Danni da incendio. L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio. La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
Danni da incendio. L’assicurazione, a A parziale deroga dell’Artdi quanto previsto dal successivo art. 5.1 51 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni norme che disciplinano l’operatività del contratto, e limitata mente ai lavori eseguiti limitatamente alle cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute, poste presso terzi, la garanzia assicurativa comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio. La presente estensione di garanzia è viene prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento fino ad un massimale di € 75.000,00 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 250,00.
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Samples: Insurance Policy
Danni da incendio. L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente L’assicurazione è estesa ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa. Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza incendio. La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile
Danni da incendio. L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente ai lavori eseguiti presso terzi, L’assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi” l’assicurazione opera in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. La presente garanzia Dall’assicurazione sono esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. L’assicurazione è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo limite di risarcimento di € 75.000,00 euro 100.000,00, per sinistro e per ed anno assicurativo.
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Samples: Assicurazione Multirischi
Danni da incendio. L’assicurazione, a deroga dell’Artdell’art. 5.1 19 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente ), si estende ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui di terzi derivanti da incendioincendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna – custodia. La presente Tale estensione di garanzia è si intende prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il nell’ambito del massimale indicato in polizza fino alla concorrenza di un massimo risarcimento indennizzo di € 75.000,00 1.500.000,00 per sinistro e per ed anno assicurativo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Di Strutture Sanitarie Pubbliche
Danni da incendio. L’assicurazione, a deroga dell’Artdell’art. 5.1 19 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente ), si estende ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui di terzi derivanti da incendioincendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia. La presente Tale estensione di garanzia è si intende prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il nell’ambito del massimale indicato in polizza fino alla concorrenza di un massimo risarcimento indennizzo di € 75.000,00 1.500.000,00 per sinistro e per ed anno assicurativo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
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