Common use of Definizione e limiti Clause in Contracts

Definizione e limiti. Si definisce “Lavoro a Tempo Determinato Occasionale” o, semplicemente, “Lavoro Occasionale” la prestazione subordinata richiesta esclusivamente per attività occasionali, attività impreviste o per calamità naturali, o comunque per attività estranee all’ordinaria attività dell’Imprenditore, della durata massima di 12 (dodici) giornate consecutive di calendario. Per tale Contratto, come previsto dal D.Lgs. 81/2015, non è richiesta la forma scritta, fermo restando che anch’esso è soggetto alle preventive comunicazioni obbligatorie agli Enti Preposti. Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi informativi ex art. 1, D.Lgs. 151/1997, il Datore di lavoro dovrà consegnare al Lavoratore copia della Comunicazione “Unificato-Lav.” prima del termine del contratto stesso, che ne accuserà ricevuta. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo del Lavoro Occasionale, le Parti stabiliscono che nell’arco di ogni anno di calendario, tale tipologia contrattuale possa essere richiesta e resa da ciascun Lavoratore solo entro il limite massimo di 20 (venti) giornate di effettivo lavoro, con prestazione giornaliera non inferiore a 4 (quattro) ore. La Contrattazione di secondo livello, a fronte di giustificate ragioni, potrà elevare tale limite a 30 (trenta) giornate annue. Rispettati i termini predetti, considerata l’occasionalità di tale Contratto, esso non sarà soggetto alla disciplina del Tempo Determinato di cui al presente Titolo. In caso di superamento del limite contrattuale annuo di calendario e di giornate di effettivo lavoro (20 o 30 giornate), si applicherà integralmente la disciplina prevista dalla lettera A., punto 8) della Tabella 1) del presente Titolo, con decorrenza della forma scritta del Contratto di lavoro e di rettifica della comunicazione “Unificato Lav.” dal giorno antecedente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro