Common use of Cumulo di indennità Clause in Contracts

Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 26 di 28 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori

Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 26 di 28 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato all’autoriparatore il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Furgoni

Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 26 di 28 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxwww.zurich-connect.it). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 02.83.430.111 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxdocumenti@zurich-connect.it. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori

Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l’importo liquidato o offerto. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 26 25 di 28 27 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 26 25 di 28 27 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice Codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

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Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità PermanentePer- manente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipen- denti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l’importo liquidato o offerto. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 26 di 28 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato all’autoriparatore il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente pre- sente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxdocumenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato. Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 24 Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’As- sicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’inden- nizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore.

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