Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata Clausole campione

Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. CNP UniCredit Vita S.p.A. si impegna a garantire all'Impresa aderente un capitale in caso di: • Decesso, altresì chiamato sinistro, dell’Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura assicurativa, senza limiti territoriali. Il pagamento della prestazione, pari al Debito Residuo del Finanziamento in essere alla data del sinistro, avviene in unica soluzione da parte della Compagnia, salve le limitazioni previste al successivo Art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di indennizzo previsti all’Art. 10 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. Si precisa che, unitamente alla copertura “Decesso”, il pacchetto assicurativo completo, offerto all’Impresa aderente e all'Assicurato, prevede ulteriori prestazioni, garantite invece da Incontra Assicurazioni S.p.A., in caso di: • Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia o Infortunio dell'Assicurato; • Inabilità Temporanea e Totale (ITT) da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; • Ricovero Ospedaliero (RO) da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; • Malattia Grave (MG) dell’Assicurato. La Prestazione assicurata relativa al Decesso non è cumulabile con eventuali indennizzi per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e per Malattia Grave corrisposti all’Assicurato in virtù della Polizza Danni stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.. La Compagnia Danni liquida all’Impresa aderente il Debito Residuo del Finanziamento, a seguito di una condizione di Invalidità Totale Permanente (ITP) dell’Assicurato accertata al 40%. Se l’Assicurato dovesse decedere successivamente alla liquidazione dell’ITP, CNP UniCredit Vita NON riconoscerà alcuna prestazione all'Impresa aderente, in quanto la liquidazione a seguito di ITP comporta anche la cessazione del Contratto Vita. La Prestazione assicurata per successivo decesso dell’Assicurato verrebbe invece liquidata da CNP UniCredit Vita all'Impresa aderente qualora la precedente richiesta di liquidazione per Invalidità Totale Permanente fosse stata rifiutata dalla Compagnia Danni.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. CNP UniCredit Vita S.p.A. si impegna a garantire ai Beneficiari designati un capitale in caso di: • Decesso, altresì chiamato sinistro, dell’Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura assicurativa, senza limiti territoriali. Il pagamento della prestazione, pari al Debito Residuo del Prestito in essere alla data del sinistro, avviene in unica soluzione da parte della Compagnia, salve le limitazioni previste al successivo Art. 8 “ESCLUSIONI” e i limiti di indennizzo previsti all’Art. 11 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. Si precisa che, unitamente alla copertura “Decesso”, il pacchetto assicurativo completo, offerto all’Assicurato, prevede le seguenti ulteriori prestazioni, garantite invece da Incontra Assicurazioni S.p.A.: • Invalidità Totale Permanente • Malattia GraveRicovero Ospedaliero La Prestazione assicurata relativa al Decesso non è cumulabile con eventuali indennizzi per Malattia Grave o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia corrisposti all’Assicurato in virtù della Polizza Danni stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al Debito Residuo in linea capitale (così come descritto nel Glossario), computato alla data del decesso, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute recanti scadenza di pagamento anteriore al decesso. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di Durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone fisiche, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. Sono oggetto della presente garanzia esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dal D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950 (di seguito anche “Legge 180”) erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell’assegno. Con la garanzia “Temporanea Caso Morte” la Compagnia AFI ESCA S.A. (di seguito anche “l’Assicuratore”) s’impegna a versare in un’unica soluzione al Beneficiario, in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto, in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate dì ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assi- curativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva: in questo caso, la prestazione assicurativa verrà comunque corrisposta al Beneficiario, ma l’Assicuratore si riserva il diritto di agire in regresso nei confronti degli eredi dell’Assicurato per il recupero della somma pagata. L’Assicuratore si riserva di agire in regresso nei confronti degli eredi dell’Assicurato al fine di recuperare la somma pagata. Una volta accertata la sussistenza del diritto all’indennizzo da parte del Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a mettere a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa necessaria ad accertare la causa del decesso dell’Assicurato, secondo quanto riportato al successivo Art....
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. La Società si impegna a versare in un’unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell’Assicurato di ogni Certificato Individuale di Assicurazione prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza di ogni Certificato Individuale di Assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società. Il Beneficiario della presente garanzia è l’Ente Erogatore-Beneficiario del finanziamento fino ad un importo pari alla “somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento”, come definito al precedente Art.1, ed eventualmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato per la differenza tra il capitale assicurato al momento del decesso e l’importo predetto. Qualora l’Ente Erogatore-Beneficiario indichi espressamente un diverso Beneficiario per la prestazione di sua spettanza, la Società provvederà a liquidare a quest’ultimo la relativa prestazione assicurata. L’eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva all’emissione del Certificato di Assicurazione, qualora l’Assicurato stesso non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato in ogni Certificato Individuale di Assicurazione, è subordinata al benestare da parte dell’Ente Erogatore-Beneficiario fino all’importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, vale quanto previsto dal successivo Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell’Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata al Beneficiario designato, ovvero di una somma pagabile sotto forma di capitale, come indicato al successivo Art.4. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del Periodo di Durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore, poiché viene utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità.

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  • Prestazione assicurata Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di Prestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’As- sicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 18 nel corso della singola Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea ca- pitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.