Common use of DEFINITIVA Clause in Contracts

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.

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Samples: Verbale Di Consegna

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – di aver preso visione del presente capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati, di aver visionato l’offerta del concorrente e di accettarli in ogni loro parte; – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità universitàdeglistudidinapolifedericoII e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.

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Samples: Verbale Di Consegna

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.

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Samples: Verbale Di Consegna

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto Ai fini della stipula del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’artl’affidatario dovrà prestare, all’ente committente, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’iimporto di aggiudicazione. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La suddetta garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: - essere prestata in favore dell’ente committente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa; - essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per l’ultimazione del servizio e deve impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a (in originale all’Amministrazione prima della formale via alternativa): copia scannerizzata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazionesottoscrittore; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ artprincipale; - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957/CC, comma 2, del codice civile; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, - prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ente committente; - prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto; - avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto, compresi eventuali periodi/opzioni di proroga. Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della stessagaranzia (condizioni generali o condizioni articolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, entro l’affidatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il termine massimo possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di quindici giornicomprovati poteri di firma, senza eccezioni resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o ritardiConsorzio ordinario, l’affidatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Capitolato (art. 21.1)contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l’affidatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello svolgimento Schema di Convenzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza103 del D.lgs. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni50/2016.

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Samples: Documento Unico Di Procedura

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di universitàdeglistudidinapolifedericoII seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.

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Samples: Verbale Di Consegna

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire L’aggiudicatario s’impegna, a garanzia degli obblighi previsti dal Contratto di Concessione di Servizio, a rilasciare a favore del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese (PT) una garanziagaranzia definitiva pari una annualità del canone di concessione offerto in fase di gara, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 rinnovabile ogni anno da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa (di primaria compagnia assicurativa) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. 50/2016n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti ciò autorizzati dal presente capitolatoMinistero delle Finanze. La garanzia deve definitiva dovrà avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiararele seguenti caratteristiche: – che la garanzia prestata prevede espressamente - contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché principale; - contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del termine semestrale previsto dall’ Codice Civile; - contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e l’acquisizione della cauzione provvisoria. A corredo dell’offerta gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo all’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, stimato ai sensi dell’art. 2 comma 1 di suddetta Deliberazione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione . Essi sono tenuti a dimostrare al momento della presentazione dell’offerta, inserendo la ricevuta di versamento nella busta A, (si rimanda al successivo art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – 11 per le modalità di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo versamento del vedi successivo articolo 11) di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, aver versato la somma garantita o dovuta a titolo di contribuzione; la minore mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento di tale somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – è causa di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal esclusione dalla partecipazione alla presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioniprocedura.

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Samples: Bando Di Gara

DEFINITIVA. Il Fornitore Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà costituire essere presentata una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto cauzione definitiva di ammontare pari al 10% dell’importo del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolatocontratto ed avente validità riferita all’intero periodo contrattuale. La garanzia deve avere durata non inferiore dovrà essere costituita mediante: - fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al termine previsto per l’ultimazione Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93); - polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del servizio ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contrattosuccessive modificazioni e/o integrazioni). La garanzia deve fideiussione/polizza dovrà essere tempestivamente reintegrata qualoratassativamente corredata da autentica notarile circa la qualifica, nel corso del servizioi poteri e l’identità dei soggetti firmatari che validamente possono impegnare l’istituto bancario o assicurativo, essa sia stata incameratacon assolvimento dell’imposta di bollo e, parzialmente o totalmentea pena di irricevibilità, dall’Amministrazione; in caso da parte di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitorequesta Società. Resta stabilito L’autentica dovrà attestare che si procederà all’escussione i sottoscrittori della garanzia qualora alla scadenza del contratto, (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) siano in sede “possesso degli occorrenti poteri per poter impegnare l’Istituto di verifica Credito o la Compagnia di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizioAssicurazioni”. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante fideiussione/polizza dovrà dichiarareprevedere espressamente: – che la garanzia prestata prevede espressamente - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ artprincipale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957/CC, comma 2, del codice civile; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessascritta di Difesa Servizi S.p.A.. Trattandosi di garanzia relativa ad un contratto attivo, entro il termine massimo di quindici giorninon si applica quanto disposto dall’articolo 103, senza eccezioni o ritardicomma 5, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattualeD.Lgs. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia definitiva" sull’importo netto del contrattoè aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolatol'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia deve avere durata non inferiore è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al termine previsto per l’ultimazione d.m. n. 31 del servizio 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e deve essere 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale all’Amministrazione alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia deve essere è tempestivamente reintegrata qualora, nel in corso del serviziod’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitoreall’appaltatore. Resta stabilito che si procederà all’escussione In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia qualora alla scadenza del contrattodi cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della Stazione appaltante, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia aggiudica l'appalto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire concorrente che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzionisegue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzioni Straordinarie Su Strade Comunali – Strade Bianche Fase Progettuale