CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. Le disposizioni previste dai successivi articoli troveranno applicazione nell’esecuzione dell’appalto oggetto della presente procedura. Le stesse s’intendono integralmente accettate dall’operatore economico a seguito dell’invio dell’offerta (ex art. 51 "Risposta alla RdO" delle Regole MEPA).
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. L'affidamento viene concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. Il Professionista inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, i regolamenti regionali e le prescrizioni in materia e le norme fiscali che possano comunque interessare la prestazione. Il Professionista prende inoltre atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell'apparato organizzativo della Regione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. 3.1 I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 37 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, così come modificati/integrati dall’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’Appaltatore, la quale pure costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Tali documenti sono parte costitutiva del Contratto anche quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. Poiché l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del contratto d’Appalto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l’Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento integra clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 28.
3.2 Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 37 (documenti facenti parte del contratto) si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate in data 2 marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3 (allegato n. 1). Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto, in quanto compatibili con le norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 applicabili al presente contratto. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “C.G.C.” o “Condizioni Generali”.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. 3.1 I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 37 (documenti facenti parte del contratto), i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
3.2 Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 37 (documenti facenti parte del contratto) si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate in data 2 marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3 (allegato n. 1).
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Capitolato e con successivi Ordini di Servizio, emessi dal Responsabile del procedimento e vistati dal Responsabile dell'AREA TECNICA Comunale, , mediante i quali verranno ordinati all'Appaltatore i lavori che di volta in volta si renderanno necessari.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. 1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora innanzi CSA) devono intendersi quali “Condizioni Particolari di Contratto” predisposte dalla FEM ad integrazione o in deroga alle “Condizioni Generali di Contratto” definite dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) relativamente alla categoria merceologica/bando di abilitazione “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E ATTREZZATURE” – CPV 50100000-6 “Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse” all’interno del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT).
2. Le presenti “Condizioni Particolari di Contratto”, in caso di contrasto, prevalgono sulle “Condizioni Generali di Contratto” definite dalla Provincia autonoma di Trento –APAC.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. Contratto servizi wireless – Condizioni generali in vigore dal 01/05/2019
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. Le disposizioni previste dai successivi articoli troveranno applicazione nell’esecuzione dell’appalto oggetto della presente procedura. Le stesse s’intendono integralmente accettate dall’operatore economico a seguito dell’invio della Trattativa Diretta (ex art. 51 delle Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione).
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO. Le condizioni del contratto relativo al servizio di assistenza, manutenzione e riparazione fotocopiatrici e stampanti che verrà concluso in fase di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature- assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature “ICT” del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ex art. 11 del DPR 101/2002. Per quanto non previsto all’interno delle presenti condizioni generali il servizio verrà disciplinato secondo quanto indicato nel Bando MEPA.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO a) La data entro la quale attivare il Servizio è il 16 novembre 2020 o con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
b) L’impresa resta comunque impegnata all’esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto, oltre la scadenza annuale per il periodo eventualmente necessario perché l’I.I.L. proceda all’espletamento della nuova procedura di affidamento e fino alla data d’inizio del servizio da parte di altro operatore economico, e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla scadenza medesima.
c) Tra le ipotesi di recesso per giusta causa di cui all’art. 13 “Recesso” delle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” possono rientrare anche i casi di mutamenti di carattere organizzativo. interessanti del Soggetto Aggiudicatore che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto (trasferimento, soppressione di uffici, riduzione o aumento di locali). Al ricorrere di uno o più di tali accadimenti, IIL ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto dandone comunicazione all’ impresa a mezzo raccomandata A.R. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore il recesso, totale o parziale, produce i propri effetti. Nel caso di recesso totale, all’impresa sarà attribuita, a tacitazione di ogni pretesa riguardo al recesso medesimo, l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto. Nel caso di recesso parziale del servizio affidato, a decorrere dal mese successivo a quello nel quale il recesso ha avuto effetto, il corrispettivo mensile sarà commisurato proporzionalmente, tenuto conto delle riduzioni di superficie dei locali di cui al precedente paragrafo. I.I.L., si riserva in ogni caso la facoltà, per sopravvenute esigenze, di sopprimere o ridurre singoli servizi non più necessari, oppure di eliminare del tutto le prestazioni per gli stessi locali o stabili. [1] Per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti da virus SARS-CoV2 vedasi anche la RISPOSTA n° 7198 del 04/02/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità prot. AOO-ISS 12/03/2020 0008293 Parimenti l’Amministrazione potrà richiedere, in qualunque momento, l’estensione del servizio a nuovi siti o locali, oppure prestazioni integrative od occasionali scelte tra quelle previste nel bando “Servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione impianti - sottocategoria servizi di pulizia immobili” al quale la presente RdO fa riferimento fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell’appalt...