Limite di indennizzo Clausole campione

Limite di indennizzo. La somma indicata al Punto 4 del Modulo.
Limite di indennizzo. La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ..
Limite di indennizzo. L’assicurazione è prestata, per ciascun Periodo di Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.
Limite di indennizzo. (i) La massima esposizione aggregata dell’ASSICURATORE ai sensi della Polizza per qualsiasi RICHISTA DI RISARCIMENTO ricevuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE non potrà eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO; (ii) I Sottolimiti e le Estensioni sono parte del, e non in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO; (iii) Ogni Sottolimite rappresenta la massima somma aggregata che l’ASSICURATORE pagherà per ogni PERDITA relativa all’estensione alla quale lo stesso si applica; (iv) I COSTI DI DIFESA sono prestati in eccesso al LIMITE DI INDENNIZZO, entro il 25% dello stesso così come previsto dall’Art. 1917, comma 3, c.c.; (v) L’inclusione di un nuovo ASSICURATO non comporta un innalzamento del LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla Polizza;
Limite di indennizzo. Resta comunque inteso che il Massimale complessivo di responsabilità previsto a carico dell’Assicuratore in virtù della presente Polizza non eccederà il Limite di Indennizzo specificato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA rispetto a tutte le richieste di Indennizzo avanzate all’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione.
Limite di indennizzo. L’assicurazione di cui alla presente ▇▇▇▇▇▇▇ è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo Aggregato indicato al punto 3 della Scheda di Polizza, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per ogni Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla Polizza e per tutte le Operazioni Assicurate svolte nei Siti Assicurati, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti. In relazione a ogni Garanzia prevista all’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione” e indicata al punto 3 della Scheda di Polizza: a) l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per un singolo evento di Inquinamento, in relazione a tutte le Operazioni Assicurate svolte nel Sito Assicurato, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Sinistro (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero degli Assicurati o danneggiati coinvolti; e b) l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla Polizza e in relazione a tutte le Operazioni Assicurate svolte nei Siti Assicurati, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione, (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti. Ogni altro costo o spesa coperta s’intende parte integrante del Limite di Indennizzo applicabile, ad eccezione di quanto previsto dall’Art. 1917 3° comma C.C. per le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. Qualora in relazione a una specifica Garanzia prevista all’art. 1 “Oggetto della Garanzia” fosse previsto un Sottolimite, per tale specifica Garanzia la copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del relativo Sottolimite, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti. Il Sottolimite è da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo relativo a tale Garanzia, e non in aggiunta allo stesso. CPL ed. 01/2023 Si precisa che qualora la copertura assicurativa della presente ▇...
Limite di indennizzo. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al
Limite di indennizzo. Il limite di Indennizzo per Assicurato è di Euro 500,00 per richiesta di rimborso e per Anno Assicurato.
Limite di indennizzo. L’assicurazione è prestata per ogni sinistro fino a concorrenza del massimale indicato in polizza.
Limite di indennizzo. L’ammontare, convenuto preventivamente tra le Parti, che rappresenta la massima obbligazione della Compagnia, per tutti i danni o le spese ai quali il limite è riferito, verso l’Assicurato in caso di sinistro. Quando per un particolare rischio o per determinate cose assicurate o per una prestazione assicurativa è previsto nella presente polizza un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso. Come precisato in polizza il limite o il sottolimite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro oppure per ogni periodo di assicurazione (definizione n° 18); in quest’ultimo caso esso vale per l’insieme di tutti i danni risarcibili causati da tutti i sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione.