In caso di frazionamento semestrale del premio, il mancato pagamento della seconda rata di premio alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione (una volta nell’arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. |
Come posso disdire la polizza? Il contraente ha 14 giorni di tempo dall’inizio della copertura per recedere dal contratto (c.d. diritto di ripensamento). Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN. |
modello 32102.DIP - ed. 01.2019
2 di 2
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Assicurazione R.C. Furgoni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect
Contratto di Assicurazione Furgoni
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019 Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 2.00004. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 00, Xxxxxx 00000; tel. 00 00.000.000; sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx; pec: Zurich. Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia è di 738,8 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 424,8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 314 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO” | |
Massimali | Gli importi minimi di legge sono pari a 6.070.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.220.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. E’ possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Tipo di guida | E’ possibile personalizzare la polizza in base al conducente scegliendo tra le seguenti forme di guida: • GUIDA LIBERA - qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo; • GUIDA ESCLUSIVA - la guida del veicolo è consentita esclusivamente al Soggetto abilitato alla Guida, così come censito nel Contratto. Nel caso il Contraente sia una Persona Fisica, il Soggetto abilitato alla Guida sarà il Contraente stesso che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Nel caso il Contraente sia una Persona Giuridica, che sia anche proprietario del veicolo, il Soggetto abilitato alla Guida, laddove identificato, dovrà avere età pari o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
1 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
INCENDIO E FURTO (opzionale) | |
Garanzie di base | Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, il contratto copre la perdita totale o parziale del veicolo, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, stabilmente fissati sul veicolo stesso, e i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto stesso. Incendio: a seguito di incendio totale o parziale, di esplosione o di scoppio e azione del fulmine, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional stabilmente fissati sul veicolo. Sono comunque sempre operanti le seguenti estensioni • incendio da tumulti popolari; • circolazione abusiva; • furto di cose non assicurate; • caduta di “corpi orbitanti”. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La sola copertura “Furto” prevede le seguenti percentuali di Scoperto: • Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 150,00 Euro, • Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro. Esclusioni L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; - furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo; - furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo , nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dal Codice della Strada; - furto di parti di ricambio se non avvenuti congiuntamente al furto del veicolo stesso; - furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato; - furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso; - furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione. |
CRISTALLI (opzionale) | |
Garanzie di base | Copre la rottura e la scheggiatura dei cristalli del veicolo avvenute accidentalmente durante la circolazione o da fatti involontari di terzi. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia “Cristalli” prevede un massimale di 750,00 Euro e una franchigia fissa di 100,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive. In tal caso, il massimale è aumentato a 900,00 Euro. Esclusioni L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - furto o rapina consumati o tentati - operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli - eventi riconducibili alla garanzia Kasko. - veicolo adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. |
XXXXX (opzionale) | |
Garanzie di base | Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional. |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
2 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia “Kasko” viene concessa solamente se già presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione e prevede • Scoperto del 15% con Minimo di scoperto pari a 500,00. Esclusioni L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dal Codice della Strada; - danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto; - danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; - danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”; - danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”; - danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione; - danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | La Compagnia assicura il rischio della assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza; la Compagnia ne ha affidato la relativa gestione a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo: - subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l; - debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; - debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. - debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro; - sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Zurich Connect provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di € 2.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale; - debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Ad integrazione di tali garanzie, Zurich Connect garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso indicato in Polizza nella relativa sezione; non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare, in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all’estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: - Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete - Limite massimo di 1000 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento - Limite massimo di 20000 Euro euro per cauzione disposta da Autorità competente |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
3 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Esclusioni: multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia non vale: - in caso di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - in caso di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; - in caso di dolo dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; - in caso di partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - per danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno. - per appropriazione indebita. - per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto in polizza - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; - se il conducente è imputato per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A. - se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. La garanzia è inoltre sospesa o condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato nel caso di sanzioni applicate per fuga od omissione di soccorso. Nel caso di vertenze contrattuali la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto. | |
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Servizio Assistenza Furgoni - Depannage - Soccorso stradale - Furgone in sostituzione - Taxi per recupero furgone sostitutivo - Spese d’albergo (con franchigia kilometrica) |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: sono previsti massimali variabili per le singole prestazioni. Non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Esclusioni: - Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti ufficiali, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia; - Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso; - La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni; - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Zurich Insurance Company Ltd non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; - danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
4 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | • infortuni che il Conducente può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore avvenuta con il consenso del proprietario, oppure qualora vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. • La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. • Spese di cura: sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. • Diaria da ricovero ospedaliero: Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene computato. • Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi non oltre il quarto grado o aventi diritto se, in conseguenza dell’infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell’assicurato - Caso di invalidità pemanente: il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • infortuni che il Conducente può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore avvenuta con il consenso del proprietario, oppure qualora vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. • La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. • Spese di cura: sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. • Diaria da ricovero ospedaliero: Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene computato. • Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi non oltre il quarto grado o aventi diritto se, in conseguenza dell’infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell’assicurato - Caso di invalidità pemanente: il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ulteriori casi di limitazioni: • Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore • Veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, se, durante la guida dell’allievo, la persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore non risulti abilitata ai sensi della legge vigente o se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente • Veicolo con targa in prova, se la circolazione non avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo • Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio non è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo • Modifiche nelle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista • Dolo del conducente In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich Connect ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa). |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
5 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto: - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150 - importo liquidato al netto dello scoperto e minimo € 650. Esclusioni comuni alle garanzie: Furto e Incendio, Cristalli e Kasko L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada; - (salvo specifica pattuizione) terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; - appropriazione indebita. Relativamente alla garanzia Assistenza per le singole prestazioni sono previsti limiti alla copertura in termini di spese non rimborsabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per i pezzi di ricambio, le spese per il traino del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate, le spese per l’intervento di mezzi eccezionali anche se indispensabili per il recupero del veicolo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro a Zurich Connect tramite l’apposito form che si trova nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Se la denuncia viene fatta telefonicamente al numero 00.00.000.000, il contraente o l’assicurato devono dare anche avviso scritto a Zurich Connect, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o per fax al numero 00.00.000.000. I clienti che hanno acquistato la polizza tramite un intermediario Zurich Connect possono inoltrare la denuncia anche tramite quest’ultimo Per la garanzia Infortuni del conducente il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto a Zurich Connect (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) entro 5 giorni dall’infortunio o da quando l’assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’assicurato, o quando questa avvenga nel periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Zurich Connect. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente a Zurich Connect o al proprio intermediario assicurativo secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” quando il contraente o l’assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell’evento e questo: • è avvenuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano • ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia • ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona(ossia che comportano un’invalidità permanente fino al 9%). In tutti gli altri casi la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa di assicurazione che assicura il veicolo della controparte danneggiante. Nel caso in cui il veicolo della controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: xxx.xxxxxx.xx. Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto in Italia con veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano, UCI, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
6 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto all’Estero, in uno dei paesi indicati sulla carta verde e tra cittadini dell’unione Europea, bisogna rivolgersi al Centro di Informazione Italiano, presso CONSAP S.p.A., Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx - xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx, ai sensi della IV Direttiva. In tutti gli altri casi il danneggiato deve inoltrare la richiesta risarcitoria al responsabile del sinistro ed al suo assicuratore straniero. | |
Oltre all’obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità indicati, il contraente o l’assicurato devono esibire la documentazione di seguito elencata: • Per sinistri delle garanzie Furto, Rapina, Incendio da tumulti popolari presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all’estero è necessario presentare la denuncia all’Autorità straniera competente e, al rientro, all’Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata a Zurich Connect (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) • Per i sinistri della garanzia Cristalli possono inoltrare la denuncia a Zurich Connect oppure possono rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 Doctorglass al numero verde 800-101010 Glassdrive al numero verde 800-010606 • Per i sinistri della garanzia Xxxxx presentare la documentazione comprovante la presenza della garanzia nel contratto precedente o attestante la data di prima immatricolazione del veicolo assicurato. • Per i sinistri della garanzia Tutela Legale darne immediata comunicazione a DAS. Possono, in alternativa, denunciarlo a Zurich Connect (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite). • Per i sinistri della garanzia Assistenza devono contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.186.064, oppure il numero della sede operativa +39.015- 2559791. | |
Assistenza diretta/in convenzione | |
In caso di sinistro che riguardi la garanzia cristalli il contraente o l’assicurato possono rivolgersi direttamente a Carglass, DoctorGlass o GlassDrive. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus | |
In caso di sinistro con propria responsabilità, l’assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati da Zurich Connect. Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito xxx.xxxxxx.xx. Se la polizza è stata stipulata nella forma con franchigia quanto appena indicato non è applicabile. | |
Gestione da parte di altre imprese | |
Zurich Connect ha conferito a DAS S.p.A. ( sede in Verona, xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, Tel. 000.0000000, Fax 000.0000000, xxx.xxx.xx) la gestione dei sinistri tutela legale e a Mapfre Asistencia S.A. (sede operativa Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx-XX-xxxxxx verde 800.800.181515, oppure x00.000.0000000) l’incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza. | |
Prescrizione | |
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. | |
I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Zurich Connect deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta • In caso di danni a cose entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni • Tale termine è ridotto a 30 giorni se il Modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti • In caso di danni alla persona o danno mortale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Zurich Connect è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l’assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008 e dell’art. 146 C.d.A. Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Kasko, la liquidazione del danno ha luogo dal 30° giorno dal ricevimento della denuncia, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Zurich Connect e dal contraente o dall’assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta “perizia contrattuale”). Per i Sinistri della garanzia tutela legale DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest’ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/ assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo, la questione può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
7 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente Zurich Connect comunica l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dall’accertamento o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinchè decida a norma e nei limiti delle condizioni della polizza. Rimane comunque ferma la possibilità per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di furto o di appropriazione indebita del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all’Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l’eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. In caso di sostituzione, sospensione con riattivazione della Polizza, demolizione, cessazione o esportazione definitiva del Veicolo la Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita (al netto di imposte e oneri parafiscali). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Zurich Insurance Company Ltd mantiene operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia. Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono effettive fino alle ore 24.00 della data di scadenza. Prima della scadenza della Polizza, Zurich Insurance Company Ltd può proporre al Contraente il rinnovo del contratto di durata annuale. In questo caso tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo. |
Sospensione | Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione (una volta nell’arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La riattivazione del contratto proroga la scadenza per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà maggiorato di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall’importo così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. La riattivazione viene concessa sull’autoveicolo precedentemente assicurato o su un autoveicolo di nuova proprietà Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto coloro che intendono coprire il Furgone dai rischi di danni da eventi quali responsabilità civile verso Terzi, Incendio, Furto, Cristalli, Kasko, Tutela Legale, Assistenza stradale, Infortuni del conducente. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 5,03%, calcolato sul premio imponibile. |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
8 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inoltrare il Reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
modello 32102.DPA - ed. 01.2019
9 di 9
Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Zurich Insurance Company Ltd, avente sede in Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx, iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari – operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese IVASS al n. 200004. Recapito telefonico:x00 0000000.
Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Email: xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi, senza intermediari e, nello svolgimento dell’attività di distribuzione, non offre una consulenza prima della conclusione del contratto; pertanto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione viene corrisposto attraverso una retribuzione annua lorda in riferimento al CCNL ANIA Disciplina Speciale Parte Terza – Sezione Seconda.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale con la Compagnia, l’attribuzione di responsabilità di un sinistro, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute vanno indirizzati per iscritto alla Compagnia, all’ufficio Gestione Reclami di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia tramite le seguenti modalità:
• Posta: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
• Fax: 00.0000.0000;
• Email: xxxxxxx@xxxxxx.xx;
È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione “Contattaci” del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo.
Il reclamo indirizzato al Servizio Clienti deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante;
b) denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
1 di 2
Qualora i reclami abbiano ad oggetto l’osservanza da parte della Compagnia e dei suoi periti assicurativi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo
ovvero il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo inviato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’ IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 00.00000000 oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
Tali reclami dovranno essere completi di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello facsimile presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte del Servizio Clienti della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all’IVASS, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
• conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
• mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
• arbitrato, disciplinato dagli articoli 806 e successivi del codice di procedura civile, attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
• convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., la quale si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.
2 di 2
Indice
Glossario ..................................................................................................................................................... pag. 2
Condizioni di Assicurazione ............................................................................................. pag. 5
Condizioni generali di Assicurazione pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi .................................................. pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 2 - Furto e Incendio pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Cristalli pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 - Kasko pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 5 - Tutela Legale pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 6 - Assistenza Stradale pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 7 - Infortuni del Conducente pag. 22 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro ..................................................................................... pag. 29
1
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Con- traente attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori di serie e optional - Installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.
Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusi- vamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Arbitrato - È una procedura alternativa al ricorso alla giu- risdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’As- sicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsa- bilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di As- sicurazione.
Assistenza/ Fase stragiudiziale - È l’attività che vie- ne svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Atto di danneggiamento volontario - Gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Attestato di Rischio - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Aventi diritto - Persona fisica o giuridica che ha dirit- to alla consegna dell’Attestato di Xxxxxxx ( il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usu- fruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Attestato di Rischio - Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio - Banca dati elet- tronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad atte- stare lo stato del rischio.
Bonus/malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18 a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il colloca- mento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compa- gnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Nota informativa - pag. 8 di 12
Classe di merito “CU” - È la classe Bonus/Malus di “Con- versione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui all’ Alle- gato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazio- ni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insu- rance Company Ltd.
Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il con- tratto di Assicurazione.
Contravvenzione - È un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
2
Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conse- guente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e respon- sabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Degrado d’uso - È il deprezzamento del valore del veico- lo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascor- rere del tempo.
Delitto - È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontaria- mente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inos- servanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto;
Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute.
Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropa- ga con elevata velocità.
Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Euro- pea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, , Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Fatto illecito - Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia - L’importo contrattualmente pattuito in misu- ra fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo cari- co e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al nor- male traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidenta- ti non destinati al (verificare che sia scritto ‘al’) normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/ elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’u- tilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente - Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violen- ta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Insorgenza (del Sinistro) - Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute
nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in con- siderazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insor- genza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comporta- mento in violazione di norme contrattuali.
In viaggio - Qualunque località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.
Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione de- finitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a se- guito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.
Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale ven- gono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).
Malus - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:
- per i sinistri con responsabilità principale, La Compa- gnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pa- gamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto perio- do o in periodi precedenti
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da “osservare” al fine del- l’applica- zione del Malus.
Si precisa che i Xxxxxxxx tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).
Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro se- condo le condizioni stabilite nel contratto.
Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).
Periodo di osservazione per i:
- Sinistri con responsabilità principale:
Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
- Sinistri con responsabilità paritaria:
il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annuali- tà, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quin- quennio dell’Attestato di Rischio.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Pra - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compa- gnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Prestazione – L’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel mo- mento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Primo rischio assoluto - Forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo In- dennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Procedimento penale - Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona in- dagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detie- ne, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Reato - Violazione della legge penale. I reati si distinguo- no in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a se- conda del tipo di pene previste dalla legge.
Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei con- fronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente paga- te a terzi danneggiati.
Sanzione amministrativa - Misura punitiva che l’ordi- namento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministra- tive si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella so- spensione o decadenza da licenze o concessioni o espul- sioni da determinati istituti pubblici.
Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a ter- mini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contra- ente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’As- sicurazione.
Sinistri tardivi - ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 si intendono i sinistri pagati (anche parzialmente):
- dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto);
- oppure dopo la scadenza del contratto, , laddove l’as- sicurato abbia cambiato Compagnia
Nota informativa - pag. 9 di 12
Sono inoltre considerati Sinistri tardivi i sinistri relativi a polizze temporanee o a polizze annuali annullate in cor- so d’anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell’attestato di rischio in quanto, per le suddette polizze, non risulta concluso il periodo di osservazione. Tramite l’Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i sinistri tardivi con responsabi- lità principale o paritaria vengono comunicati all’impresa che ha in carico il rischio, consentendone la valorizzazione
3
nell’attestato che verrà rilasciato al termine dell’ultima co- pertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.
Spese di giustizia - Sono le spese del processo che ven- gono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza - Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Struttura Organizzativa - È la struttura di Mapfre Asi- stencia S.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), costi- tuita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Transazione - Accordo con il quale le parti, facendosi re-
ciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.
Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.
Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispon- dente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quattroruote.
Valore della lite - Il valore del contendere
Veicolo - Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, conto proprio o conto terzi, regolarmente assicurati con Polizza RCA.
Vertenza contrattuale - Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
Il testo del Glossario è aggiornato al 01/2019.
Nota informativa - pag. 10 di 12
4
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto
1.1 Per stipulare questo contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompa- gnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l’e- stratto conto costituiscono quietanza di pagamento. La Compagnia provvederà a verificare, prima dell’emis- sione del contratto, la correttezza dei dati risultan- ti dalle banche dati relativamente all’attestazione del rischio del veicolo e l’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati confer- mino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.
1.2 La difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente comporta la necessità della formulazione di un nuovo preventivo o l’invio da parte del Contraente di ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preven- tivazione. Il Contraente può decidere di aderire alla nuova proposta pagando l’integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure di rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Se entro 30 giorni dalla formulazio- ne del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcun responso da parte del Contraente, procede al rimborso del premio versato, senza che la copertura abbia effetto. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione del- la relativa tariffa e una maggiorazione del 4% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi. Se il contratto prevede un pagamento rateale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire trami- te carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamente al pagamento delle rate successive, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rin- novo.
La Compagnia mantiene operante, non oltre il quindicesi- mo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia.
Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono effetti- ve fino alle ore 24.00 della data di scadenza.
Tuttavia, quando la Compagnia invia una proposta di rin- novo ai sensi del seguente articolo 10, tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di sca- denza del contratto, a condizione che il Contraente prov- veda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in- dicato in Polizza.
Se alla data indicata in Polizza il Contraente non ha paga- to il Premio o la prima rata di Premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento, in tal caso l’assicurazione avrà effetto:
1. per i pagamenti a mezzo bonifico bancario:
• dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
• dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico, qualora la data di valuta fissa per il beneficiario sia anteceden- te alla data in cui è stato dato l’ordine irrevoca- bile di bonifico;
2. per i pagamenti a mezzo bollettino di conto cor- rente postale, quando previsti in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informativa, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il ver- samento;
3. per i pagamenti effettuati presso i punti SisalPay di Si- sal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, quelli effettuati tramite carta di credito, Apple Pay o quelli che usufrui- scono dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank, dalle 24.00 del giorno di pagamento.
In caso di frazionamento del Premio (quando previsto in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informati- va), il mancato pagamento della seconda rata comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della se- conda rata sino alle ore 24.00 del giorno in cui il paga- mento dovuto viene effettuato. Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata, non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
Art. 3 - Sostituzione di Polizza
Il Premio della nuova Polizza di sostituzione viene calcola- to con la stessa tariffa della polizza sostituita.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
1. il pagamento di un corrispettivo di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione;
2. l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e one- ri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC pos- sono essere previste solo se già presenti nel contratto pre- cedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento
Condizioni di Assicurazione - pag. 1 di 26
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio salvo quanto previsto dall’art. 1, ha la facoltà di re- cedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una di- chiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certifica- to di Assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per gior- no di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito in- ternet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
5
Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo non- ché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicu- rato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamen- to del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibi- lità di eccezioni previste dalla norma citata.
Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestiva- mente alla Compagnia il cambio di residenza del Contra- ente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 5.
Art. 7 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante:
• durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal re- golamento di gara;
• nelle aree aeroportuali;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• urto con animali selvatici.
Art. 8 - Estensione territoriale
Condizioni di Assicurazione - pag. 2 di 26
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italia- na, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circola- zione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato in- ternazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’As- sicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante se- condo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 5 - Tutela Legale, l’Assicu- razione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d’Euro- pa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assi- curazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2°
6
comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distrugger- la; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conse- guenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Art. 9 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di al- tre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può pro- porre al Contraente il rinnovo del contratto avente pari du- rata, contenente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alla tariffa in vigore il giorno di generazione della proposta di rinnovo stessa, e alle regole evolutive relative alla formula ta- riffaria del contratto in corso. Nel caso in cui nel contratto si- ano presenti garanzie a copertura di danni diretti al veicolo, la Compagnia provvederà all’adeguamento automatico del valore commerciale del veicolo stesso, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote”. Di conseguenza verrà adeguato il valore degli eventuali optionals e/o accessori non di serie utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per il veicolo assicurato. Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale dell’autoveicolo, applicando la tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto e la relativa quotazione commerciale rilevata su “Quattroruote” il giorno di emissione della nuova proposta contrattuale. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di acquistare la nuova Polizza.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun
rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contra- ente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto – conto vendita
Nel caso in cui il Contraente intenda richiedere la riso- luzione anticipata del contratto con la restituzione del premio non goduto, è tenuto a darne immediata comu- nicazione alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di storno della polizza” deve essere richiesto al call center al n° 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-con- xxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle solu- zioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):
1. nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo as- sicurato che comporti la cessione del contratto di As- sicurazione, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde even- tualmente in suo possesso e a fornire tutte le indi-
cazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso vei- colo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:
• qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzio- ne del precedente, con conseguente variazione di premio, si procede al conguaglio del Premio do- vuto. Il Contraente è tenuto a distruggere il certi- ficato di assicurazione e la Carta Verde eventual- mente in suo possesso;
• qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia trami- te fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. La Compagnia re- stituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia re- sidua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rim- borso viene effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veicolo non avvenga contestualmente alla cessione del Veicolo assicurato la Compagnia conserverà (a favore del proprie- tario del Veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente è tenuto a distrug- xxxx il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Com- pagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unita- mente ad una copia dell’attestazione del P.R.A. certifican- te la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e one- ri parafiscali). Il rimborso viene effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del Rischio. Qua- lora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Vei- colo distrutto o demolito o esportato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
C. In caso di veicolo consegnato in conto vendita
1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazio- ne di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Il Contraente è tenuto a distrug- xxxx il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso. Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” non fosse venduto e
il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla classe di Compagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita;
2. qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipa- ta della Polizza con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia di messa in conto vendita. La Compagnia restituirà la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà ef- fettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
La Compagnia, nel caso in cui lo ritenesse necessa- rio, si riserva la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata del certificato di assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso.
Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Se il Contraente non provvede, quando esplicita- mente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicurazione (certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Com- pagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Art. 13 - Furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraen- te deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la rata di Premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 26
Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione
X. Xxxxxxxxxxx: qualora il Contraente intenda sospen- dere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la “Richie- sta di sospensione di polizza” può essere richiesto al call center al n° 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zu- xxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’. La “Richiesta di sospensione di polizza” deve essere compilata dal Contra- ente, firmata ed inviata via fax o e-mail alla Compagnia. La sospensione avrà effetto dalle 24.00 della data in- dicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via fax o email entro la stessa data; nel caso in cui il contraente lo dovesse inviare in una
7
data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno d’invio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di ef- fetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazio- ne e la Carta Verde eventualmente in suo possesso. In caso di mancata restituzione di tutta la documen- tazione il contratto verrà riattivato dal giorno succes- sivo rispetto alla data di effetto della sospensione. Qualora sia concesso in Polizza il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Con- traente abbia pagato la prima rata con carta di credito, al fine di evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima del- la scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia, procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 13. Decorsi 12 mesi dalla so- spensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita del- lo stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
B. Riattivazione: la riattivazione del contratto, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della polizza sospesa, maggiorato, per la sola garanzia
R.C. Auto, di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri pa- rafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall’importo così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospe- sa. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a de- correre dal momento della riattivazione della stessa per- tanto l’attestato di rischio è consegnato per via telematica almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La riattivazione viene concessa sull’autoveicolo precedentemente assicurato o su un autoveicolo di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato. Le garanzie diver- se dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 26
Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comu- nicare telefonicamente l’evento al numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. In caso di Sinistro in cui sono coinvolti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la de- nuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto
8
nel territorio della Repubblica tra due veicoli a moto- re, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducen- ti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti in- formazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coin- volti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Alla denuncia devo- no fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della de- nuncia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subi- to, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle som- me e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’inter- pretazione, applicazione o esecuzione del presente Con- tratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 18 – Modalità di rimborso
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Se per effetto di una modifica contrattuale il contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una som- ma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell’altra parte e la Compagnia e il contraente rinunceranno a richiedere all’altra parte il suddetto importo.
Art. 19 – Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il pro- prio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore ap- posita richiesta scritta secondo una delle seguenti mo- dalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As- sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c.
- previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan- tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pa- gamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore.
Condizioni valide solo per le sezioni
Furto e Incendio (Sezione 2), Cristalli (Sezione 3), KasKo (Sezione 4)
Art. 21 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insur- rezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo (compreso il sui- cidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, sal- vo quanto previsto alle singole sezioni;
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada;
d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conse- guenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazio- ni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti traspor- tati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
e) conseguenti ad appropriazione indebita.
Art. 22 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessa- rie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere
a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il con- senso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal rice- vimento della denuncia di Xxxxxxxx. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneg- giato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendo- ne il valore. In tale caso la Compagnia deve darne im- mediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.
Art. 23 - Degrado d’uso
Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore com- merciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra il degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabella basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 6 mesi | 5% |
oltre 1 anno | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
Condizioni di Assicurazione - pag. 5 di 26
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
Art. 24 - Valore a nuovo
La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d’uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di danno totale, per valore a nuovo si intende il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo veicolo aventi pari caratteristiche a quello assicurato ovvero al costo sostenuto per l’acquisto di quello andato
9
sottratto o distrutto. In entrambi i casi non potrà essere riconosciuto un valore superiore a quello in- dicato come valore di listino alla data del sinistro.
Per i danni parziali non sarà applicato il degrado d’u- so per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi e impianti elettrici o elettro- nici, la batteria, i pneumatici, nonché tutte le parti mecca- niche soggette ad usura.
Art. 25 - Forma di Assicurazione
• Valore Totale - L’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione questo valore corrispon- de al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’applicazione della “regola proporzio- nale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. Tale regola non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di ”Quattroruote” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale dell’auto- veicolo. Relativamente alla garanzia Furto, questa forma può essere prestata alle seguenti condizioni:
A1: senza l’applicazione dello scoperto; comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabil- mente fissate sul veicolo.
A2: con applicazione dello scoperto (art. 29) comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabil- mente fissate sul veicolo.
• Primo Rischio Assoluto - L’Assicurazione viene presta- ta a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del vei- colo al momento del Sinistro.
Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 26 - Determinazione dell’ammontare del danno
Condizioni di Assicurazione - pag. 6 di 26
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional”, che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto re- sidua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquida- zione del valore commerciale del veicolo il proprie- tario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita del- lo stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo. In caso di danno parziale, l’ammon- tare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di par- ti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 23), quando applicabile. L’am- montare del danno così determinato non può supe- rare la differenza fra il valore commerciale che il vei- colo aveva al momento del Sinistro e di quanto resi- dua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del va-
10
lore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in pro- porzione della parte suddetta. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 27 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 28 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il paga- mento dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compa- gnia dei seguenti documenti:
• Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità (con traduzione se in lingua straniera).
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso.
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sot- tratta con il veicolo).
• Originale del certificato cronologico.
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero).
• Copia della fattura di acquisto.
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo).
• Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing).
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
• procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
• codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:
• il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p..
• La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispo- sitivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richie- sti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Na- turali ed Atti di danneggiamento volontario l’indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia,
di copia della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Com- pagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
Art. 29 - Scoperto a carico dell’Assicurato In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo con deduzione della per-
Sezione 1
centuale di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.
Art. 30 - Diritto di rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compa- gnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarci- mento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Ad estensione della garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dall’e- ventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato, purché l’installazione sia stata effettuata in osservanza delle dispo- sizioni in vigore ed in conformità alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione. L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifi- che previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice del- le Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamen- te ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente se- parato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a re- sponsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al pre- cedente punto 2;
4. per i veicoli adibiti a scuola guida è prevista la co- pertura della responsabilità dell’istruttore. Sono invece considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo stesso.
Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma
delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrutto- re ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle disposizio- ni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprieta- rio o da suo dipendente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor- to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS.
30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compa- gnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conse- guenza dell’inopponibilità al danneggiato di ecce- zioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiu- tare o ridurre la propria prestazione.
Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza, del certificato
Condizioni di Assicurazione - pag. 7 di 26
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispet- to al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certifi- cato, la Compagnia provvederà ad inviarli al Contraente contestualmente al pagamento dell’eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il certificato e la Carta Verde eventualmente in suo possesso della Polizza sostituita. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l’evoluzione della clas- se di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
Art. 1.5 - Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle ver- tenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
11
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.6 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.
Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivan- te all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Co- dice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del mas- simale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Ricorso dei terzi
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio in aree pri- vate. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagiona- ti dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Art. 1.7 - Condizioni aggiuntive valide per “veicoli a motore”
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in di- pendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:
Condizioni di Assicurazione - pag. 8 di 26
1. Carico e scarico - La Compagnia assicura la responsa- bilità del Contraente e - se persona diversa - del com- mittente per i danni involontariamente cagionati ai ter- zi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose tra- sportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di ecce- zioni previste all’art. 1.3 delle condizioni specifi- che relative alla Sezione 1.
a) La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.3 della Sezione 1, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (quando lo stesso non è conducente), del veicolo indicato in Polizza, adibi-
to a servizio privato o ad uso promiscuo:
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il tra- sporto non è effettuato in conformità alle disposizio- ni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nei termini di cui all’art.
1.3 della Sezione 1.
b) La Compagnia inoltre rinuncia, qualunque sia il tipo di veicolo indicato in Polizza, al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei con- fronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limi- terà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’a- zione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprie- tario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positi- vo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: 1) la patente venga successivamente rilasciata 2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro 3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documen- to che sarà rilasciato 4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla gui- da del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successi- vamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Art. 1.8 - Determinazione della
classe di Conversione Universale “CU”
- In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltu- ra al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Naziona- le dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14.
- Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è asse- gnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio
- Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati precedentemente all’e- stero, il contraente consegna una dichiarazione, rilascia- ta dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella A, considerando la 14ª quale classe d’ingres- so. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14; I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Re- golamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella A.
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)
o N.D. (dato non disponibile). b) si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso).
12
Tabella A
(Criteri di attribuzione della classe di CU)
Classe di CU | 0 Sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Art. 1.9 - Determinazione della classe di merito di Compagnia
La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, si
ottiene in funzione della classe di conversione universale (CU) sulla base della Tabella B1 “Classe di assegnazione per Autocarri conto proprio o conto terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg”.
CLASSE DI ASSEGNAZIONE PER AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 KG
Tabella B.1
Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito di Compagnia | Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito di Compagnia |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 11 | 11 |
3 | 3 | 12 | 12 |
4 | 4 | 13 | 13 |
5 | 5 | 14 | 14 |
6 | 6 | 15 | 15 |
7 | 7 | 16 | 16 |
8 | 8 | 17 | 17 |
9 | 9 | 18 | 18 |
Art. 1.10 - Bonus/Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella formula tariffa- ria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni x xxxxxxxx- zioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presen- za di Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione e che
si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di Premio crescenti, come da Tabella A ”.
Condizioni di Assicurazione - pag. 9 di 26
All’atto della stipula del contratto, la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C.
13
Tabella C
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto | 14 | - Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” |
Già assicurato con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 12 mesi (ma da non più di 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’attestato di rischio dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 odice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. |
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
rubato da non oltre 60 mesi. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
in relazione al quale sia intervenuta sospensione del precedente contratto senza riattivazione da non oltre 60 giorni. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio alla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Condizioni di Assicurazione - pag. 10 di 26
14
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Assicurato all’estero | 14 oppure con classe calcolata in base alla Tabella A. | - Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
già Assicurato con un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risultante dalla documentazionesostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Xxxxxxx inoltrata dalla precedente Compagnia o dal Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestato o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 Codice civile ). |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della carta/ certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di cessione del contratto). | 18 | - Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14. | - Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 Codice civile.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi. | 14 | - Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 Codice civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | 13 | - Copia del contratto temporaneo - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 Codice civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Per i veicoli precedentemente assicurati con forma tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”, si applicano le seguenti regole:
Già assicurato in forma tariffaria a Franchigia con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 60 mesi | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione oppure, in mancanza di “CU” sull’Attestato di Rischio, viene calcolata in base alla Tabella D | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato in forma tariffaria a Franchigia con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da oltre 60 mesi | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Già assicurato in forma tariffaria a Tariffa Fissa con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 60 mesi | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione oppure, in mancanza, verrà assegnata la classe 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato in forma tariffaria a Tariffa Fissa con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da oltre 60 mesi | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 26
15
Tabella D
(Criteri evolutivi in caso di passaggio da “franchigia” a “bonus-malus”)
Anni senza sinistri | Classe di CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Art. 1.11 - Attestazione dello stato del rischio Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’a- rea riservata con possibilità di consultazione e scarico;
• possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area ri- servata del sito web della Compagnia;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 26
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS
n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
16
Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R.
n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio matura- to, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU
di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1.
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
Classe “CU” | Classe di collocazione in base ai Sinistri | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 26
L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2.
17
Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |||||||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri | 4 o più Sinistri | ||||||
Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | |
1 | 1 | 0,00% | 3 | 2,40% | 6 | 11,80% | 9 | 23,50% | 12 | 65,70% |
2 | 1 | -1,20% | 4 | 4,70% | 7 | 14,00% | 10 | 27,00% | 13 | 75,60% |
3 | 2 | -1,10% | 5 | 6,90% | 8 | 14,90% | 11 | 46,60% | 14 | 94,10% |
4 | 3 | -3,30% | 6 | 5,60% | 9 | 16,70% | 12 | 56,50% | 15 | 129,20% |
5 | 4 | -3,20% | 7 | 5,40% | 10 | 17,40% | 13 | 62,40% | 16 | 188,40% |
6 | 5 | -2,10% | 8 | 5,30% | 11 | 34,30% | 14 | 77,80% | 17 | 267,00% |
7 | 6 | -3,10% | 9 | 7,10% | 12 | 43,70% | 15 | 110,50% | 18 | 362,60% |
8 | 7 | -2,00% | 10 | 9,20% | 13 | 51,00% | 16 | 168,20% | 18 | 353,30% |
9 | 8 | -4,80% | 11 | 21,50% | 14 | 60,80% | 17 | 232,10% | 18 | 331,70% |
10 | 9 | -3,80% | 12 | 29,00% | 15 | 89,00% | 18 | 315,20% | 18 | 315,20% |
11 | 10 | -14,40% | 13 | 18,40% | 16 | 110,30% | 18 | 255,40% | 18 | 255,40% |
12 | 11 | -9,40% | 14 | 19,90% | 17 | 147,60% | 18 | 221,90% | 18 | 221,90% |
13 | 12 | -6,80% | 15 | 36,60% | 18 | 200,20% | 18 | 200,20% | 18 | 200,20% |
14 | 13 | -10,60% | 16 | 58,80% | 18 | 168,40% | 18 | 168,40% | 18 | 168,40% |
15 | 14 | -18,10% | 17 | 69,00% | 18 | 119,70% | 18 | 119,70% | 18 | 119,70% |
16 | 15 | -23,10% | 18 | 69,00% | 18 | 69,00% | 18 | 69,00% | 18 | 69,00% |
17 | 16 | -23,10% | 18 | 30,00% | 18 | 30,00% | 18 | 30,00% | 18 | 30,00% |
18 | 17 | -23,10% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evoluti- ve del Malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Si- nistro, il conducente non è compreso tra quelli auto- rizzati alla guida nella formula prescelta. La Compa- gnia non rilascerà l’Attestato di rischio nei seguenti casi:
• sospensione del contratto;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’os- servazione non sia stato concluso;
Condizioni di Assicurazione - pag. 14 di 26
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Art. 1.12 - Formule di guida della garanzia
R.C. Auto
a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.
b) ESCLUSIVA (qualora concessa) - Il veicolo identifi- cato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal Soggetto abilitato alla Guida, così come censito nel Contratto. In particolare, in caso il Contraente sia una Persona Fisica, il Soggetto abilitato alla Guida sarà il Contraente stesso che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Nel caso in cui il Contraente sia una Persona Giuridica, che sia anche proprietario del veicolo, il Soggetto abi-
litato alla Guida, laddove identificato, dovrà avere età pari o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia.
In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive previste alla tabella e di cui all’art.1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazio- ne. La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla ri- valsa, di cui ai suindicati punti b) e c), nei seguenti casi:
• in caso di Xxxxxxxx causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
• in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
• durante l’utilizzo del veicolo in caso di stato di necessi- tà, a condizione che tale stato sia adeguatamente do- cumentato.
Le Formule di guida possono essere modificate in corso d’anno solamente nei seguenti casi con conse- guente variazione di Premio:
- inserimento di nuovi conducenti di età inferiore ai 30 anni per passaggio da guida esclusiva a guida libera;
- variazione dell’anagrafica del Soggetto abilitato alla Guida, nel caso in cui il Contraente e proprietario siano una Persona Giuridica, per il mantenimento della guida esclusiva;
- inserimento di nuovi conducenti di età superiore ai 30 anni con passaggio da guida libera a guida esclusiva.
18
Art. 1.13 - Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, a condi- zione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figu- ra del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione specificata nel’art. 28 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10). Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell’ultimo periodo per il quale è stato pagato il Premio, a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autori- tà, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegna- re alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.
Art. 1.14 - Riclassificazioni
A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la docu- mentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzio- nali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pa- gamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, propor- zionalmente alla differenza di Premio non acquisi- to, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Com-
pagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito.
Se l’Assicurato abbia fornito la “Dichiarazione del Con- traente – Integrazione Attestato di Rischio”, e la veri- fica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art.9 del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.
B) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evolu- zione del Malus, venga successivamente eliminato perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via telematica l’Attestato di Xxxxxxx , considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stes- so, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
Art. 1.15 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di xx- xxxxxxxxxx e nell’interpretazione dei criteri di determina- zione del grado di responsabilità.
Sezione 2
Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
• furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso;
• incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/ CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La sola copertura “Furto” prevede le seguenti percentuali di Scoperto: Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 250,00 Euro e Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro.
Art. 2.2 - Recuperi successivi al furto totale Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.
Condizioni di Assicurazione - pag. 15 di 26
Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall’articolo 24;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla
19
Compagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 24).
Art. 2.3 - Esclusioni
Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:
• semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo;
• furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dalll’art. 214 del C.d.S.;
• furto di parti di ricambio se non avvenuti congiuntamente al furto del veicolo stesso;
• furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
• furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso;
• furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione.
Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)
Incendio da tumulti popolari
L’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Circolazione abusiva L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei “valori assicurati” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Sezione 3
Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti e alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni elencati di seguito.
A) Cristalli
Oggetto dell’Assicurazione
Condizioni di Assicurazione - pag. 16 di 26
Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: con il massimo di 750,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di 100,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass o Doctorglass. In tal caso, il massimale è aumentato a 900,00 Euro.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati;
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
• elencati nell’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione;
• conseguenti ad eventi riconducibili alla garanzia kasko;
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
Servizio “Carglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 900,00 Euro.
Servizio “Doctorglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 900,00 Euro.
Servizio “Glassdrive”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-010.606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 900,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
20
Sezione 4
Kasko (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 4.1 - Oggetto
La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.
Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro.
Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26
Sezione 5
Art. 4.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto regolato dalla Condizione Aggiuntiva 1.7 (Sezione 1 - pag. 12);
• per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dalll’art. 214 del C.d.S.;
• per i danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto, come regolato dall’Art.
1.12 – Forme di guida della garanzia R.C. Auto (Sezione 1 - pag. 18);
• per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
• per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
• per i xxxxx conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”;
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione;
• avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.
Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Colpa grave
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA,
Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S.
La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al
Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale.
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti del massimale di 20.000,00 Euro e delle condizioni previste in Polizza, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia.
Sono coperte le spese:
• di assistenza stragiudiziale;
21
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccom- benza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dina- mica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedi- menti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autori- tà Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere defe- xxxx e risolta avanti ad uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicura- to e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedi- mento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del proce- dimento, entro il limite massimo di E 1.000;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità compe- tente, entro il limite massimo di E 20.000. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a con- dizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analo- ghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro
60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Compagnia non assume a proprio carico il paga- mento di multe o ammende e gli oneri fiscali che do- vessero presentarsi nel corso o alla fine della verten- za, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato.
Art. 5.2 - Forme di garanzia
Condizioni di Assicurazione - pag. 18 di 26
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coin- volgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alco- lemico non superiore a 1,2 g/l;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conse- guenza diretta e esclusiva di evento della circolazio- ne che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
22
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a E 250,00;
f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto dolo- so, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia prov- vederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di E 2.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diver- sa da assoluzione, proscioglimento derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del re- ato, la Compagnia richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, noti- zia di coinvolgimento nell’indagine penale;
g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza – In- giunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
• quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sini- stro e sull’attribuzione della responsabilità;
• ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzio- ne di responsabilità, la garanzia sarà operante, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso, con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l’importo della sanzione sia superiore a E 100.
Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garanti- sce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 000.00.00.00. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere pro- cessualmente trattati e eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, negli altri casi.
Art 5.3 - Persone assicurate
• nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo;
• nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattua- le: il proprietario del veicolo;
• relativamente all’Art. 5.2 lettera f): il conducente del vei- colo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contra- ente sia una Società;
• in caso di vertenza tra il Contraente e altra persona assi- curata, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.
Art. 5.4 - Esclusioni
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. 5.2 lettere c), d) e g);
• se il conducente non è abilitato o non è in pos- sesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ot- tempera agli obblighi stabiliti in patente; se tutta- via il conducente non ha ancora ottenuto la paten- te, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
• se il conducente è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 C.d.S.), ovvero gli siano state ap- plicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, salvo il caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’e- stinzione del reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare assicurazio- ne obbligatoria R.C.A.
• se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.
Art. 5.5 - Insorgenza del Sinistro
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
In particolare:
• nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima;
• nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
• nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita;
• il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Art. 5.6 - Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata co- municazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde 000.00.00.00 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lu- nedì al sabato) e e trasmettendo tutti gli atti o docu- menti di cui al successivo art. 5.7. Subordinatamente, può presentare denuncia direttamente alla Compagnia. Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L’Assicurato dovrà immediata- mente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Contempora- neamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indi- care un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tentativo di defini- zione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia ga- rantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d’interessi con D.A.S. o con la Compagnia ed è operante dalla contestuale denuncia di Sinistro per i casi di difesa penale.
Art. 5.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli se necessario a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 5.8 - Gestione del Sinistro
Condizioni di Assicurazione - pag. 19 di 26
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Pri- vate - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiu- diziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicu- rato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 5.6.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni cir- costanza rilevante ai fini dell’erogazione delle presta- zioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
23
• gli incarichi ai legali, inclusi quelli liberamente scelti dall’Assicurato, devono essere preventivamente con- cordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assi- curato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stra- giudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventi- va richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione;
• l’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
• in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione alla procedura;
• D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S.
Sezione 6
sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favo- revole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicu- rato, questi potrà ugualmente procedere per proprio con- to e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 5.10 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.
Assistenza (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
La Compagnia per l’erogazione delle prestazioni e la li- quidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA si avvale di:
“Mapfre Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx X Xxxxxxxxxx, X.X.”
Xxxx xx Xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Numero Verde 800.186.064
oppure x00 (000) 0000000
in seguito detta “Mapfre Asistencia S.A.”
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza.
Condizioni Generali Assistenza
Art 6.1 - Oggetto della garanzia
Condizioni di Assicurazione - pag. 20 di 26
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e Mapfre Asistencia S.A., in caso di Sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle sezioni successive. In caso di Si- nistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Art 6.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-186.064 oppure il numero della sede operativa di Verrone (BI) 015- 2559791. In alternativa può inviare un fax al numero: 000-0000000. In ogni caso dovrà comunicare con preci-
24
sione i seguenti dati:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’Assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore do- cumentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’As- sistenza; in ogni caso, se richiesti, sarà necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Qualsiasi intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare espressamente l’effettuazione.
Art 6.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immedia- tamente preso contatto con la Struttura Orga- nizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.
b) Le prestazioni non possono essere fornite per cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automo- bilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, ter- remoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi- che di calamità naturale, trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puer- perio; malattie insorte anteriormente alla stipula- zione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conse- guenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofar- maci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xx- xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si con- siderano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun ge- nere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume respon- sabilità per danni conseguenti a mancato o ritar- dato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’As- sistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si pre- scrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sini- stro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segre- to professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole presta- zioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valu- ta, vigenti in Italia e nel Paese dove momenta- neamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indica- ta, possa fornire alla Struttura Organizzativa ade- guate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso del- la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazio- ni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risar- cimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente a Zurich Insurance Company Ltd nel termine di tre giorni a pena di de- cadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rim- borso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a
lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la Prestazione.
n) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx.
Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assi- stenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Xxxxx.
Servizio assistenza furgoni
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
1. Depannage
(Prestazione erogata in Italia e all’estero, compatibilmente alle disponibilità locali) Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, foratura/scoppio/squarciopneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa descrivendo la situazione e domandando l’invio di un’officina mobile che provvederà, quando ciò sia possibile, alla riparazione del mezzo sul posto.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di depannage, fino ad un costo massimo di € 200,00.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il Veicolo sul luogo del fermo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto di quanto previsto al seguente punto “Soccorso stradale”.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento di urgenza, i costi di manodopera ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
2. Soccorso stradale
In seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale, o ritrovamento dopo Furto o Rapina, errato rifornimento o foratura/scoppio/squarcio di un pneumatico del Veicolo, tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso:
• al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
• all’officina più vicina.
Condizioni di Assicurazione - pag. 21 di 26
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 200,00.
L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada), restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
2.1 Spese di rimessaggio
Qualora, a seguito della Prestazione di cui all’articolo “Soccorso stradale” e in conseguenza a Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali o tentati,
25
errato rifornimento, il Veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di Euro 50 per Sinistro.
3. Furgone in sostituzione
(valida per tutti i veicoli commerciali di peso a pieno carico non superiore ai 00x.xx - sono esclusi auto e rimorchi) Qualora in conseguenza di Incendio, Furto parziale del Veicolo, Guasto, errato rifornimento o Incidente, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, verrà messa a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo, con percorrenza illimitata, per il tempo di riparazione certificato e comunque per un massimo di 5 giorni continuativi, con spese a carico della Compagnia. Qualora il Veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico fino a 25 x.xx verrà messo a disposizione dell’Assicurato un mezzo sostitutivo di pari caratteristiche o, qualora non sia disponibile, un’autovettura di 1.600 cc di cilindrata.
Qualora il Veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico superiore ai 25 x.xx, fermo il limite massimo di 35 x.xx, verrà messo a disposizione un mezzo sostitutivo di pari caratteristiche o, qualora non sia disponibile, verrà erogata all’Assicurato una diaria dell’importo di € 70,00 giornaliere.
Qualora non sia disponibile un furgone delle caratteristiche descritte, la diaria giornaliera verrà erogata fino al termine della riparazione comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall’Assicurato, il mezzo in sostituzione potrà essere ritirato prima dell’inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità del mezzo in sostituzione per come disciplinato in precedenza.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio
attraverso carta di credito e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
4. Taxi per recupero furgone sostitutivo Qualora, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Fur- gone in sostituzione” di cui sopra, l’Assicurato debba re- carsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del mezzo sostitutivo messo a disposizione dalla Struttura Organiz- zativa, la stessa, su espressa domanda dell’Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettere all’ As- sicurato di raggiungere l’autonoleggio incaricato.
La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad
oltre 25 km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso)
5. Spese d’albergo
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto o Incidente per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti costringendo l’Assicurato e l’eventuale secondo conducente a pernottare prima del rientro o del proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa, dietro espressa richiesta dell’Assicurato, provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un massimo di € 100,00 per giorno di pernottamento, fermo comunque il massimale complessivo di € 300,00 per Sinistro, indipendentemente dal numero dei passeggeri costretti a fermarsi.
Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
In caso di sosta forzata l’Assicurato dovrà comunque preventivamente rivolgersi alla Struttura Organizzativa perché questa provveda direttamente alla prenotazione dell’Albergo.
Sezione 7
Condizioni di Assicurazione - pag. 22 di 26
Infortuni del conducente
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 7.1 - Infortuni del conducente
La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli infortuni che il Conducente che guida il veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. La garanzia è prestata con i seguenti massimali:
• Invalidità permanente: 52.000,00 Euro;
• Caso morte: 52.000,00 Euro;
• Rimborso spese mediche: 2.600,00 Euro;
• Diaria da ricovero (se prevista): 52,00 Euro.
26
Art. 7.2 - Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
• asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
• annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza;
• infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
• infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
• infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
• infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.
Art. 7.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di:
• infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
• infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
• infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato in Polizza;
• per le persone che usano il veicolo arbitrariamente come pure per quelle aventi più di 80 anni di età.
Art. 7.4 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell’infortunio.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Art. 7.5 - Spese di cura
La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Art. 7.6 - Diaria per ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Compagnia paga, per un periodo massimo di
300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.
Art. 7.7 - Caso di morte
Se entro due anni dall’infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte , agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.
Art. 7.8 - Caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il
quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo - al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro, Paralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Perdita completa della facoltà visiva di un occhio, Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile. Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto all’ Art.
7.4 - Criteri di indennizzabilità e Art. 7.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi.
Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della
- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio
Inoltre deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia, presentando:
- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all’Assicurato;
Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 26
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto.
- Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di
27
separazione / sentenza di divorzio.
La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.
Art. 7.9 - Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:
• non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale;
• se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente il 3%;
• se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.
Art. 7.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall’infortunio o al momento in cui l’Assicurato, gli eredi e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia. L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato. L’esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall’accertamento e comunque dall’avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria.
Art. 7.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Art. 7.12 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 7.13 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | destro 70% | sinistro 60% | |
Perdita completa della mano | destra 60% | sinistra 50% | |
Perdita completa del pollice | destro 22% | sinistro 18% | |
Perdita completa dell’indice | destro 15% | sinistro 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | destra 8% | sinistra 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | destri 20% | sinistri 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | destro 12% | sinistro 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 26
28
Consigli utili in caso di Sinistro
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore.
Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve segnalare l’evento alla Compagnia secondo una delle seguenti modalità:
- online accedendo all’Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx tramite l’apposito form di denuncia del sinistro;
- oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000. In questo caso il Contraente o Assicu- rato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Disciplina del risarcimento diretto
Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri presupposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Informativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto inviando il modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati.
La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
L’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informazioni necessarie per la corretta e tempestiva
istruzione della pratica. In dettaglio:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Atti Giudiziari
Condizioni di Assicurazione - pag. 25 di 26
La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evitare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certificazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell’atto di costituzione.
Mapfre Asistencia S.A.
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A. e da questa preventivamente autorizzato.
Carta Verde
È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Su richiesta del Contraente, viene fornita gratuitamente tramite spedizione postale insieme al simplo di polizza.
29
Sinistri Esteri
In caso di incidente avvenuto all’estero occorre compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancanza di tale modulo è indispensabile comunicare i dati seguenti, oltre al nome della Compagnia di Assicurazione estera:
- Nome, cognome, codice cliente, numero polizza
- Nazione di accadimento del sinistro
- Data di accadimento del sinistro
- Targa del veicolo responsabile del sinistro
- Stato di immatricolazione della vettura responsabile.
Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l’ufficio corrispondente all’estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all’Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:
• Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero: è necessario prendere direttamente contatto con l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 00000 Xxxxxx - Telefono x00 00 00 00 00.
• Sinistro avvenuto all’ESTERO:
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni-IVASS, via del Quirinale n. 21 – 00187
– Roma – Telefono x00 00 00 00 00.
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.
Condizioni di Assicurazione - pag. 26 di 26
PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL’ ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.
Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 01/2019.
30
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx n. CHE-105.833.114 Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l’Italia: A. M. Cossellu, Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx