Delegato aziendale In relazione anche alle norme contenute nel c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
CLAUSOLA SOCIALE Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Capitale sociale Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale.
Fondo Sociale Europeo (FSE) 2008-0061 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE C - QUOTA FSE 11.320,26 0,00 11.320,26 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0064 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE F - QUOTA FDR 10.358,09 0,00 10.358,09 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0076 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE A - QUOTA FDR 15.195,05 0,00 15.195,05 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0078 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE C - QUOTA FDR 9.464,91 0,00 9.464,91 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2009-0034 MLPS DG MERCATO DEL LAVORO / OB. CONVERGENZA - ASSE A - QUOTA FDR 50.838,06 0,00 50.838,06 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.05.01.005.
Oggetto dell’incarico Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali indicate al presente articolo e meglio dettagliate nel successivo art. 4. Le prestazioni oggetto dell'incarico afferiscono alla predisposizione del progetto di adeguamento sismico del fabbricato sede dell'Istituto scolastico secondario superiore “Xxxxx Xxxxxxxx” di Prato, che l'Amministrazio- ne intende candidare al finanziamento disposto nell'ambito del bando per la formazione del Piano regionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340, nei termini della data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 23 giugno 2018. Per il dettaglio dei contenuti della progettazione e degli elaborati componenti lo specifico livello progettua- le, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda alle disposizione contenute nella parte II, titolo II, capo I del D.P.R. n. 207/2010 articoli da 33 a 43 nonché all’elenco delle prestazioni previste nell’allegato calcolo dei compensi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016. Si evidenzia che, nell'elaborazione della soluzione progettuale, il Professionista incaricato dovrà sviluppare, rispettando i contenuti delle norme sopra citate e secondo le modalità e gli indirizzi indicati dall'Ammini- strazione, tutte le indagini e gli studi necessari ai sensi di legge per la definizione degli aspetti afferenti al li- vello progettuale oggetto dell'incarico, nonché gli elaborati grafici opportuni per l'individuazione delle carat- teristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le re- lative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. La prestazione regolata dal presente disciplinare dovrà essere conforme all'offerta del Professionista acquisi- ta al protocollo generale dell'ente con il n. 3996 in data 09.05.2018, contenente il preventivo di notula n. 08/2018, che si intende qui integralmente richiamata.
Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Conferimento dell’incarico 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37