Common use of DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI Clause in Contracts

DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. 1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell’art. 3 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modifiche e integrazioni; per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte agli articoli 11,12, 13 e 14 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni. 2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere svolti in forma semplificata. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del coordinatore, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 1996, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, nonché alle varianti in corso d’opera di cui all’art. 32 Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni. 3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti ed il piano territoriale paesaggistico. 4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge nr. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. 5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

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DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. 1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 3 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 del Codice, descritto all’articolo 3, commi 7, 8 e successive modifiche e integrazioni11, dello stesso Xxxxxx; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte agli articoli 11,12rispettivamente ai commi 3, 13 4 e 14 della legge regionale 20 giugno 19965, n. 12 dell’articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e successive modificazionimodificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93. 2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere svolti congiunti e fusi in forma semplificataun unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, applica esclusivamente su indicazione preventiva e vincolante del coordinatoreresponsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 11dell’articolo 93, commi 1 e comma 2, della legge regionale n. 12 del 1996Codice, ai lavori pubblici che di importo stimato non superiore a 500.000 euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'enteall’ente, nonché alle varianti in corso d’opera non siano destinati all’acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite. Ai fini della presente disposizione l’autorizzazione di cui all’art. 32 Legge regionale 20 giugno 1996alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 1242, e successive modificazionise rilasciata dalla stazione appaltante in forza di delega, è considerato atto di assenso interno all’amministrazione. Ai fini della presente disposizione il parere di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, se sostituito da certificazione del progettista, è considerato atto di assenso interno all’amministrazione. 3. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, ovvero dei progetti di lavori destinati ad essere appaltati o concessi con uno o più livelli di progettazione posti a carico dei concorrenti o degli aggiudicatari, o che comunque non necessitano, per disposizione normativa, di uno o più livelli di progettazione. 4. Per atti di pianificazione generale si intendono: il lo strumento urbanistico generale comunque denominato (piano di governo del territorio, piano regolatore generale, piano urbanistico comunale ecc.), a livello comunale o intercomunale e le sue revisionirevisioni generali, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti ed traffico, il piano territoriale paesaggisticoparcheggi, nonché il regolamento edilizio ed i loro aggiornamenti. 45. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani attuativi o di secondo livello comunque denominati (piani di lottizzazione d'ufficiod’ufficio, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privatapubblica, i programmi integrati di intervento, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l'edilizia l’edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia l’edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo dell’articolo 51 della legge nr. n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi1971), comunque denominati, attuativi in attuazione di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. 56. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e gli agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

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Samples: Regolamento Comunale Per La Ripartizione Degli Incentivi Alla Progettazione Interna