Modalità di comunicazione tra le parti. Le comunicazioni di cui agli artt. 6.7, 6.8, 7, 9.1, 9.2, 10, 12 e del presente art. 9.3 sono effettuate mediante:
a) Raccomandata A/R;
b) Posta elettronica certificata (se disponibile a tutte le parti interessate);
c) Brevi manu.
Modalità di comunicazione tra le parti. 9.01 La modalità di comunicazione avviene con le stesse forme previste nelle condizioni generali di fornitura.
Modalità di comunicazione tra le parti. 9.01 La modalità di comunicazione avviene con le stesse forme previste nelle condizioni generali di fornitura (CGS).
Modalità di comunicazione tra le parti. Le comunicazioni di cui agli artt. 3,4,5,9,10 e del presente art. 7 sono effettuate mediante:
a) Raccomandata A/R;
b) Posta elettronica certificata (se disponibile a tutte le parti interessate);
c) Brevi manu.