Diritto di verifica. Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per accertare il rispetto degli obblighi contrattuali. La Contraente deve collaborare.
Diritto di verifica. Il Concessionario si impegna a conservare copie veritiere, complete e corrette dei registri e altri documenti che indicano l’ubicazione e l’utilizzo di ciascuna copia del Software in possesso o rientrante sotto il controllo del Concessionario. Il Cedente ha diritto di verificare, a proprie spese e tramite i suoi rappresentanti, tali registri e sistemi del Concessionario, secondo le modalità che il Cedente potrà ragionevolmente richiedere, al fine di stabilire se il Concessionario usa il Software ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto, a condizione che ciò avvenga tramite una richiesta scritta al Concessionario con almeno trenta (30) giorni di preavviso e non più di una volta ogni dodici (12) mesi, indipendentemente da quale sia il motivo.
Diritto di verifica. Poste Assicura ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.
Diritto di verifica. 2.4.1. SAP potrà verificare (almeno una volta all’anno) l’utilizzo dei Materiali SAP da parte del Cliente. Le verifiche possono essere presso la sede del Cliente o da remoto. Il Cliente collaborerà ragionevolmente con le verifiche. Il Cliente potrà effettuare lui stesso la misurazione utilizzando gli strumenti inalterati e i moduli di autodichiarazione forniti da SAP a tale scopo. Il modulo di autodichiarazione dovrà essere compilato indipendentemente dalla misurazione tecnica. I risultati della misurazione andranno trasmessi online mediante le interfacce dal(i) sistema(i) del Cliente a SAP, oppure in un formato leggibile da macchine, secondo le istruzioni di SAP. Nonostante tale autocertificazione da parte del Cliente, SAP potrà in ogni caso procedere direttamente alla rilevazione dell’utilizzo dei Materiali SAP da parte del Cliente.
2.4.2. Qualora da una verifica rilevi che:
a) Il Cliente abbia corrisposto importi inferiori per le licenze o per il supporto SAP (o entrambi); oppure
b) il Cliente abbia Usato Software in eccesso rispetto alle quantità o livelli indicati nel Modulo d'Ordine, il Cliente dovrà corrispondere la differenza o l’importo per tale utilizzo in eccesso sulla base del listino prezzi SAP in vigore al momento della verifica. Il Cliente dovrà sottoscrivere un ulteriore Modulo d’Ordine per ottenere la licenza delle quantità o dei livelli supplementari.
2.4.3. Nel caso in cui le risultanze della verifica indichino un utilizzo in eccesso delle quantità o livelli concessi in licenza, gli eventuali costi della verifica effettuata da SAP saranno in misura ragionevole a carico del Cliente. SAP si riserva comunque di far valere i diritti previsti dalla legge in relazione al mancato pagamento dei corrispettivi per le licenze e il Supporto SAP e all’utilizzo in eccesso delle quantità o dei livelli concessi in licenza.
Diritto di verifica. In caso di Sinistro la Società ha diritto di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e, a mezzo dei propri consulenti, le condizioni di salute dell’Assicurato.
Diritto di verifica. 12.1 Opentech mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa applicabile e consente al Cliente l’esercizio del potere di controllo e ispezione, anche per il tramite di terzi fornitori all’uopo incaricati, fatto salvo che Opentech consideri la terza parte, proposta dal Cliente, in conflitto d’interesse o in competizione diretta o indiretta con Opentech e con le attività/servizi della stessa, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Cliente stesso o da un altro soggetto da questa incaricato o autorizzato.
12.2 Se in ambito rispetto al settore in cui opera il Cliente, Opentech si impegna a collaborare, qualora necessario, con le Autorità competenti e le Autorità di risoluzione di cui, rispettivamente, all’articolo 65, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, al fine della raccolta di informazioni e per l’effettuazione di indagini.
Diritto di verifica. 13.1 Il Responsabile del Trattamento s’impegna inoltre a:
a) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera h) del Regolamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni (Audit), realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
b) compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ai sensi degli artt. 6.1.9 e 6.1.10 del presente accordo, fornendone, a richiesta, documentazione scritta al Titolare del Trattamento
13.2 In riferimento a quanto stabilito al punto a) della presente sezione, le parti concordano che in caso di ispezione del Titolare del Trattamento o di un altro soggetto da questi incaricato, presso le strutture operative o tecniche del Responsabile del Trattamento, il Responsabile ha il diritto di addebitare al Titolare del trattamento tutti i costi sostenuti per far fronte all’ispezione.
Diritto di verifica. La Compagnia ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli pres- so l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria colla- borazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza.
Diritto di verifica. La SOCIETÀ, direttamente o tramite la CENTRALE TECNICA, può effettuare verifiche e controlli presso l’ASSICURATO, che deve collaborare, per accertare il corretto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Ad esempio, il VEICOLO può essere sottoposto alla valutazione di periti designati dalla SOCIETÀ o dalla CENTRALE TECNICA, se ritenuto opportuno.
Diritto di verifica. L’Impresa ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza; il Contraente è altresì tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il libro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.