Common use of DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previsto. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • l’importo del premio versato. La Durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni). In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; ▪ esercizio del diritto di recesso; ▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresa; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesioneal Prodotto Creditor Protection, del unitamente al Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previsto. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresaall’Assicurato, entro 30 giorni dalla data Data di decorrenza Decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati: la data di decorrenza; il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recessorecesso con l’indicazione di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata; l’importo del premio versato. La Durata durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non può potrà essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni). In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; ▪ esercizio del diritto di recesso; ▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresadell’Assicurato; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; Fascicolo Informativo CPI Mutui Privati PU – Dip. Privati – Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 - Mod. BU2968/03 Pag. 3 di 16 ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; C.C ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile; ▪ variazione stato lavorativo, secondo quanto previsto dall’Art. 11 - limitatamente ai primi 120 mesi di durata massima, ovvero perdita del requisito di assicurabilità di “Lavoratore Dipendente Privato”, di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’”. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Decesso o Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa dall’Assicurato relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresaagli Assicurati, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate della Copertura Assicurativa cessata per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave Permanente o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà gli Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato Assicurato. In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del al Prodotto Creditor Protection e il Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previsto. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recessorecesso con l’indicazione, nel caso in cui il premio fosse stato finanziato, di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata; • l’importo del premio versato. La Durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 240 mesi (20 anni), comprensivi di un eventuale preammortamento. L’eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni). In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; ▪ esercizio del diritto di recesso; ▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresa; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Decesso o Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave Permanente o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato Assicurato. In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del giorno mese di stipula pagamento del finanziamento - per i finanziamenti primo premio mensile all’Impresa di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Assicurazione a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previstoProdotto Creditor Protection Insurance. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • l’importo del premio versato. La Durata durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e interi. Per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva per i Finanziamenti di nuova erogazione) o con la durata residua (per i Finanziamenti già in corso), anche in caso di successiva modifica della stessa, nel limite minimo di 60 mesi (5 anni) e massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento. Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia , Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego è prevista una durata nel limite minimo di 60 mesi (5 anni) e massimo di 120 mesi (10 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento. L’eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesi). La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stessoin ogni caso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto alla data di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni)pensionamento. In caso di estinzione parziale del finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamentodello stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiofinanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; ▪ esercizio del diritto di recesso; ▪ cessazione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato; ▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresadell’Assicurato; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. C.C. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà gli Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate della Copertura Assicurativa cessata per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato totale Permanente. In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del giorno mese di stipula pagamento del finanziamento - per i finanziamenti primo premio mensile all’Impresa di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Assicurazione a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogatial Prodotto Creditor Protection Insurance. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previsto. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • l’importo del premio versato. La Durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria residua del Contratto di Finanziamento Finanziamento, anche in caso di successiva modifica della stessa, nel limite minimo di 60 mesi (comprensiva 5 anni) e massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento. L’eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni). In caso di estinzione parziale del finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamentodello stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiofinanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; ▪ esercizio del diritto di recesso; ▪ cessazione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato; ▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresadell’Assicurato; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative dalla Copertura Assicurativa da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Decesso o Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa dall’Assicurato relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di AssicurazioneAssicurazione e l’Assicurato non dovrà più corrispondere i successivi premi. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà gli Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate della Copertura Assicurativa cessata per Invalidità Totale totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato Assicurato. In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorrePer ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono: - dalle ore 24.00 del giorno di stipula scadenza del finanziamento primo canone mensile di leasing successivo alla decorrenza del Contratto di Leasing, a condizione che sia stato corrisposto all’Impresa di Assicurazione il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione al Prodotto Creditor Protection da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e lo stesso abbia compilato il Questionario Medico e sia risultato assicurabile; oppure, - per i finanziamenti nel caso in cui l’Assicurato debba compilare il Rapporto di nuova erogazione; • Visita Medica, previa comunque accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione: dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione scadenza del primo canone mensile di leasing (fatturato o meno) successivo alla comunicazione della Contraente all’Impresa Locataria dell’importo Finanziato Netto pari al Debito Residuo corrispondente al canone di cui sopra, a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento Prodotto Creditor Protection da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e che il premio venga corrisposto non oltre la scadenza del Premio contrattualmente previstosecondo canone mensile successivo all’accettazione. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento Leasing sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente L’Impresa di Assicurazione provvede ad inviare all’Impresaall’Impresa Locataria, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, successivamente alla Decorrenza del Prodotto Creditor Protection una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscrittesottoscritte rientranti nel Prodotto Creditor Protection; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • l’importo del premio mensile versato. La Durata durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria residua del Contratto di Finanziamento Leasing (comprensiva anche in caso di un eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesisuccessiva modifica della stessa), nel limite massimo di: • 240 mesi (20 anni), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stessoContratti di Leasing immobiliare, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a fotovoltaico; • 120 mesi (10 anni), per i Contratti di Leasing strumentale, nautico o targato. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamentodello stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premioLeasing. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ o Malattia Grave dell’Assicurato; alla data di scadenza originaria del Contratto di FinanziamentoLeasing; esercizio del diritto di recesso; • cessazione del pagamento dei premi trascorsi 60 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato; • anticipata estinzione totale del finanziamento Contratto di Leasing da parte dell’Impresadell’Impresa Locataria; ▪ surrogazione • subentro nel Contratto di Leasing; • estinzione o risoluzione anticipata del finanziamento ai sensi della normativa vigenteContratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative dalla Copertura Assicurativa da parte dell’Impresa dell’ Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito Coperture a Decessocausa di decesso, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, le relative Coperture Assicurative vengono risolte, l’Impresa Locataria non dovrà più corrispondere i successivi premi, mentre i premi corrisposti dall’Impresa relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno pagati restano acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati per il del medesimo finanziamento Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamentoContratto di Leasing. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave o Decesso. In alternativa, l’Impresa L’Impresa Locataria avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamentoContratto di Leasing per uno o più Assicurati. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure l’estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing - anche a seguito di furto, sempre ad esclusione delle perdita totale del bene e perimento -, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. L’Impresa Locataria, avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative cessate per gli Assicurati in vita, per i quali non sia stata liquidata la prestazione di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia o di Malattia Grave fino alla scadenza originaria del Contratto di un Assicurato Leasing. In tutti questi entrambi i casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento finanziario originario del finanziamento stesso, al netto Contratto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, Leasing stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione/risoluzione del Contratto di Leasing. In caso di cessazione dell’Impresa Locataria stessa contestuale o successiva all’anticipata estinzione totaletotale o alla risoluzione del Contratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento (nel caso in l’Impresa Locataria abbia richiesto di proseguire le Coperture Assicurative) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di cessazione dell’Impresa Locataria come previsto all’Art. 11 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/surroga/accollo del finanziamentoPARZIALE, SUBENTRO DEL CONTRATTO DI LEASING” che segue.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorrePer ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono: - dalle ore 24.00 del giorno di stipula scadenza del finanziamento primo canone mensile di leasing successivo alla decorrenza del Contratto di Leasing, a condizione che sia stato corrisposto all’Impresa di Assicurazione il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e la “Dichiarazione di buono stato di salute” da parte dell’Assicurato; oppure, - per i finanziamenti nel caso in cui l’Assicurato debba effettuare accertamenti sanitari, previa comunque accettazione del rischio da parte dell’Impresa di nuova erogazione; • Assicurazione: dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione scadenza del primo canone mensile di leasing (fatturato o meno) successivo alla comunicazione della Contraente all’Impresa Locataria dell’importo Finanziato Netto pari al Debito Residuo corrispondente al canone di cui sopra, a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e che il premio venga corrisposto non oltre la scadenza del Premio contrattualmente previstosecondo canone mensile successivo all’accettazione. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento Leasing sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • l’importo del premio versato. La Durata durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria residua del Contratto di Finanziamento Leasing (comprensiva anche in caso di un eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 successiva modifica della stessa), nel limite massimo di:  20 anni (240 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stessoContratti di Leasing immobiliare, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto fotovoltaico;  10 anni (120 mesi), per i Contratti di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni)Leasing strumentale, nautico o targato. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamentodello stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premioLeasing. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente  decesso dell’Assicurato; ▪ Decesso  invalidità totale e permanente da infortunio o malattia dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave  malattia grave dell’Assicurato; alla data di scadenza originaria del Contratto di FinanziamentoLeasing; esercizio del diritto di recesso;  cessazione del pagamento dei premi trascorsi 60 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato;  anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresa; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative Contratto di Leasing da parte dell’Impresa Locataria;  subentro nel Contratto di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892Leasing;  estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing anche a seguito di furto, 1893 e 1894 perdita totale del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decessobene, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazioneperimento. Nel caso vi siano più Assicurati per il del medesimo finanziamento Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente Decesso o per invalidità totale e permanente da infortunio o malattia o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamentoContratto di Leasing. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave o Decesso. In alternativa, l’Impresa L’Impresa Locataria avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamentoContratto di Leasing per uno o più Assicurati. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure l’estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing - anche a seguito di furto, sempre ad esclusione delle perdita totale del bene e perimento -, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. L’Impresa Locataria, avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente uno o Malattia Grave più Assicurati fino alla scadenza originaria del Contratto di un Assicurato Leasing. In tutti questi entrambi i casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento finanziario originario del finanziamento stesso, al netto Contratto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, Leasing stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione/risoluzione del Contratto di Leasing. In caso di cessazione dell’Impresa Locataria stessa contestuale o successiva all’anticipata estinzione totaletotale o alla risoluzione del Contratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento (nel caso in l’Impresa Locataria abbia richiesto di proseguire le Coperture Assicurative) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di cessazione dell’Impresa Locataria come previsto all’Art. 11 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/surroga/accollo del finanziamentoPARZIALE, SUBENTRO DEL CONTRATTO DI LEASING” che segue.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, del Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previstoProdotto Creditor Protection. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recessorecesso con l’indicazione, nel caso in cui il premio fosse stato finanziato, di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata; • l’importo del premio versato. La Durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 240 mesi (20 anni), comprensivi di un eventuale preammortamento. L’eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni). In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: ▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; ▪ Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; ▪ esercizio del diritto di recesso; ▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresa; ▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; ▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Decesso o Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave Permanente o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato Assicurato. In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La Copertura Assicurativa decorre: • Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione; • dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesioneal Prodotto Creditor Protection, del unitamente al Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica, ed al pagamento da parte dell’Impresa del Premio contrattualmente previsto. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Impresaall’Assicurato, entro 30 giorni dalla data Data di decorrenza Decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Benvenuto Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati: la data di decorrenza; il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recessorecesso con l’indicazione di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata; l’importo del premio versato. La Durata durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non può potrà essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la polizza può essere stipulata solo se l’Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni). In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; Decesso dell’Assicurato; ▪ Malattia Grave dell’Assicurato; ▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; esercizio del diritto di recesso; anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Impresadell’Assicurato; surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; Fascicolo Informativo CPI Mutui Privati PU – Dip. Privati – Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 - Mod. BU2968/03 Pag. 3 di 16  accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.; ▪ C.C  annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile;  variazione stato lavorativo, secondo quanto previsto dall’Art. 11 - limitatamente ai primi 120 mesi di durata massima, ovvero perdita del requisito di assicurabilità di “Lavoratore Dipendente Privato”, di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’”. In caso di cessazione delle garanzie in seguito a Decesso, Decesso o Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato, i premi corrisposti dall’Impresa dall’Assicurato relativamente alle Coperture Assicurative previste dal presente contratto rimarranno acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente o per Malattia Grave o Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento. Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In ambedue i casi, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresaagli Assicurati, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate della Copertura Assicurativa cessata per Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave Permanente o Decesso. In alternativa, l’Impresa avrà gli Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave di un Assicurato Assicurato. In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa