Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata Clausole campione

Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. CNP UniCredit Vita S.p.A. si impegna a garantire all'Impresa aderente un capitale in caso di: • Decesso, altresì chiamato sinistro, dell’Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura assicurativa, senza limiti territoriali. Il pagamento della prestazione, pari al Debito Residuo del Finanziamento in essere alla data del sinistro, avviene in unica soluzione da parte della Compagnia, salve le limitazioni previste al successivo Art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di indennizzo previsti all’Art. 10 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. Si precisa che, unitamente alla copertura “Decesso”, il pacchetto assicurativo completo, offerto all’Impresa aderente e all'Assicurato, prevede ulteriori prestazioni, garantite invece da Incontra Assicurazioni S.p.A., in caso di: • Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia o Infortunio dell'Assicurato; • Inabilità Temporanea e Totale (ITT) da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; • Ricovero Ospedaliero (RO) da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; • Malattia Grave (MG) dell’Assicurato. La Prestazione assicurata relativa al Decesso non è cumulabile con eventuali indennizzi per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e per Malattia Grave corrisposti all’Assicurato in virtù della Polizza Danni stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.. La Compagnia Danni liquida all’Impresa aderente il Debito Residuo del Finanziamento, a seguito di una condizione di Invalidità Totale Permanente (ITP) dell’Assicurato accertata al 40%. Se l’Assicurato dovesse decedere successivamente alla liquidazione dell’ITP, CNP UniCredit Vita NON riconoscerà alcuna prestazione all'Impresa aderente, in quanto la liquidazione a seguito di ITP comporta anche la cessazione del Contratto Vita. La Prestazione assicurata per successivo decesso dell’Assicurato verrebbe invece liquidata da CNP UniCredit Vita all'Impresa aderente qualora la precedente richiesta di liquidazione per Invalidità Totale Permanente fosse stata rifiutata dalla Compagnia Danni.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. CNP UniCredit Vita S.p.A. si impegna a garantire ai Beneficiari designati un capitale in caso di: • Decesso, altresì chiamato sinistro, dell’Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura assicurativa, senza limiti territoriali. Il pagamento della prestazione, pari al Debito Residuo del Prestito in essere alla data del sinistro, incrementato, indipendentemente dal momento in cui avviene il Sinistro, di un importo aggiuntivo fisso e predeterminato pari a Euro 2.500,00, avviene in unica soluzione da parte della Compagnia, salve le limitazioni previste al successivo Art. Si precisa che, unitamente alla copertura “Decesso”, il pacchetto assicurativo completo, offerto all’Assicurato, prevede le seguenti ulteriori prestazioni, garantite invece da Incontra Assicurazioni S.p.A.: • Invalidità Totale Permanente • Inabilità Totale TemporaneaMalattia GraveRicovero Ospedaliero La Prestazione assicurata relativa al Decesso non è cumulabile con eventuali indennizzi per Malattia Grave o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia corrisposti all’Assicurato in virtù della Polizza Danni stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al Debito Residuo in linea capitale (così come descritto nel Glossario), computato alla data del decesso, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute recanti scadenza di pagamento anteriore al decesso. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di Durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone fisiche, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. La Società si impegna a versare in un’unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell’Assicurato di ogni Certificato Individuale di Assicurazione prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza di ogni Certificato Individuale di Assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società. Il Beneficiario della presente garanzia è l’Ente Erogatore-Beneficiario del finanziamento fino ad un importo pari alla “somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento”, come definito al precedente Art.1, ed eventualmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato per la differenza tra il capitale assicurato al momento del decesso e l’importo predetto. Qualora l’Ente Erogatore-Beneficiario indichi espressamente un diverso Beneficiario per la prestazione di sua spettanza, la Società provvederà a liquidare a quest’ultimo la relativa prestazione assicurata. L’eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva all’emissione del Certificato di Assicurazione, qualora l’Assicurato stesso non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato in ogni Certificato Individuale di Assicurazione, è subordinata al benestare da parte dell’Ente Erogatore-Beneficiario fino all’importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, vale quanto previsto dal successivo Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. Sono oggetto della presente garanzia esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dal D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950 (di seguito anche “Legge 180”) erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell’assegno. Con la garanzia “Temporanea Caso Morte” la Compagnia AFI ESCA S.A. (di seguito anche “l’Assicuratore”) s’impegna a versare in un’unica soluzione al Beneficiario, in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto, in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammorta- mento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assi- curativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della com- pilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva: in questo caso, la prestazione assicurativa verrà comunque corrisposta al Beneficiario, ma l’Assicuratore si riserva il diritto di agire in regresso nei confronti degli eredi dell’Assicurato per il recupero della somma pagata. L’Assicuratore si riserva di agire in regresso nei confronti degli eredi dell’Assicurato al fine di recuperare la somma pagata. Una volta accertata la sussistenza del diritto all’indennizzo da parte del Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a mettere a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di ricezione della documenta- zione completa necessaria ad accertare la causa del decesso dell'As- sicurato, secondo quanto riportato al success...
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell’Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata al Beneficiario designato, ovvero di una somma pagabile sotto forma di capitale, come indicato al successivo Art.4. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del Periodo di Durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore, poiché viene utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).