Definizione delle riserve al termine dei lavori. 1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dall’amministrazione committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. 2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 29 della legge senza che l’amministrazione committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’amministrazione committente deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. 3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Capitolato Generale D’appalto
Definizione delle riserve al termine dei lavori. 1. Le riserve e le pretese dell’appaltatoredell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonariobonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, sono esaminate e valutate dall’amministrazione committente dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
2. collaudo Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 29 della legge per l’espletamento del collaudo senza che l’amministrazione committente la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’amministrazione committente La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione committente dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Appalto Concorso
Definizione delle riserve al termine dei lavori. 1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonariobonario ai sensi dell’articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dall’amministrazione committente dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudocollaudo effettuata ai sensi dell’articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 29 28 della legge senza che l’amministrazione committente la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’amministrazione committente La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione committente dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell’articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Capitolato Generale D’appalto
Definizione delle riserve al termine dei lavori. 1. Le riserve e le pretese dell’appaltatoredell’esecutore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dall’amministrazione committente dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo,.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 29 49, comma 5, della legge Legge Regionale 27/03 senza che l’amministrazione committente la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore l’esecutore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’amministrazione committente La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione committente dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’esecutore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Construction Contract