DEFINIZIONE e CONDIZIONI GENERALI DEI SYNCRO Clausole campione

DEFINIZIONE e CONDIZIONI GENERALI DEI SYNCRO. Se richiesto dal cliente si potranno integrare componenti software in grado di gestire opportuni meccanismi di sincronizzazione dati, da strutturare singolarmente per tipo di gestionale o canale corrispondente, al fine di avviare processi di importazione o esportazione dati, rispettivamente definiti come Syncro Import o Syncro Export. Entrambi, per la loro caratteristica di import o export opereranno proced- ure di duplicazione dati, da un sistema gestionale o canale di proprietà terza verso web application/software gestite da S4U nel primo caso e, viceversa, da una web application/software gestita da S4U verso un sistema gestionale o canale di proprietà terza, nel secondo caso. S4U (o sua Licenziante) concede dette soluzioni software in Licenza d'Uso, ai sensi e nel rispetto delle condizioni che regolano quest'ultime (Cfr. CGS - SVZ 40 - CONDIZIONI GENERALI LICENZA D’USO SOFTWARE WEB-APPLICATION), con riferi- mento ai requisiti indicati nella proposta di fornitura e/o in relazione a quanto evidenziato nel modulo o relazione d'ordine. In linea generale per procedura di tipo Import s’intende quella che fornisce ad uno specifico catalogo della web-application/software di S4U, i dati esportati dal software sorgente predisposto (generalmente di proprietà terza). Viceversa s’intende procedura di tipo Export quella che fornisce al software di proprietà terza i dati di uno specifico Catalogo della web-application/software di S4U. Risultato della sincronizzazione sarà la duplicazione automatica delle “schede prodotto” di un catalogo, sia esso di S4U che di parti terze, per la sola parte dei campi che S4U riterrà duplicabili, cioè parti comuni e compatibili tra i due diversi sistemi sorgente e des- tinatario. La funzionalità e la corrispondenza delle categorie e dei settori merceologici che classificano i prodotti delle due diverse posizioni è comunque demandata al cliente, poiché, al fine di far corrispondere la classificazione dei propri prodotti con quella di eventuale soft- ware terzo, il cliente dovrà assumere l’impegno di configurare a proprio arbitrio la detta corrispondenza, tenendo conto che nella mag - gior parte dei casi il software terzo ha già una sua classificazione preorganizzata. In generale, la procedura di sincronizzazione si azionerà automaticamente secondo i criteri già programmati, eccetto i casi in cui si indi - cherà in fase d’ordine che la stessa dovrà avvenire manualmente, cioè in modalità controllata dal cliente. Si fa presente sin d’ora c...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).