FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO Clausole campione

FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. L’impresa socia può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del mutuo, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari al % del capitale residuo, come specificato nel documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B.
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo al Confidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto al Confidi un compenso pari a quanto indicato documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del Testo Unico Bancario. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Confidi non rimborsa neanche parzialmente le spese e i diritti corrisposti all’atto dell’erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. (per tutte le tipologie di Obbligazioni ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon)
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo ad Artfidi Lombardia il capitale residuo. Il Cliente non è tenuto a corrispondere gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, in quanto non dovuti ai sensi del presente contratto. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, Artfidi Lombardia non rimborsa neanche parzialmente le spese e i diritti corrisposti all’atto dell’erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta. Le quote sono rimborsabili in caso di recesso, previa estinzione di ogni rapporto in essere con Artfidi Lombardia. La richiesta di recesso, presentata dal socio, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione di Artfidi Lombardia che, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. L’impresa finanziata può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, della Quota Neafidi inerente il mutuo, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari al % del capitale residuo, come specificato nel documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B. In merito alla Quota Regionale del finanziamento del presente contratto, in particolare, la richiesta di estinzione anticipata, totale o parziale, dell’impresa finanziata a Neafidi e, per il tramite di quest’ultima, al Gestore del Fondo è subordinata al nulla osta del Gestore del Fondo stesso ferma ogni altra condizione descritta nel precedente comma del presente articolo 11.
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. Non applicabile Tasso di interesse OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO: 3,25% tasso fisso nominale annuo lordo Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a 3,25%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a 2,405% Frequenza delle cedole e date di pagamento Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale, in occasione delle seguenti date di pagamento: 30/09/2023, 31/03/2024, 30/09/2024, 31/03/2025. Base di Calcolo Convenzione di Calcolo (Business Day Convention): Actual/Actual(ICMA); Following Business Day Convention; Unadjusted Termine di prescrizione degli interessi e del capitale I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo agli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle Cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni.