Common use of Criteri guida Clause in Contracts

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare par- ticolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattualecontrattua- le, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio ter- ritorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali contrattuali; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 8 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti seguen- ti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto: 1) . diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) . alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) . materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione l’ap- plicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale contributivo -previdenziale previsto dalla normativa norma- tiva di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’artdal- l’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compresocompre- so, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) . l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) . l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali contrattuali; 3) . i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) . i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) . le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 19943/11/1994, titolo Titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 23/7/1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 D.L. 24/9/1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 199629/7/1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 198229/5/1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali contrattuali; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 8 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito nell'ambito di tale confronto: 1) : diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) ; alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) ; materie di accordi previste dall’artdall'art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale contributivo -previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’artdall'art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento : l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento ; l'andamento della composizione dell’occupazione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ; 3) contrattuali; i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione nell'erogazione dei servizi; 4) ; i riflessi dell’applicazione dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) ; le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadisconoribadisco- no, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito nell’am- bito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire consen- tire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto contributivo -previdenziale pre- visto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti effet- ti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattualecon- trattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento tratta- mento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativoesemplifica- tivo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 8 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito nell'ambito di tale confronto: 1) . diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) . alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) . materie di accordi previste dall’artdall'art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale contributivo -previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’artdall'art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento . l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento . l'andamento della composizione dell’occupazione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali contrattuali; 3) . i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione nell'erogazione dei servizi; 4) . i riflessi dell’applicazione dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) . le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadisconoribadi- scono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito nel- l’ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire consen- tire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto previ- sto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti effet- ti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattualecon- trattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento tratta- mento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativoesemplifica- tivo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto: : 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; ; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; ; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: : 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; ; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ; contrattuali; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; ; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; ; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL C.C.N.L. 3 novembre 1994, titolo Titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito nell'ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNLC.C.N.L.; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’artdall'art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal del Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’artdall'art. 5 del decreto decreto-legge 24 settembre 1996 1996, n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’artdell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento l'andamento della composizione dell’occupazione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali contrattuali; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione nell'erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.

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