Danni da interruzione e/o sospensione di attività. La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000,00 per anno assicurativo.
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Samples: Assicurazione r.c.g., Assicurazione r.c.g.
Danni da interruzione e/o sospensione di attività. La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,003.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000,00 150.000,00 per anno assicurativo.
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Samples: Assicurazione r.c.g. – Responsabilità Civile Generale
Danni da interruzione e/o sospensione di attività. La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000,00 150.000,00 per anno assicurativo.
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Samples: Capitolato d'Onere