Validità della garanzia. La garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO di cui alla presente sezione è valida solo se la polizza è stata emessa prima dei 10 (dieci) giorni precedenti quello della partenza del viaggio. Qualora la polizza sia stata emessa nei 10 giorni precedenti quello della partenza , per il viaggio in questione saranno valide tutte le altre garanzie del pacchetto Viaggio Singolo Annuale, ad eccezione della garanzia Annullamento Viaggio, mentre per i successivi viaggi intrapresi all’interno del periodo di validità della polizza (purchè essi abbiano inizio oltre i 10 giorni dalla data di emissione della stessa) sarà valida anche la garanzia Annullamento. Resta fermo ed invariato il premio di polizza.
Validità della garanzia. La garanzia è operante sul territorio italiano compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano per i Bancomat, Carte di debito Maestro e Pagobancomat; nei paesi dell’Unione Europea per le Carte di pagamento emesse e/o collocate dalla Banca Contraente.
Validità della garanzia. A titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: - danni subiti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi, vertigini, nonché in stato di malore od incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti); - danni cagionati da calci e morsi di animali in genere compresi rettili ed aracnoidi; - danni causati da punture di insetti, esclusi la malaria, il carbonchio e le malattie tropicali; gli intossicazioni e avvelenamenti acuti di origine traumatica causati da ingestione od assorbimento di sostanze; - danni causati da colpi di sole e di calore, nonché da influenze termiche ed atmosferiche; - danni causati da asfissia non di origine morbosa; - danni da contatto con corrosivi; - danni da aggressioni in genere; - danni causati da annegamento, assideramento congelamento e folgorazione; - danni cagionati da sforzi muscolari traumatici, con esclusione degli infarti; - danni derivanti da tumulti popolari, aggressioni, o da atti violenti qualunque sia il movente, purché non vi sia stata partecipazione attiva dell’Assicurato; - danni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; - danni da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, valanghe, fulmini, inondazioni, alluvioni ed altri eventi catastrofali provocati da forze della natura; Si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all’Assicurato: - danni durante la guida di autoveicoli, motocicli di qualsiasi cilindrata, natanti, biciclette; - danni per le ernie addominali “traumatiche” con le limitazioni previste all’articolo “ERNIE TRAUMATICHE” delle Condizioni di Assicurazione
Validità della garanzia. Limitatamente alla presente sezione, gli Assicuratori rispondono qualunque sia l'epoca in cui la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia, siano stati commessi e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta pervenuta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciata nei termini previsti dall'art. 2952 − secondo/terzo comma, cod. civ. Resta ferma la definizione di sinistro/sinistri in serie di cui sopra e si intende come richiesta di risarcimento anche la dettagliata denuncia dell'Assicurato di qualsiasi circostanza da cui possa presumere si origini una futura richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi. Gli Assicuratori, in ottemperanza anche a quanto disposto dall'Articolo 11, punto 2, lettera b) del Regolamento n. 40 adottato dall'IVASS in data 2.08.2018 in attuazione del Decreto Legislativo n.209 del 07.09.2005, si impegnano a ritenere operante la garanzia, alla scadenza del periodo di durata del Contratto, per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nei tre anni successivi a tale scadenza, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di ”Validità della garanzia”. A ulteriore specifica, si precisa che tale estensione triennale postuma vale anche nei casi previsti all'art. 6 delle C.G.A. − Casi di cessazione dell'assicurazione e nei casi previsti all'art. 1 − Oggetto e durata dell'assicurazione. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della ”Durata del Contratto”, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nel Certificato ritenuto valido ai fini della copertura. Nel momento in cui l'Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali, la suindicata garanzia postuma rimarrà in vigore ma andrà ad operare esclusivamente in secondo rischio in differenza di massimali (d.i.l.) e garanzie(d.i.c.) rispetto alla nuova polizza stipulata con Altri Assicuratori. Il predetto periodo di copertura postuma viene elevato da tre a cinque anni su richiesta dell'Associato o Associando, previo pagamento di un premio addizionale del 10%, da applicarsi come ultimo e finale aggravio nel conteggio del premio complessivo e da pagarsi una sola volta all'atto della prima richiesta della presente estensione di garanzia. Potrà altresì essere elevato da tre a dieci anni su richiesta dell'Associato o Associando,...
Validità della garanzia. Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni di assistenza si intendono valide per: ▪ l’assistenza ai veicoli – per il veicolo assicurato in polizza nonché per l’eventuale rimorchio campeggio o roulotte; ▪ l’assistenza alle persone – nei confronti degli assicurati a seguito del verificarsi di eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato.
Validità della garanzia. L’assicurazione è operante:
Validità della garanzia. A deroga di quanto indicato all’art. 11, delle Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.
Validità della garanzia. Tutto il Mondo, salvo dove diversamente indicato in Polizza Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
Validità della garanzia. La Garanzia Annullamento, decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. La suddetta garanzia è operativa se la polizza è stata emessa entro le ore 24.00 del secondo giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo a quello della prenotazione o, in ogni caso, prima dei 30 giorni precedenti la data di inizio viaggio. Qualora la polizza sia stata emessa fuori dai termini suddetti - la garanzia Annullamento Viaggio sarà operante solo in caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero di almeno 24 ore di uno dei partecipanti al viaggio , di un familiare o di un compagno di viaggio. - saranno valide tutte le altre garanzie del pacchetto Viaggio Singolo, ad eccezione della garanzia Annullamento Viaggio. Resta fermo ed invariato il premio di polizza.
Validità della garanzia. L’Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali Richieste di Risarcimento siano conseguenti a Comportamenti Colposi posti in essere dall’Assicurato nel Periodo di Assicurazione, ovvero dopo l’eventuale Data di retroattività indicata sulla scheda di Polizza e prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché le stesse si riferiscano a Comportamenti Colposi o Circostanze che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al Contraente al tempo della stipulazione. Restano pertanto escluse le Richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il Comportamento Colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza, salvo quanto previsto dal paragrafo “Estensione in caso di cessazione dell’attività”.