Danni alla merce. 1 Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento della merce per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno si è prodot- to nel corso del trasporto aereo. 2 Il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più fatti seguenti: a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce; b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati; c) un evento bellico o un conflitto armato; d) un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o tran- sito della merce. 3 Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx trova sotto la custodia del vettore. 4 Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale
Danni alla merce. 1 1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento l'evento che ha causato il danno si è prodot- to prodotto nel corso del trasporto aereo.
2 Il 2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:
a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
c) un evento bellico o un conflitto armato;
d) un atto dell’autorità dell'autorità pubblica compiuto in relazione all’entrataall'entrata, uscita o tran- sito transito della merce.
3 3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx trova sotto la custodia del vettore.
4 4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Di Montreal
Danni alla merce. 1 1. Il vettore è e' responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento l'evento che ha causato il danno si è prodot- to e' prodotto nel corso del trasporto aereo.
2 Il 2. Tuttavia, il vettore non e' responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più piu' dei fatti seguenti:
(a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;:
(b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;:
(c) un evento bellico o un conflitto armato;:
(d) un atto dell’autorità dell'autorita' pubblica compiuto in relazione all’entrataall'entrata, uscita o tran- sito transito della merce.
3 3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx trova sotto la custodia del vettore.
4 4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto contratto, di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
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Danni alla merce. 1 1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzionedistru- zione, perdita o deteriora- mento deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento l'evento che ha causato il danno si è prodot- to prodotto nel corso del trasporto aereo.
2 Il 2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:
a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
c) un evento bellico o un conflitto armato;
d) un atto dell’autorità dell'autorità pubblica compiuto in relazione all’entrataall'en- trata, uscita o tran- sito transito della merce.
3 3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx trova sotto la custodia del vettore.
4 4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato effet- tuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
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Samples: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Air Transport