Diritto di verifica Clausole campione

Diritto di verifica. Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per accertare il rispetto degli obblighi contrattuali. La Contraente deve collaborare.
Diritto di verifica. Il Concessionario si impegna a conservare copie veritiere, complete e corrette dei registri e altri documenti che indicano l’ubicazione e l’utilizzo di ciascuna copia del Software in possesso o rientrante sotto il controllo del Concessionario. Il Cedente ha diritto di verificare, a proprie spese e tramite i suoi rappresentanti, tali registri e sistemi del Concessionario, secondo le modalità che il Cedente potrà ragionevolmente richiedere, al fine di stabilire se il Concessionario usa il Software ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto, a condizione che ciò avvenga tramite una richiesta scritta al Concessionario con almeno trenta (30) giorni di preavviso e non più di una volta ogni dodici (12) mesi, indipendentemente da quale sia il motivo.
Diritto di verifica. Poste Assicura ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.
Diritto di verifica. In caso di Sinistro la Società ha diritto di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e, a mezzo dei propri consulenti, le condizioni di salute dell’Assicurato.
Diritto di verifica. 2.4.1. SAP potrà verificare (almeno una volta all’anno) l’utilizzo dei Materiali SAP da parte del Cliente. Le verifiche possono essere presso la sede del Cliente o da remoto. Il Cliente collaborerà ragionevolmente con le verifiche. Il Cliente potrà effettuare lui stesso la misurazione utilizzando gli strumenti inalterati e i moduli di autodichiarazione forniti da SAP a tale scopo. Il modulo di autodichiarazione dovrà essere compilato indipendentemente dalla misurazione tecnica. I risultati della misurazione andranno trasmessi online mediante le interfacce dal(i) sistema(i) del Cliente a SAP, oppure in un formato leggibile da macchine, secondo le istruzioni di SAP. Nonostante tale autocertificazione da parte del Cliente, SAP potrà in ogni caso procedere direttamente alla rilevazione dell’utilizzo dei Materiali SAP da parte del Cliente.
Diritto di verifica. 13.1 Il Responsabile del Trattamento s’impegna inoltre a:
Diritto di verifica. Al momento della presentazione dell’invo- lucro, la BCG è autorizzata a richiedere al cliente prove circa la natura degli oggetti depositati oppure a controllare a titolo pro- batorio il contenuto del deposito chiuso.
Diritto di verifica inoltre, l'Acquirente avrà il diritto di esaminare e verificare, decorsi otto giorni dal preavviso scritto e durante il normale orario di lavoro, tutti i dati, le fatture e i documenti, in qualsiasi modalità o forma, compresi, tra gli altri, i documenti elettronici che possono contenere informazioni relative agli obblighi del Fornitore relativi al presente OA. Gli esiti di tali verifiche sono conservati dal Fornitore per un periodo di almeno tre (3) anni dopo il termine o la risoluzione del presente ordine, o per un periodo più lungo che potrà essere richiesto dalla legge, in forma chiara e precisa e con contenuti sufficientemente dettagliati e tali da permettere la verifica di cui sopra.
Diritto di verifica. La SOCIETÀ, direttamente o tramite la CENTRALE TECNICA, può effettuare verifiche e controlli presso l’ASSICURATO, che deve collaborare, per accertare il corretto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Ad esempio, il VEICOLO può essere sottoposto alla valutazione di periti designati dalla SOCIETÀ o dalla CENTRALE TECNICA, se ritenuto opportuno.
Diritto di verifica. Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza; il Contraente è altresì tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il libro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.