Common use of DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO Clause in Contracts

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO. Fermo restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., Neafidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’impresa socia non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Neafidi dichiara all’impresa socia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c.. Neafidi può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando l’impresa socia o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Neafidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali. Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Neafidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti dell’impresa socia che degli eventuali garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell’art. 7. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.

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DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO. Fermo restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., Neafidi il Confidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’impresa socia il Cliente non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Neafidi il Confidi dichiara all’impresa socia al Cliente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c.. Neafidi può Il Confidi può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando l’impresa socia il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Neafidi il Confidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali. Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Neafidi il Confidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti dell’impresa socia del Cliente che degli eventuali garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell’art. 7nel documento di sintesi. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.

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Samples: Contratto Di Finanziamento Chirografario – Condizioni Generali1, Contratto Di Finanziamento Chirografario –Condizioni Generali