Danni da incendio. A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.
Danni da incendio. La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro. Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, l’assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest’ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo.
Danni da incendio. Qualora l’Assicurato abbia in La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicu- rato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l’esclusione dei danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertu- ra. La garanzia viene prestata (nell’ambito del Massimale di Polizza) sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza per sinistro.
Danni da incendio. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.
Danni da incendio l’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza “Incendio” del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).
Danni da incendio. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante. La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Danni da incendio. Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l’assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 500.000,00 e con applicazione della franchigia prevista dal contratto per i danni a cose. Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia “Ricorso vicini / terzi”, la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.
Danni da incendio. La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.
Danni da incendio. La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. Qualora per lo stesso Xxxxxxx esista altra copertura assicurativa, la garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.
Danni da incendio. L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio. La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.