Delegato aziendale Clausole campione

Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Delegato aziendale. (1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro. (2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Delegato aziendale. Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti l’organizzazione sindacale firmataria ovvero le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare complessivamente 1 (uno) delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 . Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 Maggio 1970 n. 300. Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Delegato aziendale. Nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge. Sezione seconda - Tutela della salute e della dignità della persona
Delegato aziendale. Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono eleggere un solo Delegato Aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale Delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Delegato aziendale. Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono eleggere un solo Dele- gato Aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale Delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Delegato aziendale. Sezione seconda TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA
Delegato aziendale. (Delegato aziendale)
Delegato aziendale. (Delegato aziendale) Ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.