CONTRATTO AZIENDALE
R.S.U. Siae Microelettronica
CONTRATTO AZIENDALE
Il presente contratto si applica a tutte le forme contrattuali presenti in Azienda, per quanto applicabile.
Il presente contratto avrà validità dal 1/01/2004 al 31/12/2006
INDICE
1 . INFORMATIVA 8
1.1. Informativa sugli ampliamenti 8
1.2. Regolamentazione dell’informativa 8
1.3. Informazione sulla occupazione e sulle innovazioni tecnologiche 8
1.4 Sistema di relazioni sindacali 9
1.5 Diritti d’informazione in sede aziendale 9
2. OCCUPAZIONE 10
2.1. Garanzia occupazionale 10
2.2. Criteri di assunzione 10
2.3 Contratti di formazione-lavoro 10
2.4 Contratto a tempo parziale 10
2.5 Contratto a tempo determinato 10
2.6 Contratti di assunzione a termine 11
2.7. Rapporto di lavoro 11
2.8. Nuove forme contrattuali sull’occupazione 11
3. DECENTRAMENTO PRODUTTIVO 12
3.1. Informativa e vincoli 12
4. CONTRATTI DI CONSULENZA 12
4.1 Consulenze Aziendali Operative 12
5. CALENDARIO ANNUO DI LAVORO 13
5.1. Calendario lavorativo 13
5.2. Vigilia di Natale e inventario 13
6 ORARIO DL LAVORO 13
6.1. Quantità delle riduzioni dell'orario di lavoro 13
6.2. Modalità maturazione delle ex festività soppresse 14
6.3. Criteri di retribuzione ferie, festività 14
6.4. Ferie 14
6.5. Coefficiente di calcolo 15
6.6. Ritardi 15
6.7. Orario elastico 15
6.8. Flessibilità 16
6.9 Straordinario 16
6.10. Riposo compensativo 16
6.11. Xxxxxxxx e infortunio 16
6.12 Informazioni sulla malattia 17
6.13. Mancato recupero in caso di indisposizione 17
6.14. Reperibilità 17
6.15. Parificato il trattamento di operai e impiegati in caso di interruzione di lavoro 17
7. ACCESSO AL REPARTI E TURNI 18
7.1. Accesso ai reparti 18
7.2. Turni 18
7.3. Trasferte 19
8. PERMESSI 19
8.1. Permessi per lutti 19
8.2. Permessi giornalieri medici 19
8.3. Permessi giustificati 20
8.4. Permessi generici 20
8.5. Permessi per genitori 20
8.6 Periodi d’aspettativa non retribuita 21
8.7 Permessi retribuiti per lutti o gravi infermità 21
9. LAVORO A TEMPO PARZIALE 21
9.1. Rapporto di lavoro a tempo parziale 21
9.2. Part-Time 22
9.3. Aspettative (Periodi sabbatici) 22
9.4. Pari opportunità 22
10. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 22
10.1. Diritto alla verifica dell'inquadramento 22
10.2 Diritto alla priorità dei lavoratori in forza in caso di mansioni superiori 23
10.3 Mobilità professionale 23
10.4 Corredo Officina 23
10.5 Inquadramento minimo di assunzione 23
10.6 Assunzione lavoratori neo-diplomati 23
10.8 Passaggio automatico alle categorie superiori dalla 2° alla 3° 23
10.9 Ricomposizione delle mansioni e sbocchi alle categorie superiori 23
10.10 Trasferimenti di reparto e/o cumulo delle mansioni 24
10.11 Aggiornamento del sistema d’inquadramento professionale aziendale 24
10.12 Revisione degli attuali inquadramenti 24
10.13 Inquadramento nel medesimo livello 24
11. NORMATIVA SULLE RICOMPOSIZIONI DELLE MANSIONI 25
11.1 Reparto controllo (All. N°2) 25
11.2 Reparto campionatura (All. N°3) 25
11.3 Reparto montaggio (All. N°4) 25
12. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI REPARTI TECNICI 26
12.1 Rotazione sui vari tipi di lavoro 26
12.2 Laboratorio ed Uff. Tecnico 26
12.3 Reparto Collaudo 26
13. NUOVI PROFILI 26
13.1 Collaudatore di 5° categoria 26
13.2 Definizione delle funzioni 26
13.3 Cablatore di 5° categoria 27
13.4 Categoria 5° Bis 27
13.4.1 5° livello SW e FW 27
13.4.2 5° livello Calibratore e riparatore di strumentazione elettronica. 27
13.5 Collaudatori finalisti di impianti 6° categoria 27
13.5.1 6° livello SW e FW 27
13.6 Categoria 6° super 27
13.7 Categoria 8° 28
13.8 Quadri 28
13.9 6° Livello operai 28
13.10 Nuovi profili professionali 28
14. FORMAZIONE 28
14.1 Formazione e professionalità 28
14.2 Corsi di aggiornamento 29
14.3 Impiegati 29
14.4 Formazione 29
14.5 Ore di formazione 31
14.6 Libretto sulla formazione 31
14.7 Programmazione della formazione 31
14.8 Contributi sulla formazione 31
14.9 Istituzione del tutor 32
14.10 Biblioteca 32
15. LAVORATORI STUDENTI 32
15.1 Permessi per preparazione esami 32
15.2 Contributo per spese scolastiche e universitarie 32
15.3 Diritto allo studio (150 ore) 33
16. DIRITTI SINDACALI E DELLE RLS 33
16.1. Riconoscimento RSU 33
16.2. Dotazioni delle RSU 34
16.2 Monte ore e permessi sindacali 34
16.3 Delegato sociale 35
16.4. Patronato 35
16.5. Bacheche 36
16.6. Assemblee 36
16.7 Rimborsi membri R.L.S. 36
16.8 Permessi formazione RLS 36
16.9 Ore assemblea RLS 36
17. VERSAMENTI PREVIDENZIALI 36
18. MENSA 37
18.1. Costo mensa 37
18.2 Controllo mensa 37
18.3 Orario mensa 37
18.4 Gestione mensa 38
18.5 Verifiche mensa 38
19. F A S 38
20. SERVIZI SOCIALI, ASSICURAZIONE SANITARIA E VARIE NORMATIVE 39
20.1 Finanziamento a carattere sociale 39
20.2 Indennità in occasione della nascita di un figlio 39
20.3 Trasporto dipendenti 39
20.4 Parcheggio per cicli e motocicli 39
20.5 Assicurazione Sanitaria 39
20.6 Babysitteraggio 39
21. AMBIENTE E SALUTE 40
21.1. ASL 40
21.2. Sostanze nocive 40
21.3 Sostanze inquinanti 40
21.4. Eliminazione trielina e informativa sostanze sgrassaggio 40
21.5 Visite mediche 40
21.6 Ambiente Officina 41
21.7 Lavorazioni sui videoterminali 41
21.8 Riscaldamento ed aspirazione 41
21.9 Nuovi locali 41
21.10 Miglioramento ambiente di lavoro 41
21.11 Infermeria Aziendale 42
21.12 Inserimento lavorativo delle persone invalide 42
21.13 Tutela dei tossicodipendenti 42
21.14. Verbale annuale 42
21.15 Miglioramento temperatura aree aziendali 43
22. SALARIO 43
22.1 Mensilizzazione del salario 43
22. 2 Corresponsione della retribuzione 43
22.3 Pagamento della tredicesima mensilità 43
22.4 Criteri di erogazione degli aumenti di merito 43
23. MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI 44
23.1 III° elemento 44
23.2 Premio di produzione mensile 44
23.3 Nuovo III° elemento 44
23.4 Ultimo III° elemento 44
24. PREMIO FERIALE 45
24.1 Vecchio premio feriale 45
25. SALARIO VARIABILE 45
25.1 Importo 46
25.2 Indici 46
25.3 Erogazione 46
25.4 Premio di risultato dettato dagli indici (ALLEGATO C ) 46
25.4.1 Indice utile su fatturato 46
25.4.2 Indice sistema di qualità 47
25.4.3 Indice puntualità consegne 50
26. ACCONTI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 51
26.1 Acquisto effettuato tra privati o da società non cooperative 51
26.2 Acquisto effettuato da una cooperativa 51
26.3 Permuta tra privati o con società non cooperative 51
26.4 Vendita proprio alloggio ed acquisto da società cooperative 51
26.5 Atti occorrenti 51
26.6 Ammontare dell’ anticipazione 51
26.7 Aventi diritto 52
26.8 Priorità 52
26.9 Patti individuali 52
26.10 Ristrutturazioni 52
26.11 Motivi sanitari 52
26.12 Accedere una seconda volta al TFR 52
ADDENDUM ALLEGATO 2
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 25 GIUGNO 2004
1 . INFORMATIVA
Su base annua a richiesta della RSU e/o del Sindacato territoriale, la Direzione, di norma nel secondo semestre dell’ 'anno fornirà informazioni (le informazioni già previste dai precedenti accordi vengono integrate da una nota scritta) in merito a:
a) prospettive produttive
b) copia del bilancio aziendale
c) suddivisione del fatturato anno precedente in fatturato Italia - fatturato Estero - Fatturato Privati - fatturato Enti Pubblici;
d) dimensione degli investimenti;
1.1. Informativa sugli ampliamenti
Nel caso ci fossero ampliamenti di programmi con conseguenti necessità di nuovi spazi, la Direzione informerà preventivamente la RSU e discuterà gli eventuali problemi che dovessero nascere per l'adeguamento delle infrastrutture necessarie.
Si potrà tenere conto dei suggerimenti che la RSU sottoporrà al fine di una migliore utilizzazione degli spazi.
L'Azienda inoltre nella realizzazione delle nuove strutture degli ampliamenti previsti si uniformerà alle normative vigenti sia per la eliminazione di eventuali barriere architettoniche per i disabili sia per rendere i reparti e gli uffici corrispondenti agli standard di Lavoro previsti.
Un mese prima dell'inizio dei lavori la Direzione comunicherà in apposito incontro le specifiche dell'utilizzazione delle suddette aree.
La Direzione comunica altresì che sta facendo un notevole sforzo organizzativo per adeguare tutte le struttura agli standard previsti al fine di ottenere la qualificazione secondo l'ISO 9001 (prevista per la fine del 1995).
1.2. Regolamentazione dell’informativa
Risulta importante una informazione costante e dettagliata. Viene quindi confermata la prassi di informazione attualmente esistente ed in particolare viene definito che di norma entro il mese di febbraio di ogni anno le RSU e la Direzione avranno un incontro in cui verranno esposti i programmi di massima aziendali, l'andamento occupazionale ed eventuali altri problemi di carattere generale.
In aggiunta sia da parte della Direzione che da parte delle RSU potranno essere richiesti incontri su problemi vari. Detti incontri saranno di norma fissati entro e non oltre i 15 gg. successivi alla richiesta stessa.
Verranno fornite notizie, dietro richiesta delle RSU, sulle consulenze e sugli appalti all’interno della SIAE MICROELETTRONICA SPA.
1.3. Informazione sulla occupazione e sulle innovazioni tecnologiche
a) Nel quadro della prassi ormai consolidata dello scambio di informazioni tra la D.A. e le R.S.U. in particolare per quanto riguarda i problemi dell'occupazione, la D.A. comunicherà in via preventiva le R.s.u. l'avvio di rilevanti programmi di innovazione tecnologica precisandone le finalità, le modalità operative e le eventuali conseguenze .
b) A fronte di prevedibili riflessi negativi sull'occupazione, orario e ambiente di lavoro derivanti da tali innovazioni preventive si procederà ad un esame congiunto dell'argomento.
c) Per l'effettuazione di tale esame entro un mese dalla comunicazione, sarà costituita una commissione paritetica a carattere consuntivo tra la D.A. e le R.S.U..
Alle riunioni della commissione potranno partecipare esperti di entrambe le parti previa comunicazione all'altra parte dei nominativi.
Questi esperti saranno tenuti all'obbligo di segretezza su tutte quelle informazioni di carattere riservato delle quali potranno venire a conoscenza, ed in particolare sulle informazioni di
carattere tecnico riguardante progetti e processi di fabbricazione. La commissione alla conclusione delle proprie riunioni esprimerà i pareri delle parti, pareri che comunque avranno valore prettamente consuntivo e che dovranno possibilmente essere immessi nel tempo massimo di due mesi dalla prima riunione della commissione.
d) Durante questa fase di esame che avrà una durata massima e modalità di attuazione che dovranno essere definite o dal CCNL od in mancanza dall'accordo interno) si attuerà il vincolo a non promuovere iniziative di lotta sulla materia da parte del sindacato e a non modificare la situazione in atto da parte dell'Azienda.
e) Nel caso che dai lavori di questa commissione non scaturisca un accordo a livello Aziendale, la questione verrà rinviata all'esame congiunto delle rispettive O.O.S.S..
Anche durante tale fase varrà il vincolo a non promuovere azioni di cui sopra.
f) Qualora anche in questa sede non si addivenisse ad un accordo entro un tempo massimo di 3 mesi, le parti si riterranno libere da ogni impegno e vincolo.
1.4 Sistema di relazioni sindacali
Fatto salvo quanto disposto in materia dai precedenti accordi aziendali, le parti, firmatarie del seguente contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA), intendono, in coerenza con quanto disposto dalla disciplina generale sezione prima del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il lavoratore addetto all’Industria Metalmeccanica privata e all’installazione d’impianti dell’otto giugno 1999, nel rispetto della loro autonomia, consolidare il sistema di relazioni sindacali in sede aziendale.
1.5 Diritti d’informazione in sede aziendale
Con periodicità annuale, di norma nel mese di febbraio d’ogni anno, in occasione di un apposito incontro organizzato tra le parti firmatarie del presente contratto, l’Azienda fornirà alle RSU una nota scritta corredata da relativo cd. In tale documento saranno menzionate in modo strutturato, in aggiunta a quanto già disposto dai precedenti contratti aziendali sottoscritti dalle parti, nonché dal vigente CCNL, le seguenti informazioni strutturate secondo l’allegato A al presente contratto considerato dai firmatari del presente CCIA come parte integrante dello stesso a tutti gli effetti di legge e di contratto
a) Le medesime informazioni previste da quanto disposto dall’articolo nove della Legge n° 125 del 10 Aprile 1991;
b) Informazioni relative al numero di giorni di ferie residue inerenti l’anno precedente alla data di compilazione la suddetta nota non fruiti dal Personale. Ulteriori informazioni inerenti al numero delle ore di lavoro in trasferta, straordinarie, quelle accantonate nella banca ore non fruite e quelle viceversa godute, quelle di malattia, infortunio, suddivise per reparti, effettuate dal Personale nel corso dell’anno precedente alla data della compilazione delle note di cui sopra.
c) Informazioni relative alle ore di formazione professionale, disaggregate per sesso, livelli e aree aziendali, avendo cura, inoltre, di evidenziare in dettaglio quelle relative al personale assunto in contratto di formazione lavoro e/o d’apprendistato, di lavoro temporaneo effettuate dal Personale nell’anno precedente alla data di compilazione della presente nota.
d) Informazioni inerenti alle tipologie di rapporti di lavoro in essere in azienda suddivise per tempo indeterminato – tempo determinato – atipici ecc.
e) Informazioni inerenti alle pari opportunità così come disposta dalla legge n° 125 del 10 aprile 1991.
2. OCCUPAZIONE
2.1. Garanzia occupazionale
a) L'Azienda si impegna a mantenere inalterati livelli occupazionali intesi sia complessiva- mente che per larghi settori (Uffici, Produzione, Laboratorio e Collaudo) durante la vigenza del presente accordo.
b) Prima di procedere ad assunzioni di nuovo personale, l'Azienda informerà le Rsu su programmi di nuove assunzioni, in modo da consentire la verifica di quanto previsto in materia dagli accordi aziendali vigenti.
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2.2. Criteri di assunzione
a) Le assunzioni dei lavoratori avverranno per almeno il 50% dalle liste ordinarie di Collocamento o ricorrendo ad aziende in crisi (ritenendo tali quelle che hanno concordato con le Ooss processi di riduzione occupazionale o di mobilità interaziendale con privilegio per quelle presenti nel territorio della zona di Sesto San Xxxxxxxx), sempre che le persone siano reperibili in tale maniera, dandone comunicazione all'RSU contestualmente alle richieste di avvio.
2.3 Contratti di formazione-lavoro
Premesso che tutti i contratti di formazione lavoro sia conclusi che in corso sono sempre stati fatti nell'ambito della vigente legislazione salvaguardando tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, l’Azienda si impegna a continuare sulla linea fino ad ora seguita, dando preventiva comunicazione alla RSU di ogni nuovo C.F.L. . Inoltre ogni sei mesi durante il rapporto l'Azienda informerà il dipendente dell'andamento del rapporto stesso.
2.4 Contratto a tempo parziale
E’ aumentata al 4% dei dipendenti in forza la percentuale degli aventi diritto per i casi già previsti dalla vigente normativa CCNL ed aziendale (studio, salute, gravi motivi familiari o post maternità fino ai sette anni d’età). Rimane al 2% dei dipendenti in forza la quota per le casistiche diverse da quelle precedenti, per la quale la DA si riserva di decidere di volta in volta in base alle esigenze tecnico-produttive. Il tutto alla luce della recente normativa (DLgs. 61/2000) e di quanto previsto dal vigente CCNL.
2.5 Contratto a tempo determinato
A decorrere dalla firma dell’accordo 01-07-2000 l’Azienda, nel caso d’assunzioni di lavoratori a tempo determinato, la stessa privilegerà l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, a parità di mansioni, i lavoratori precedentemente assunti con un rapporto di lavoro a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso degli ultimi 18 mesi dalla data dell’assunzione
2.6 Contratti di assunzione a termine
Facendo riferimento alla Legge attualmente in vigore la Direzione comunicherà alla RSU le persone assunte con contratto a tempo determinato. Inoltre la Direzione farà presente alla RSU le ragioni di un eventuale mancata conferma del personale assunto a termine.
Per le persone che rientrano dopo prolungate assenze dal lavoro si ribadisce quanto previsto dal CCNL e dallo Statuto dei lavoratori .
2.7. Rapporto di lavoro
L’azienda s’impegna ad affrontare in sede aziendale, con la RSU e le XX.XX. rappresentative presso la SIAE Microelettronica, l’applicazione delle nuove norme riguardanti il mercato di lavoro.
2.8. Nuove forme contrattuali sull’occupazione
Xxxxx restando il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato come forma di riferimento del contratto di lavoro subordinato, si definisce quanto segue relativamente alle seguenti nuove forme contrattuali e con validità al 31.12.2006:
• Staff leasing a termine (ex interinale) o lavoro a somministrazione
• Contratti di lavoro subordinato a termine (escluso sostituzione di maternità)
a) Le lavoratrici ed i Lavoratori, inquadrati fino al 5° livello, che abbiano prestato lavoro in azienda con una forma contrattuale sopra elencata, dopo 18 mesi di lavoro prestato consecutivamente riceveranno una regolare offerta di lavoro a tempo indeterminato che realizzi il diritto di precedenza all’assunzione. Non rientrano nella norma di cui sopra i Contratti di Inserimento ed Apprendistato.
b) Inoltre le Lavoratrici ed i Lavoratori, inquadrati fino al 5° livello, che abbiano prestato lavoro in azienda con una forma contrattuale sopra elencata per un periodo di 36 mesi, raggiunto per sommatorie di più periodi, riceveranno una regolare offerta di lavoro a tempo indeterminato che realizzi il diritto di precedenza all’assunzione. Non rientrano nella norma di cui sopra i Contratti di Inserimento ed Apprendistato.
c) La percentuale massima annua di lavoratori assunti con le forme contrattuali sopra elencate sino al 31.12.2006 non supererà il 14% degli occupati al 31 dicembre dell’anno precedente, non rientrando in questa percentuale i lavoratori assunti con contratto di inserimento (ex CFL) ed apprendistato.
x) X’Xxxxxxx dichiara di non intendere fare ricorso sino al 31.12.2006 né al lavoro intermittente, né al cosiddetto “Job sharing”.
e) I lavoratori assunti con contratto a termine verranno inseriti con l’inquadramento ed il livello coerenti con la mansione affidata e, nel caso di assunzioni per sostituzione di maternità, non inferiori a quelli del sostituito.
f) I lavoratori assunti con contratto di inserimento verranno inseriti con l’inquadramento ed il livello coerenti con la mansione affidata e comunque con al massimo/solo un (1) livello inferiore a quello di destinazione.
g) Per i casi di distacco e trasferimento di ramo d’azienda, che sia pre-esistente, l’Azienda s’impegna ad informare e discutere preventivamente con la RSU, almeno tre mesi prima, l’eventuale ricorso a tali istituti in riferimento ai quali l’Azienda conferma la propria attenzione a che i diritti dei lavoratori di cui all’art. 2112 CC e alla Legge 428/1990 vengano mantenuti.
h) Xxx i lavoratori a tempo indeterminato il cui rapporto è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale viene garantita la possibilità di ritorno al tempo pieno in qualsiasi momento ma con un preavviso scritto di sei mesi.
i) Qualunque variazione di fascia oraria del part-time sarà concordata con il lavoratore.
j) Le parti concordano di verificare su richiesta della RSU i contratti d’appalto continuativi svolti in azienda in relazione alle esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che li determinano.
k) Più in generale, l’Azienda e le RSU si impegnano a verificare congiuntamente ogni specifica eccezione a quanto sopra per valutare la necessità di eventuali deroghe.
3. DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
3.1. Informativa e vincoli
a) L'Azienda si adopererà affinché tra i fornitori vengano selezionati quelli rispondenti a criteri di pieno rispetto delle Leggi anche in materia di lavoro, ed inoltre da assicurazione che nessuna di queste aziende lavori esclusivamente per la SlAE.
b) In aggiunta a quanto già previsto dai precedenti accordi aziendali, la Direzione si impegna a non decentrare le lavorazioni inerenti a prodotti tecnologicamente avanzate motivando, su richiesta, le ragioni di eventuali diverse scelte.
Verranno comunicate con nota scritta a consuntivo l'ammontare delle ore decentrate suddivise per tipologia di lavorazione (montaggio e collaudo, etc.).
La Direzione comunica che la presenza in azienda di appalti e limitata alle attività del servizio mensa e delle pulizie e che anche in futuro verrà mantenuta la linea finora seguita.
In caso di esigenze specifiche e/o saltuarie, l'Azienda potrà fare ricorso ad idonei appalti con informazione, su richiesta, alla RSU.
c) I 'Azienda inoltre dichiara di non utilizzare e non intende utilizzare lavoro a domicilio.
d) L'Azienda su richiesta delle RSU fornirà anche su base periodica informazioni complessive sul lavoro decentrato.
24 L’ RSU si impegna all’ uso strettamente riservato di queste informazioni.
4. CONTRATTI DI CONSULENZA
4.1 Consulenze Aziendali Operative
a) L'Azienda conferma le direttive di non delegare ai consulenti mansioni/incarichi previsti nell'organigramma aziendale.
I consulenti avranno incarichi limitati e saltuari.
A titolo informativo e su richiesta della RSU la Direzione fornirà l'elenco nominativo dei consulenti specificando a grandi linee l'area di intervento.
b) Xxxxx restando quanto già previsto dagli accordi aziendali, la direzione darà informazioni, se richieste dalle RSU, relative al numero, all'identità, alla posizione e alla durata presunta della permanenza dei consulenti all'interno dell'azienda.
5. CALENDARIO ANNUO DI LAVORO
5.1. Calendario lavorativo
a) Su richiesta di una delle parti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, si darà luogo in sede aziendale alla definizione del calendario annuo di lavoro.
Tale calendario definirà il periodo di godimento collettivo delle festività, delle ferie e le eventuali esigenze di flessibilità programmabili.
Le persone comandate per manutenzione o per inventario verranno avvisate con congruo anticipo, programmando con gli stessi periodi di godimento alternative alle chiusure stesse.
b) Le ferie comunque non godute nel corso dell'anno solare dovranno essere effettuate al massimo entro il 31/05 dell'anno successivo.
c) La richiesta di utilizzo verrà inoltrata al proprio capo reparto con sufficiente anticipo non inferiore ai 15 gg. ed il capo reparto si impegna a dare conferma entro i successivi 15gg..
d) Xxxxx inteso che dovrà essere garantita presenza in reparto del 70%.
5.2. Vigilia di Natale e inventario
A partire dal dicembre 2004, la 1/2 giornata retribuita per la vigilia di Natale, concessa con l’accordo del 1971, viene elevata ad una (1) giornata secondo l’orario in vigore..
E’ anche prevista la possibilità di usufruire di mezza giornata non retribuita l'ultimo giorno dell'anno con recupero.
6 ORARIO Dl LAVORO
6.1. Quantità delle riduzioni dell'orario di lavoro
a) La riduzione annua di 40 ore, elevata a 48 per i settori definiti dall' l-12-1985, viene ulteriormente elevata a 76 ore annue.
Concorrono alla definizione delle stesse riduzioni di cui all'Accordo Aziendale.
b) Una ulteriore quota di riduzione "4 ore annue" verrà applicata a partire dall' l-12-1988.
c) A fronte di quanto sopra, vengono eliminate tutte le franchigie esistenti a titolo generale, e la Direzione concede dall’01-01-90 la riduzione dell’orario settimanale di 5 minuti.
A seguito della suddetta riduzione, l'attuale orario di fabbrica di 38,30 ore viene ridotto a 38,25 ore.
c) Detta riduzione, insieme alle precedenti, assorbirà a tutti gli effetti e fino a concorrenza qualsiasi riduzione di orario di lavoro che possa essere concessa o per legge o per CCNL e sarà cosi ripartito:
dal lunedì al giovedì dalle h. 8,00 alle 16,45 il venerdì
dalle h. 8,00 alle 16,15
e) Qualora il prossimo CCNL preveda la riduzione dell'orario di lavoro, la Direzione si impegna ad una eventuale anticipazione della riduzione fino a 37.5 ore settimanali (dalle attuali 38.25 ore) per un periodo di non più di 6 mesi prima dell'entrata in vigore della riduzione stessa.
6.2. Modalità maturazione delle ex festività soppresse
Le ex festività soppresse dalla Legge 54/77 e successive modifiche avranno lo stesso trattamento delle ferie e seguiranno lo stesso criterio di maturazione e di godimento, salvo modifiche di legge.
A tal fine si concorda di ritenere superati i limiti quantitativi di con testualità di godimento previsti ai Comma 4° (flessibilità) del citato protocollo ed i limiti di frazionabilità previsti.
6.3. Criteri di retribuzione ferie, festività
Ai soli effetti ferie e festività cadenti di sabato si conviene di considerare non lavorativa la giornata di sabato.
Per quanto riguarda le festività cadenti di sabato queste verranno retribuite agli impiegati e agli intermedi con lo stesso criterio seguito per la retribuzione delle festività cadenti di domenica e cioè in ragione di 1/26 di stipendio.
I dipendenti appartenenti alla Disciplina Speciale - parte I° del CCNL, avranno retribuite le festività come di cui all’art.7 (CCNL Disciplina Speciale parte I°), in ragione di h. 7,45 anziché di h. 6,40.
Si rammenta che agli operai vengono già retribuite le festività in qualsiasi giorno cadano
N.B. - Resta in vigore la normativa in atto sulla stessa materia ed il salario e stipendio sarà rapportato a h. 7,75 giornaliere.
6.4. Ferie
a) A partire dal 1/1/1999 il personale alle dipendenze con la qualifica di operaio e con più di 10 anni di anzianità presso la SIAE, avrà diritto a 5 giorni di ferie in più rispetto a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali.
b) Per il personale con la qualifica di operaio o per il personale con la qualifica di impiegato però assunto come operaio che ha maturato attualmente o maturerà, negli anni 1996/97/98, una anzianità superiore ai 10 anni, i 5 giorni in più di ferie verranno attribuiti come segue:
c) anno 96: + 2 gg. anno 97: + 2 gg. anno 98: + 1 gg.
d) A partire dall’1.09.2004 il personale con 18 anni compiuti di anzianità aziendale (anche complessiva tra operaio e impiegato) godrà di 38,25 ore in più di ferie rispetto a quanto previsto dagli accordi nazionali ed aziendali vigenti alla data della firma del presente contratto.
e) A partire dall’1.9.2004, il conteggio delle ferie maturate avverrà ad ore (parametro gg/ore: 1 gg = 7 ore e 65 centesimi) e la fruizione avverrà con frazionamento alla mezz’ora, nei limiti vigenti di massimo 15,50 ore all’anno.
f) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente contrattazione aziendale in materia, con riferimento al vigente CCNL, le Parti, entro il mese di Febbraio d’ogni anno, durante uno degli incontri mensili programmati, effettueranno l’esame congiunto di cui al vigente CCNL (calendario annuale aziendale).
g) A decorrere dalla firma del presente Contratto, 01-07-2000 le Parti convengono che la chiusura collettiva prevista ogni anno nell’ambito del piano ferie non supererà i 15 gg lavorativi (reparti non produttivi) e i 10 gg lavorativi (reparti produttivi).
h) La Direzione Aziendale prenderà in esame, positivamente, l’eventualità di chiusura collettiva di 10 gg lavorativi a partire dal 2001.
i) Ciò fatti salvi eventuali “presidi” dettati da esigenze aziendali particolari la cui individuazione sarà definita dalla D.A previo un esame congiunto con la RSU.
j) La Direzione Aziendale conferma la prassi di prendere in visione singoli casi non previsti dai calendari annuali, e chiusure collettive, concordati.
k) A decorrere dalla firma del presente Contratto, le Parti convengono che nelle settimane adiacenti il normale periodo di chiusura aziendale per ferie collettive e/o per ponti, la percentuale di lavoratori assenti a vario titolo dall’azienda non dovrà essere superiore - per ogni reparto - al 50%
l) A decorrere dalla firma del presente Contratto le Parti convengono, allo scopo di conciliare le esigenze tecniche organizzative aziendali con il diritto dei lavoratori a fruire e quindi pianificare le proprie ferie, la definizione della seguente procedura organizzativa:
m) Entro il mese di febbraio d’ogni anno, solo successivamente all’effettuazione dell’incontro di cui sopra l’Azienda comunicherà ai lavoratori i periodi di chiusura collettiva.
n) Entro il mese di marzo d’ogni anno i lavoratori comunicheranno ai diretti responsabili il loro piano ferie.
o) Entro il 30 aprile d’ogni anno l’Azienda validerà con apposita nota scritta il suddetto piano ferie. In assenza di comunicazione aziendale in tal senso entro tale data le ferie di cui sopra sono considerate dall’Azienda accettato per tacito assenso.
6.5. Coefficiente di calcolo
II coefficiente di calcolo previsto dal CCNL, in 173 ore viene aggiornato a partire all’01-01-90 in 165,65 ore.
6.6. Ritardi
a) ll ritardo viene ammesso fino a 30 minuti dopo l'inizio dell'orario di lavoro.
Pertanto il ritardo superiore a 15 minuti e fino ai 30 minuti non deve essere giustificato, tuttavia occorrerà avvisare l'uff. Personale.
xx xxxxxxx se non recuperato in giornata, sarà trattenuto ovviamente dallo stipendio con le modalità previste dal contratto di lavoro.
Rimane inteso che il ritardo verrà conteggiato come stipendio normale, qualora nello stesso giorno verrà recuperato.
b) Il recupero verrà cosi effettuato:
. un quarto d'ora per ritardi fino a 15 minuti
. xxxx'ora per ritardi fino a 30 minuti.
c) Xxx arriva dopo i 30 minuti dagli inizi dell'orario di lavoro, può iniziare il lavoro solo se munito di permesso del capo reparto o di chi ne fa le veci, regolarizzando in tal modo l'assenza.
6.7. Orario elastico
a) A partire dal 1/5/1993 per tutto il personale viene introdotta una fascia di flessibilità di 30 minuti giornalieri.
L'orario di entrata pertanto viene fissato dalle 8,00 alle 8,30. Le modalità di recupero della flessibilità restano invariate.
b) Resta confermata la prassi attualmente in vigore relativa al recupero della flessibilità di entrata del mattino durante l'intervallo del mezzogiorno in caso di richiesta di permessi o di ferie nel pomeriggio.
b) Le parti sulla base di quanto già attuato contratteranno deroghe temporanee e limitate all'orario di lavoro ufficiale a fronte di documentati motivi.
e) A partire dal 01 ottobre 2000, l’orario d’ingresso sarà : 745 ÷ 830 e l’erogazione delle bevande dei distributori automatici, per tutti, partirà dalle ore 930
6.8. Flessibilità
Le parti convengono che l'utilizzo di orari flessibili plurisettimanali, in situazioni praticabili verificati di comune accordo tra le parti stesse, hanno l'obiettivo di rispondere alle necessità di flessibilità, di efficienza produttiva e di contenimento delle prestazioni straordinarie.
A tal fine si conviene che a fronte di crisi e/o cali produttivi si potranno definire accordi (nell'ambito del calendario annuo di lavoro) su richiesta di una delle parti, per un periodo successivo di orari flessibili plurisettimanali, che potranno trovare applicazione a livello dell'intera azienda, di singoli reparti o di gruppi omogenei.
Gli stessi avranno durata settimanale massima non superiore a 44 ore e durata minima non inferiore a 32 ore.
La bilanciatura al fine del mantenimento dell’ orario contrattuale avrà scadenza trimestrale o semestrale a seconda delle esigenze produttive. Fra le parti potranno essere concordate deroghe alle suddette scadenze.
Per le ore eccedenti le normali ore contrattuali, sarà erogata una "indennità di flessibilità" pari al 10% (calcolata sulla paga oraria utile per le maggiorazioni delle ore straordinarie ) .
Si riconferma l'applicazione dell'accordo aziendale sulla mensilizzazione, anche durante i periodi di orari flessibili plurisettimanali .
Nota verbale : L’azienda si impegna a mantenere la normativa sugli orari plurisettimanali concordata sotto il titolo “flessibilità punto 2 lettera d del 30.9.1987”, salvo maggiorazioni migliorative per le ore eccedenti.
6.9 Straordinario
a) L'Azienda si impegna al rispetto dei limiti previsti dal vigente CCNL ed inoltre fornirà informazioni preventive delle esigenze straordinarie.
Fornirà inoltre trimestralmente su richiesta dell’ RSU il consuntivo del lavoro straordinario articolato per nominativo e con totale individuale.
Le RSU si impegna all'uso strettamente riservato di queste informazioni.
b) In aggiunta a quanto previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali, la Direzione darà alle RSU un consuntivo mensile con totali per reparto delle ore effettuate. Comunicherà inoltre le nuove assunzioni nel frattempo effettuate.
6.10. Riposo compensativo
A partire dall'entrata in vigore del CCNL in corso di rinnovo in caso vengano effettuate prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, qualora queste superino le 5 ore settimanali e limitatamente a tale eccedenza, su richiesta del lavoratore si effettuerà riposo compensativo secondo modalità da concordare .
In tal caso varranno i criteri di retribuzione previsti al punto "Flessibilità" del presente accordo.
6.11. Malattia e infortunio
E’ acquisito come normativa aziendale il criterio del pagamento (sotto forma sempre di permesso retribuito) del tempo necessario per il raggiungimento ed il rientro dalle strutture sanitarie SSN o convenzionate secondo le seguenti modalità:
Certificazione obbligatoria del tempo di permanenza nella struttura sanitaria.
Pagamento di max. 30 minuti (andata) più 30 minuti (rientro), in funzione della distanza, sulla base delle sole timbrature d’uscita/entrata.
Pagamento d’ulteriori periodi oltre i precedenti, esclusivamente se approvati dal responsabile di reparto e in ogni modo per non più di un’ulteriore ora complessiva.
A decorrere dalla firma del presente contratto, i lavoratori presenti sul posto di lavoro che dovessero assentarsi per ragioni di salute, non dovranno presentare alcun certificato medico nel caso tale loro assenza sia del solo giorno in cui si è verificato l’evento morboso, ciò’ a condizione che l’ora in cui ha abbandonato il posto di lavoro sia successiva alle ore 12.00
Ai lavoratori che, terminato il periodo di comporto, abbiano fatto richiesta d’aspettativa non retribuita per motivi di salute, l’Azienda riconoscerà un trattamento d’integrazione della retribuzione, comprensiva di tutti gli istituti contrattuali e di legge, pari al 40% della retribuzione stessa per il periodo d’aspettativa concesso, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in tema di conservazione del posto di lavoro.
6.12 Informazioni sulla malattia
Informazioni sulla malattia e periodo di comporto due volte all’anno (indicativamente aprile e ottobre).
6.13. Mancato recupero in caso di indisposizione
Il mancato recupero dell’orario elastico potrà essere tramutato in permesso con recupero solo in caso di in indisposizione. In caso di utilizzo della flessibilità e di contemporanea uscita per malattia (certificata), non verrà effettuata la corrispondente trattenuta.
6.14. Reperibilità
a) Entro dodici mesi dalla data della firma del presente Contratto, le Parti definiranno un’apposita normativa in materia di reperibilità. Questa norma, è concepita dalle parti, come una disponibilità, manifestata volontariamente dal lavoratore (di là dall’obbligo generico per lo stesso di effettuare attività lavorativa in orario straordinario a norma del vigente CCNL), a prestare la sua opera per richieste di lavoro dentro o fuori dell’azienda per compiti specifici e limitati, individuati congiuntamente dalle parti come ad esempio l’assistenza alla clientela (telefonica o per via telematica) al di fuori dell’orario di lavoro e non preventivamente programmata.
b) Ferme restando le indicazioni del CCIA 2000 (cap. 9.6) sulla concezione dell’istituto della reperibilità, l’Azienda dichiara che l’istituto della reperibilità non è conforme con la attuale prassi lavorativa aziendale e s’impegna a non farne uso salvo particolari eccezioni da concordare le RSU, definendo gli aspetti sia normativi che economici.
I lavoratori coinvolti dovranno essere avvisati per iscritto 30 giorni prima dell’evento
6.15. Parificato il trattamento di operai e impiegati in caso di interruzione di lavoro
Viene parificato il trattamento di operai ed impiegati in caso d’interruzioni del lavoro non dovute al volere aziendale (doc. RSU del 9/06/2003 “Bozza di accordo sull’unificazione del trattamento operai impiegati nel caso di interruzioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore”): “In caso di interruzione del lavoro dovuto a causa di forza maggiore, l’azienda si impegna a non mettere in libertà i lavoratori/lavoratrici prima della fine del turno di lavoro salvo situazioni che mettano a
rischio l’incolumità dei lavoratori/lavoratrici stessi, retribuendo comunque l’intera giornata di lavoro.
Per le eventuali giornate successive,quando non fosse possibile il ricorso alla cassa integrazione, con il relativo anticipo del trattamento economico previsto, è ammesso il recupero del 50% delle ore non lavorate entro i limiti massimi di un’ora al giorno con possibilità di concordare con le RSU l’utilizzo delle giornate di sabato.
Nel caso di cui sopra l’azienda si impegna a retribuire il restante 50% non recuperato”.
7. ACCESSO Al REPARTI E TURNI
7.1. Accesso ai reparti
L'Azienda aprirà l'accesso ai reparti 15 minuti prima dell'orario di lavoro.
7.2. Turni
A seguito della introduzione del sistema CAD/CAM si è resa necessaria l'adozione di 2 turni di lavoro giornalieri al fine di utilizzare al meglio le potenzialità delle macchine acquistate dall'Azienda.
a) A partire dal 26.02.90 verranno effettuati due turni giornalieri di lavoro, inizialmente previste per 3 persone su ciascun turno, con il seguente orario di lavoro:
1° Turno | |
Lunedì - Giovedì | 7,00 - 14,15 (14,45) |
Venerdì | 7,00 - 13,45 (14,15) |
2 ° Turno | |
Lunedì - Giovedì | 14,00 - 21,15 (21,45) |
Venerdì | 13,30 - 20,15 (20,45) |
nel primo turno l'uscita è anticipata di 1/2 ora retribuita così come per il secondo turno il termine di lavoro e anticipato di 1/ 2 ora che verrà comunque retribuita.
I turni verranno effettuati da tutti i disegnatori masteristi dopo che gli stessi avranno effettuato un apposito corso per l'utilizzo del sistema.
Ad ogni turno sarà presente un responsabile per tutto l'arco dell'orario. In linea di massima l'alternanza dei turni avrà carattere settimanale.
b) Coloro i quali presteranno la loro opera in un turno di lavorazione, come sopra specificato, godranno di una indennità fissa giornaliera di £. 10.000.= comprensiva dell'incidenza sugli istituti contrattuali (ferie, festività, tredicesima, ecc.) denominata "indennità di disagio turni".
Inoltre in sostituzione della mensa godranno di una indennità giornaliera di £. 5.000.= denominata "indennità di mancata mensa".
Le indennità previste dall’attuale normativa interna verranno rivalutate secondo gli indici ISTAT (costo della vita).
Le indennità di cui sopra verranno erogate totalmente anche in presenza di richiesta di permessi purché inferiori alle 4 ore giornaliere e purché la prestazione lavorativa copra il periodo di disagio (il mattino dalle 7,00 alle 8,15 e la sera dalle 17,00 alle 21,15 dal lunedì al giovedì e dalle 16,30 alle 20,15 il venerdì).
c) Viene concesso il parcheggio all'interno della proprietà dell'azienda per le persone che utilizzano la propria autovettura durante il 2° turno.
d) Il recupero della flessibilità così come previsto dall'accordo interno, verrà effettuato quando il turnista lavorerà durante l'orario normale e, comunque, il recupero deve essere effettuato entro i termini previsti dall'accordo interno.
Le parti si danno atto che le normative e le indennità di cui sopra assorbiranno a tutti gli effetti e fino a concorrenza qualsiasi normativa e/o indennità che al riguardo potrà essere definita o per Legge o per CCNL.
Ferma restando la vigente disciplina a livello di Contratto Nazionale, l’Azienda si impegna a comunicare e a discutere con congruo anticipo con la RSU l’eventuale ricorso a turni, nonché le relative modalità organizzative e retributive. L’Azienda, nell’organizzazione dei turni, si impegna a tenere conto di eventuali indisponibilità di singoli lavoratori dovute a situazioni documentabili.
7.3. Trasferte
A decorrere dalla firma del presente Contratto, gli importi delle “indennità di trasferta” erogati in caso di pernottamento vengono così modificati: l’Azienda riconoscerà ai lavoratori inquadrati come operai e impiegati (eccettuati i cosiddetti “trasfertisti”, in altre parole coloro che, pur avendo una sede di lavoro individuata, per contratto svolgono attività lavorative prevalentemente fuori sede) il seguente trattamento in materia di missioni e trasferte:
Erogazione, in caso di pernottamento, di un’ “indennità di trasferta” di € 12,91 (Italia/Paesi europei come da elenco allegato) e di €. 25,83 (Paesi extraeuropei).
Elenco Paesi europei:
- Paesi UE (Stati Membri): Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia
- Paesi UE (Nuovi Stati Membri): Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia
- Paesi UE (Candidati): Bulgaria, Romania, Turchia
- Altri Paesi europei: Svizzera, Norvegia
Maggiorazione per lavoro straordinario (livelli fino al 6° incluso)
Pagamento delle ore di viaggio a tariffa normale (100% della retribuzione, livelli fino al 6° incluso)
Accredito giorni di ferie in caso d’attività lavorativa durante i giorni festivi per tutti i lavoratori
8. PERMESSI
8.1. Permessi per lutti
ln caso di decesso di un parente di primo grado la direzione retribuirà n°2 giornate lavorative eventualmente richieste come permesso.
Vengono aumentati da 2 a 3 giorni di permesso retribuito per lutto di parenti di 1° grado, solamente nel caso che la cerimonia funebre si svolga fuori dalla regione Lombardia.
8.2. Permessi giornalieri medici
Essi sono retribuiti normalmente purché chi li ha richiesti sia in grado di dimostrare mediante giustificazione medica, l'effettivo uso del permesso.
Sono compresi nei permessi giornalieri medici retribuiti anche quelli richiesti per cure odontoiatriche e fisioterapiche fatte presso ambulatori convenzionati dall'U.S.S.L..
Sono esclusi dalle cure fisioterapiche le sedute per cure estetiche, aerobiche, culturistiche, etc.
8.3. Permessi giustificati
Un permesso viene considerato giustificato quando il richiedente debba compiere un atto in cui è richiesta necessariamente la sua presenza e non abbia la possibilità di rimandarlo dopo l'orario di lavoro (es. importanti cerimonie familiari, richiesta di certificati personali ecc.); oppure quando siano sopraggiunte cause indipendenti dalla propria volontà che lo costringano ad un ritardo o ad una assenza (ad esempio incidente automobilistico, ritardi ferroviari ecc.).
Tali permessi, non retribuiti, possono essere recuperati a regime normale qualora ambedue le parti (azienda e dipendente) siano d'accordo.
I permessi giustificati non retribuiti potranno essere recuperati con modalità dettate da esigenze tecniche produttive.
8.4. Permessi generici
Sono permessi generici tutti quelli che hanno motivazioni diverse da quelle previste precedentemente.
Essi vengono concessi a discrezione della Ditta alla quale spetterà pure di decidere se devono o no essere recuperati.
Il recupero dei permessi giustificati generici deve avvenire nel rispetto delle norme stabilite dal Contratto di Lavoro.
Si precisa inoltre che se nel giorno in cui si è goduto del permesso, sia del tipo giustificato che generico, venga effettuato del lavoro oltre l'orario lavorativo (fino alla concorrenza del permesso stesso), tale orario non è da considerarsi straordinario, ma ordinario e pertanto retribuito senza maggiorazione.
Qualora i permessi del tipo giustificato diventino ripetitivi, si è tenuti a fornire giustificazioni su richiesta dei propri superiori.
8.5. Permessi per genitori
Ai genitori verranno concessi brevi permessi retribuiti della durata massima di 1 giornata necessari per l'assistenza di primo intervento per i propri figli, oppure ai genitori che devono portare il figlio in ospedale per ricovero o al pronto soccorso per interventi medici di urgenza.
Detti permessi dovranno essere giustificati da un certificato medico attestante la rnalattia del figlio e la indispensabilità dell'assistenza durante le ore lavorative (vedere allegato).
Nel caso venga richiesto dal responsabile didattico l'intervento del genitore per indisposizione del figlio verrà retribuito il tempo strettamente occorrente per l'intervento stesso e comunque per un massimo di due ore.
Per l'ottenimento della retribuzione del permesso dovrà essere prodotta dichiarazione redatta su carta intestata dall'Ente Scolastico, in cui vengano precisati i motivi e l'urgenza della richiesta d'intervento.
Si escludono da questi interventi quelli richiesti per motivi diversi da quelli di salute.
Qualora entrambi i genitori siano dipendenti della SlAE verranno concessi solo ad uno dei due.
I permessi non giustificati come sopra non saranno ne concessi ne tanto meno retribuiti fatto salvo quanto previsto dalla legge.
Ad integrazione della normativa vigente, verranno retribuiti nei limiti previsti, anche i permessi che i genitori possono chiedere in occasione di interventi chirurgici subiti dai figli, portando idonea documentazione.
FACSIMILE Dl GIUSTlFlCAZIONE MEDICA PER PERMESSO RETRIBUITO AL GENITORE
- Si attesta che la Sig.ra/Xxx.xx è
stato assente il giorno per
assistere il bambino gravemente ammalato.
OPPURE
- Si atte.sta che la .Sig.ra/Xxx.xx è
stato assente il giorno per
assistere il bambino con febbre oltre i 38°.
OPPURE
- Si attesta che il bambino è
stato ammalato e quindi si è resa indispensabile l'assistenza della madre/padre per il giorno........................
8.6 Periodi d’aspettativa non retribuita
A decorrere dalla firma del contratto, 01-07-2000 l’anzianità’ di lavoro minima dei lavoratori per l’utilizzo di periodi in aspettativa non retribuita, così come regolata dal vigente CCNL, è definita in due anni per gravi e documentati motivi familiari nonché per cura di figli fino ai sette anni d’età, restando inalterata l’anzianità minima di cinque anni per tutte le altre motivazioni.
8.7 Permessi retribuiti per lutti o gravi infermità
In aggiunta a quanto previsto dalla Legge 53/2000 sui congedi parentali, fatto salvo quanto già previsto in materia dalla vigente contrattazione collettiva integrativa aziendale, le Parti concordano che siano concessi n. 2 giorni di permesso retribuito in più per ogni eventuale lutto (del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di convivente) successivo al primo, nell’ambito d’ogni anno solare. Per quanto riguarda i casi di grave infermità, si rimanda a quanto previsto dalla citata Legge 53/2000.
9. LAVORO A TEMPO PARZIALE
9.1. Rapporto di lavoro a tempo parziale
I lavoratori che hanno problemi di studio, salute o gravi motivi familiari possono richiedere la riduzione parziale di lavoro per un tempo predeterminato fino ad un massimo di 4 h. giornaliere.
L'esame delle richieste avverrà congiuntamente tra Direzione e RSU e la concessione della riduzione dell'orario di lavoro avverrà sulla base dell'esame caso per caso tenuto conto sia delle esigenze produttive che di quelle del lavoratore.
I lavoratori che effettuano il tempo parziale potranno continuare a svolgere le stesse mansione sempre che ciò sia consentito dalle esigenze tecnico-produttive.
Nel caso un lavoratore usufruisca di tale riduzione la retribuzione di tutti gli istituti contrattuali differiti e non (ad es. gratifica natalizia, premio di produzione, indennità anzianità ferie ecc.) saranno riproporzionati sulla base del nuovo orario di lavoro.
Resta ferma la validità di detti principi anche riguardo gli istituti sociali.
9.2. Part-Time
Ai lavoratori della SIAE viene riconosciuto il diritto di accedere all’istituto del Part-time secondo quanto già definito dalla legislazione vigente e dagli accordi aziendali in atto.
In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa interna, si stabilisce che potranno richiedere il tempo parziale anche i dipendenti che hanno figli fino all'età di 3 anni.
La richiesta potrà riguardare il periodo che va dai 3/9 mesi fino al compimento del 3° anno di vita del figlio.
Resta inteso che il periodo minimo di richiesta non potrà essere inferiore ai 6 mesi.
La richiesta di tali permessi dovrà avvenire secondo la prassi già precedentemente stabilita e sarà soggetta a tutti i vincoli previsti sia dalla normativa interna che dalle leggi vigenti in materia.
I lavoratori/lavoratrici che contemporaneamente usufruiscono del tempo parziale, sia per quanto sopra stabilito che per quanto concordato in accordi precedenti, non potranno essere più del 2% dei dipendenti in forza.
9.3. Aspettative (Periodi sabbatici)
A modifica di tutti gli accordi interni esistenti sulla materia, si conviene di fare riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL con la sola modifica che l'aspettativa potrà essere richiesta anche dai lavoratori che abbiano almeno una anzianità di servizio di 5 anni.
9.4. Pari opportunità
Oltre a quanto già previsto a Xxxxxxx occupazionale in relazione al personale femminile, previo accordo tra le parti e su richiesta della RSU, è possibile utilizzare quote del monte delle 150 ore per attività formativa finalizzata alla realizzazione di occasioni per la valorizzazione della professionalità femminile.
10. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono di estendere all’attuale procedura di esame preventivo e congiunto per argomenti, quali l'andamento occupazionale e l'introduzione di innovazioni tecnologiche, anche problemi inerenti ad importanti variazioni nell'organizzazione, nelle condizioni di lavoro degli occupati/e e nella classificazione degli stessi.
Le parti pertanto concordano di effettuare incontri per ricercare soluzioni che:
- consentano la rimozione di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.
- riducano e prevengano eventuali cause che costituiscono rischio per la salute degli occupati/e.
Al fine di favorire la discussione tra le parti sulla base di dati e di informazioni, l’ RSU potrà promuovere analisi sui temi di cui sopra, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori/lavoratrici, mediante interviste che verranno rivolte ai lavoratori/lavoratrici stessi.
A questi incontri potranno intervenire anche esperti esterni che avranno gli stessi obblighi già previsti per altri argomenti dagli accordi precedenti.
A tale scopo l’ RSU comunicherà alla Direzione Aziendale l'area di lavoro interessata, il numero dei lavoratori/lavoratrici e le ore previste per lo svolgimento degli incontri
Tali ore andranno a carico del monte ore previsto dai precedenti accordi a disposizione del RSU.
10.1. Diritto alla verifica dell'inquadramento
Per quanto concerne le qualifiche dei lavoratori sarà fatto un esame in sede aziendale tra Direzione e RSU per esaminare la posizione di coloro che ritengono di non essere giustamenti inquadrati.
I casi che non troveranno soluzione in sede aziendale saranno esaminati in sede sindacale.
10.2 Diritto alla priorità dei lavoratori in forza in caso di mansioni superiori
In relazione alla volontà di dare sbocco prioritario ad attività di professionalità superiore ai lavoratori SlAE che hanno conseguito diplomi e comunque arricchita la propria professionalità, gli interessati informeranno la Direzione Aziendale sui diplomi acquisiti e la stessa opererà, per dare il necessario sbocco sulla base delle possibilità aziendali.
In caso si rendano disponibili i nuovi posti di lavoro, prima di effettuare nuove assunzioni, la Direzione farà in modo di procedere dando la preferenza al personale già dipendente purchè sia ritenuto idoneo per capacità ed esperienza.
La Direzione si impegna a sentire le RSU per facilitare desideri dei dipendenti che auspicano a mansioni di carattere più elevato.
10.3 Mobilità professionale
Viene prevista la convocazione di riunioni specifiche tra la Direzione e le RSU per esaminare le problematiche legate alla mobilità interna allo scopo di favorire l' avanzamento professionale ed accrescere le capacità e competenze dei lavoratori.
A queste riunioni, convocate con le modalità sopraddette, potranno partecipare i Capi Reparto interessati e se è il caso da un lavoratore della SIAE "esperto" presentato dalle RSU.
10.4 Corredo Officina
Il calibro normale in dotazione ai lavoratori dell'officina verrà sostituito di massima ogni 5 anni ed in ogni caso qualora risultasse rotto od usurato sempre che non si configuri l'ipotesi di cattivo uso.
10.5 Inquadramento minimo di assunzione
In relazione alla situazione aziendale, si conviene che il lavoratore inserito in Produzione per il 1981, il passaggio dalla 1° alla 2° categoria avverrà dopo due mesi dall'assunzione e dal 1982 il livello minimo di assunzione è fissato alla 2° categoria.
10.6 Assunzione lavoratori neo-diplomati
I lavoratori neo-diplomati in fase di assunzione saranno inquadrati nella 4 categoria sez.3°.
10.8 Passaggio automatico alle categorie superiori dalla 2° alla 3°
La DA si impegna a fare in modo che lavoratori assunti nell'attuale 2° categoria dopo 18 mesi di anzianità dall'assunzione vengano passati alla 3° categoria.
Agli effetti del computo della suddetta anzianità, si intendo escluse le assenze dovute al servizio Militare (anche per richiamo alle armi), al periodo facoltativo di maternità ed i permessi non retribuiti e/o in aspettativa superiore ad almeno 15 gg.
I dipendenti, comunque passati a categoria superiore, anche in armonia di quanto stabilito dal CCNL, non potranno rifiutarsi di svolgere le mansioni della categoria inferiore.
10.9 Ricomposizione delle mansioni e sbocchi alle categorie superiori
Al fine di creare uno sbocco professionale ai lavoratori/lavoratrici di produzione attualmente inquadrati al 3 livello si conviene:
- di arricchire il contenuto professionale del lavoro dei reparti produttivi con mansioni di 4 livello
- di prevedere un criterio di rotazione di tutti i lavoratori/lavoratrici inseriti nei reparti produttivi tra diverse fasi di lavoro (di contenuto 3° e 4° livello) sulla base di:
- anzianità di lavoro
- consenso del lavoratore/lavoratrice
- di valutare su base periodica l'acquisizione da parte del lavoratore della capacità di operare in fasi di lavoro attinente alla categoria superiore.
Lo sbocco professionale alla categoria superiore non è elemento di rifiuto per la rotazione su fasi di lavoro di categoria inferiore.
10.10 Trasferimenti di reparto e/o cumulo delle mansioni
L’Azienda informerà, con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo, il lavoratore cui desidera cambiare, per ragioni tecnico organizzative, il reparto d’appartenenze o le mansioni precedentemente effettuate dallo stesso. Al lavoratore è data facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra, un incontro con la direzione in cui esporre le eventuali obiettive e comprovate ragioni che l’interessato dovesse addurre contro il trasferimento, sia direttamente sia tramite la RSU (art. 16, Disc.Gen. parte III).
10.11 Aggiornamento del sistema d’inquadramento professionale aziendale
Entro il mese di settembre 2000, la Direzione Aziendale D.A e la Rappresentanza Sindacale Unitaria RSU, esamineranno congiuntamente le richieste d’eventuale, ancorché non automatica revisione della posizione in diversi livelli d’inquadramento professionale rispetto a quelli attualmente attribuiti loro di quei lavoratori inclusi nell’elenco consegnato alla D.A a cura della RSU nel mese di maggio 2000.
Entro il mese di gennaio 2001, le parti avvieranno un confronto teso a realizzare congiuntamente un aggiornamento, ove fosse ritenuto opportuno, dei profili professionali in uso in azienda.
Tale approfondimento riguarderà in primo luogo i reparti di Xxxxxxxx. Ciò con lo scopo di valutare eventuali inadeguatezze rispetto alle declaratorie del CCNL nonché del sistema di definizione delle mansioni precedentemente normato dalla vigente contrattazione interna e conseguentemente finire un aggiornamento dei profili professionali e relativi inquadramenti in cui ricollocare il personale.
Entro il mese di giugno 2001, le parti individueranno congiuntamente le modalità più adatte per estendere alle altre aree aziendali tale lavoro d’aggiornamento dei livelli d’inquadramento professionale e dei relativi profili
10.12 Revisione degli attuali inquadramenti
Terminare entro il 31/12/2004 la verifica e la revisione del sistema degli inquadramenti e la redazione del mansionario di cui al precedente contratto integrativo, inserendo ove necessario il percorso professionale fino al 4° livello (inteso come tempistica di passaggio di livello), dando immediata priorità, dopo la firma del presente contratto, alla definizione del corretto inquadramento per le singole posizioni evidenziate durante la trattativa.
10.13 Inquadramento nel medesimo livello
Dopo 10 anni di inquadramento al medesimo livello, il lavoratore avrà diritto alla definizione di un percorso professionale
11. NORMATIVA SULLE RICOMPOSIZIONI DELLE MANSIONI
Nell'ambito delle esigenze produttive, l'Azienda effettuerà interventi organizzativi che rispondano alle esigenze di sviluppo professionale dei lavoratori interessati e ad obiettivi di miglioramento della produttività globale e di efficienza del sistema produttivo.
Stante quanto sopra si conviene che ai lavoratori dei reparti:
a) Cavi e cablaggi;
b) Montaggio
c) Camere Bianche;
d) Controllo visivo;
e) Campionatura;
è assicurato il diritto alla rotazione su più posizioni così come esposto negli allegati (1-2-3-4) e secondo le modalità previste al fine di consentire l'acquisizione di un arricchimento professionale capace di garantire lo sbocco alla 4° categoria.
Tale rotazione avverrà secondo i criteri riportati nell'accordo Aziendale del 14-3-1980. Lo sbocco alla 4° categoria avverrà sulla base della reale acquisizione dell'arricchi-mento professionale.
Gli obiettivi riportati negli allegati (1-2-3-4) potranno subire limitate modifiche in relazione a particolari e documentate esigenze produttive e/o a indisponibilità dei lavoratori per assenze.
Discrepanze e/o variazioni tra i programmi indicati e l'andamento della rotazione sarà motivo di verifica in appositi incontri tra la Direzione Aziendale e l’ RSU nella giornata del Venerdì.
La Direzione si impegna ad individuare lavoratori/lavoratrici che per le loro esperienze e capacità possono accedere al 5° livello nell’ambito dei reparti produttivi.
11.1 Reparto controllo (All. N°2)
Al fine di avere un ricambio nel reparto controllo, verranno con una certa gradualità istruite persone del reparto montaggio affinché siano in grado anch'esse di svolgere lavori di controllo.
11.2 Reparto campionatura (All. N°3)
Si identificano le seguenti posizioni:
. Esecuzione montaggio su topografico;
. Montaggio teste di serie;
. Lavorazioni su indicazione Uff. Impianti.
La rotazione verrà avviata per tutti lavoratori in relazione alle disponibilità di lavorazioni corrispondenti alle posizioni cui sopra. La rotazione sarà motivo di verifica con la RSU in occasione dei previsti incontri sull'andamento della rotazione.
11.3 Reparto montaggio (All. N°4)
Si identificano le seguenti posizioni:
. Inserimento componenti sulle piastre stampate;
. Saldatura manuale dei componenti che richiedono particolari precauzioni e attenzioni;
. Preparazione di pannelli con saldatura dei cablaggi ove necessario e montaggio dei componenti direttamente inseriti negli stessi.
La rotazione verrà avviata per tutti lavoratori a turni di 2 lavoratori/lavoratrici per volta. L'acquisizione della necessaria professionalità per lo sbocco alla 4° categoria sarà motivo di verifica in occasione dei previsti incontri, ritenendo di norma porzione di tempo sufficiente, per l'acquisizione, un periodo di due mesi per posizione.
12. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI REPARTI TECNICI
12.1 Rotazione sui vari tipi di lavoro
La D.A. si impegna a favorire al massimo la rotazione sui vari tipi di lavoro dei singoli reparti onde consentire attività meno ripetitive e migliorare la professionalità individuale ferme restando le esigenze produttive e gli eventuali limiti di capacità dei singoli.
Anche relativamente alla introduzione di nuove tecnologie si opera nel senso di favorirne la famigliarizzazione da parte degli appartenenti al reparto.
12.2 Laboratorio ed Uff. Tecnico
L'Azienda in relazione all'obiettivo di creare possibilità di sbocco professionale superiore ai lavoratori, in particolare del laboratorio e del Uff. Tecnico, opererà nell'attribuzione del lavoro e nella distribuzione dello stesso in modo da agevolare la crescita professionale .
Per quanto riguarda l’introduzione di tecniche CAD, le previsioni che attualmente possono essere fatte indicano che in prospettiva tali tecniche saranno generalizzate; si prevede pertanto che, con la dovuta gradualità e con i limiti sopra enunciati, tutti i disegnatori verranno addestrati all'utilizzo di questi nuovi strumenti.
12.3 Reparto Collaudo
La Direzione opererà di norma, nella distribuzione del lavoro anche in rapporto ai nuovi prodotti, in modo da facilitare l'attribuzione sequenziale di collaudi interessanti tutti gli elementi componenti una completa funzione od apparato, con l'obiettivo di pervenire al collaudo finale della funzione od apparato stesso ciò onde consentire uno sviluppo professionale dei lavoratori.
ll concetto di funzione ed apparato è semplificato nel profilo di collaudatore di 5° categoria.
13. NUOVI PROFILI
Al fine di meglio far corrispondere la norma contrattuale alla realtà aziendale si identificano i nuovi profili:
13.1 Collaudatore di 5° categoria
Il lavoratore che con capacità di lettura ed interpretazione degli schemi elettrici esegue, predisponendosi il banco di misura, il collaudo e, se del caso, le necessarie riparazioni di piastre avendo conoscenza e capacità di intervento su tutte le piastre componenti una funzione (come più avanti precisato) ed effettua anche il collaudo finale di tutta la funzione stessa.
13.2 Definizione delle funzioni
Il reparto collaudo ripetitori:
ricevitore, trasmettitore, amplificatore di potenza (Ap 15-16 ecc.), scambio automatico, carac ecc.
Reparto collaudo Vhf:
ricetrasmettitore portatile con Ch o senza, ricetrasmettitore per mezzo mobile, ricetrasmettitore per ripetitore.
Reparto collaudo Uhf e telefonia:
pannello trasmettitore, pannello ricevitore, pannello banda base (escluso XX 000-0X0), pannello Mpx, onde convogliate, strumenti vari.
13.3 Cablatore di 5° categoria
Lavoratori che sulla base di indicazioni generali impartite dai responsabili del reparto, siano in grado di provvedere alla stesura del disegno esecutivo del cablaggio di impianto, predisponendo la distinta del materiale occorrente per la realizzazione del cablaggio stesso e avvalendosi della collaborazione fornita dall'Ufficio Impianti.
13.4 Categoria 5° Bis
Nell'ambito della 5° categoria viene identificato il seguente nuovo livello:
- Livello 5° bis parametro salariale 162.
Sono inquadrati in questo livello lavoratori sia tecnici che amministrativi con le caratteristiche previste per la 5° categoria, ma con un livello di autonomia operativo superiore e collaudatori di impianti in opera.
Il lavoratore che con capacità di lettura ed interpretazione degli schemi elettrici esegue, predisponendosi il banco di misura, il collaudo e, se nel caso, le necessarie riparazioni di piastre avendo conoscenza e capacità di intervento su tutte le piastre componenti un apparato completo (come più avanti precisato) ed effettua anche il collaudo finale dell'apparato stesso.
Definizione di apparato:
Reparto collaudo ripetitori:
ripetitore completo con o senza amplificatore/i di potenza, trasmettitore completo con o senza amplificatore/i di potenza.
Reparto collaudo VHF:
ricetrasmettitore pluricanale completo di filtri RF ed unità di canale completa per rete RIAM.
Reparto collaudo ponti radio telefonia:
terminale ricetrasmittente pluricanale completo e MPX-MD6-MD120.
13.4.1 5° livello SW e FW
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con opportune conoscenze tecniche di base, svolgono mansioni di programmazione sia in ambito tecnico che gestionale.
13.4.2 5° livello Calibratore e riparatore di strumentazione elettronica.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che con opportune conoscenze di base svolgono lavori di calibrazione, riparazione e manutenzione della strumentazione elettronica, di apparecchiature di collaudo, ecc.
13.5 Collaudatori finalisti di impianti 6° categoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono con piena autonomia la taratura, eventuali riparazioni ed il collaudo finale interno e, con il cliente d'impianti, intendendosi per tali quei complessi a cui il collaudo concorrano piu apparati.
13.5.1 6° livello SW e FW
Appartengono a questa categoria i lavoratori che oltre ad avere le caratteristiche di cui al livello precedente, eseguono attività di analisi e definizione del progetto SW e/o FW.
13.6 Categoria 6° super
In questo livello confluiranno tutti dipendenti che attualmente sono inquadrati nel 6° livello. Rientrano in questo livello tutti lavoratori le cui mansioni sono quelle previste nella declaratoria della 6° categoria del CCNL. - Livello 6° super parametro salariale 180.
13.7 Categoria 8°
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, fruendo di particolari deleghe, operano con discrezionalità di poteri, nello specifico settore aziendale di propria compentenza per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione.
13.8 Quadri
Viene mantenuto il profilo definito per quadri dal CCNL del 18-1-87 di cui all'Art. 4 Disciplina Generale Sez. III° punto A, 7° livello punto B.
Resta inteso che il livello a cui apparterrà il quadro è l’8 livello così come definito al punto 11 dell'accordo interno del 23-5-85, con la conseguente cancellazione della declaratoria che è sostituita da quella riportata dal CCNL relativa ai quadri.
Lavoratori le cui mansioni sono riconducibili a quelle elencate nella definizione di quadro ed attualmente inquadrati nella 7° categoria, saranno passati alla categoria superiore.
Nota verbale
A) La creazione di un livello BlS non deve essere assimilabile al livello superiore previsto dal vigente CCNL e gli sbocchi a categorie superiori che questo potrà eventualmente avere in rapporto ai rinnovi del CCNL non debbono automaticamente essere applicati a tale livello.
B) A partire dal 1° al 6° livello i lavoratori attesteranno la propria presenza al lavoro mediante timbratura dei cartellini orari; i lavoratori dal 6° livello super all' 8° livello attesteranno la propria presenza al lavoro mediante due timbrature, 1 in entrata ed 1 in uscita.
13.9 6° Livello operai
Le parti hanno definito i profili professionali operai 6° livello
a) Appartengono a questa categoria i/le lavoratori/lavoratrici, inquadrati/e nella categoria di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL, che sulla base di uno specifico incarico svolgono, con l’apporto di particolare e personale competenza, attività articolate, che presuppongono la conoscenza di determinate tecnologie, il funzionamento delle necessarie attrezzature e che comunque richiedono una riconosciuta e vasta capacità professionale, non desumibile semplicemente dalla pratica ripetuta.
b) Rientrano nelle attribuzioni del presente profilo il coordinamento delle attività di altri lavoratori nonché una rilevabile autonomia operativa, intesa come relativa capacità di scelta relativamente alle modalità di esecuzione dell’attività assegnata
13.10 Nuovi profili professionali
A seguito della introduzione di nuove figure professionali è stato necessario definire anche le relative mansioni al fine di trovare un giusto raccordo con gli esistenti livelli retributivi .
Le nuove figure professionali riguardano in particolare il lavoro connesso allo sviluppo di software (SW), firmware (FW) e la metrologia.
14. FORMAZIONE
.
14.1 Formazione e professionalità
Il continuo progresso tecnologico in un mercato sempre più esigente e con la concorrenza aggressiva impongono in azienda il mantenimento di un alto livello di qualità del prodotto e della capacità produttiva.
E' importante pertanto una azione formativa dei dipendenti ad ogni livello.
La Direzione si impegna pertanto a favorire, compatibilmente con le esigenze di produzione, questa azione formativa, attuata, ove possibile, anche con la rotazione, riguardante sia i processi produttivi che i prodotti e informare le RSU sui programmi di formazione.
14.2 Corsi di aggiornamento
La Direzione in occasione dell'introduzione di nuovi prodotti si impegna a favorire l'adeguato apprendimento per i lavoratori interessati.
Inoltre si impegna a favorire l'istruzione tecnica dei lavoratori attraverso corsi di aggiornamento interni nei settori in cui verranno introdotte nuove tecnologie.
La DA prenderà in considerazione eventuali suggerimenti da parte del RSU in merito alle modalità ed ai destinatari dei corsi stessi.
14.3 Impiegati
Con necessario anticipo l'Azienda comunicherà alla RSU i programmi formativi previsti per gli impiegati.
14.4 Formazione
Fatto salvo quanto già disposta dalla vigente contrattazione aziendale, nello spirito di quanto disposto dall’articolo quattro – Formazione professionale – Disciplina generale – Sezione prima del vigente CCNL, nonché dal patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1999, in materia di formazione e aggiornamento professionale, dall’articolo cinque Disciplina generale –sezione prima. del vigente CCNL, le parti convengono quanto segue:
a. Le parti rilevano come l'entrata del nostro Paese nell'Unione Monetaria Europea, l’evoluzione del settore dell’ICT, il nuovo quadro economico del Paese ha mutato il contesto economico e competitivo in cui l'azienda sarà chiamata a competere nel futuro. Per tanto, allo scopo di realizzare conseguenti politiche organizzative orientate al miglioramento sistematico della qualità dei processi produttivi, d'innovazione organizzativa e di prodotto che sono fondamentali, a giudizio delle stesse per migliorare la competitività aziendale nel mercato di riferimento in cui Siae M. opera e accrescere, qualificando nel frattempo i livelli occupazionali, le parti, convengono che l'azienda, in ragione della sottoscrizione del presente accordo, pianificherà, nel rispetto dell'autonomia e del ruolo delle parti, in modo sistematico e permanente, un piano di qualificazione e d'aggiornamento professionale rivolto, nel tempo, a tutti i Lavoratori e le Lavoratrici di Siae M.
b. Tale piano di formazione aziendale (PAF), a decorrere dalla firma del presente accordo, fatto salvo quanto già previsto dalla vigente contrattazione collettiva integrativa aziendale, farà in primo luogo esplicito riferimento alle politiche di sviluppo aziendali. Ciò allo scopo di accompagnare, per quanto possibile la direzione verso cui evolve le professionalità presenti in azienda, come si arricchiscono di nuovi compiti e competenze, supportando così quali di queste saranno destinate a mutare in futuro in conseguenza dei processi d'innovazione di processo e di prodotti implementati dall'Azienda.
c. Le parti auspicano che tale processo di cambiamento assegni ai lavoratori maggiori livelli d'autonomia e di responsabilità. A tale scopo le parti convengono che il PAF predisposto dall'Azienda garantirà nel tempo a tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche se con modalità diverse, la possibilità di essere informati, relativamente ai processi produttivi, organizzativi, nonché sulle tecnologie adottate in azienda. Ciò, a giudizio delle parti, è importante per aggiornare i fabbisogni formativi aziendali di cui sopra avendo cura inoltre in questo modo di
coniugare le esigenze tecnico-organizzative ed economiche poste dall'azienda, con l'obiettivo condiviso dalle parti di migliorare aggiornandola nel tempo l’impiegabilità dei lavoratori.
d. Le parti convengono inoltre, sulla necessità di promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza e prevenzione rivolte a tutti i Lavoratori, nonché idonee attività di formazione a favore delle Lavoratrici in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità nelle opportunità previsti dalla legge n 125 del 10 Aprile 1991.
e. Con riferimento a quanto suddetto le parti concordano di individuare, inoltre, iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi rivolte a quei lavoratori che corrono il rischio di subire nel tempo una progressiva segregazione professionale e occupazionale; lavoratori con professionalità suscettibili d’incorrere in un'obsolescenza professionale.
f. Con inizio dalla firma del presente accordo, l'Azienda, in un'apposita riunione che si terrà di norma entro il mese di Novembre d'ogni anno, consegnerà alla RSU una nota scritta inerente al PAF in bozza.
g. In tale nota l'azienda indicherà sia a consuntivo sia a preventivo per l'anno successivo alla data delle riunioni:
L'elenco dei corsi pianificati nel PAF, il loro costo, le popolazioni coinvolte, le modalità organizzative previste per la realizzazione dei suddetti corsi avendo cura di indicare per ogni corso, l'entità delle risorse stimate come necessarie per la realizzazione degli stessi, la quantità d'ore di formazione teorica e d'addestramento pratico, delle ore d’affiancamento dalla qualità debitamente certificata nonché di quelle effettuate presso altre strutture esterne all'azienda.
L'Azienda menzionerà inoltre le ore di formazione professionale, disaggregate per sesso, figure professionali ed aree aziendali, avendo cura di evidenziare in dettaglio quelle relative al personale assunto in contratto di formazione lavoro e/o d'apprendistato e di lavoro temporaneo.
h.a Le parti convengono che per il periodo che decorre dal 1 luglio 2000 fino al 31 dicembre 2002 il PAF consterà di:
n. 2500 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000
n. 7300 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000; n. 400 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU in conformità a proposte avanzate da quest’ultima, sempre attinenti l’attività lavorativa e il mondo del lavoro
n. 8000 ore di formazione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000; n. 600 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU in conformità a proposte avanzate da quest’ultima, sempre attinenti l’attività lavorativa e il mondo del lavoro
i. Le parti decidono inoltre che a tutti i lavoratori sarà garantito il diritto, nell’ambito dei futuri PAF, a fruire di formazione aziendale nell’arco di 48 mesi a far conto dalla firma del presente Contratto.
l. Entro il mese di gennaio d’ogni anno, a seguito di un esame congiunto tra le parti, recepite le osservazioni e le proposte avanzate dalla RSU, l'Azienda consegnerà alla RSU una nota contenete in dettaglio il piano di formazione relativo l’anno di riferimento nella sua stesura definitiva.
m. A decorrere dalla firma del presente accordo per tutti i lavoratori sarà prevista l'istituzione di un libretto personale di formazione e aggiornamento professionale. In tale libretto saranno certificati, a cura dell'Azienda, tutti i corsi di formazione effettuati dai lavoratori. La certificazione riguarderà tutte le attività formative effettuate dai Lavoratori a patto che queste siano dagli stessi debitamente documentate. L'Azienda s’impegnerà inoltre a garantire, ove possibile, la registrazione nel libretto personale dei lavoratori la formazione effettuata in tempi precedenti alla firma del presente accordo.
n. I lavoratori che effettueranno corsi pianificati potranno fruire di permessi non retribuiti o ferie; sarà, inoltre, data l'opportunità di utilizzare le ore accantonate nella banca ore, di cui al vigente CCNL, con un aggiunta di un bonus di tempo retribuito pari 30 minuti per ogni ora accantonata a tale scopo.
Tale modalità sarà riconosciuta anche ai lavoratori collocati dal livello sesto S e superiori per tutte le ore prestate il sabato.
Il bonus deve essere pianificato e fruito dal lavoratore pena la sua decadenza.
14.5 Ore di formazione
Il monte ore di formazione, in cui anche la formazione attuata attraverso l’addestramento venga opportunamente programmata, strutturata, rilevata e certificata come dal precedente CCIA 2000 ( punti A,B,C,D,E,F,G,L), è di 8.000 ore per anno sino al 31.12.2006.
14.6 Libretto sulla formazione
Consegna annuale del resoconto sulla formazione effettuata a tutti i lavoratori (Libretto formativo), prima consegna dicembre 2004
14.7 Programmazione della formazione
a. Attivazione entro sei mesi dalla firma del presente accordo di un’apposita funzione che si occupi della programmazione, realizzazione e controllo dell’attività formativa aziendale nonché del rapporto con le RSU per la verifica delle attività stesse.
b. L’attività di verifica sull’effettivo svolgimento, la qualità e le modalità di erogazione della formazione verrà svolta in una specifica riunione DA/RSU con cadenza semestrale, alla quale partecipi anche una delegazione di lavoratori (appositamente designata con modalità da concordare).
14.8 Contributi sulla formazione
a. L’Azienda erogherà al FAS, per un periodo sperimentale sino al 31.12.2006, un contributo da utilizzarsi esclusivamente per l’effettuazione di interventi formativi inerenti l’attività aziendale e diretti prioritariamente a lavoratori non coinvolti nel Piano annuale di Formazione Aziendale dell’anno precedente e/o per l’acquisto di materiali formativi inerenti ai corsi e/o di materiali formativi inerenti ad argomenti direttamente collegati all’attività aziendale (questi ultimi nel limite di € 2.000,00). Tali materiali formativi, una volta utilizzati, confluiranno nella biblioteca aziendale e resteranno a disposizione di tutti i dipendenti. L’importo di tale contributo è stabilito in € 12.000,00 e verrà rivalutato su base annua in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie (periodo: dicembre – dicembre) nonché reintegrato per la quota utilizzata nell’anno precedente. L’eventuale residuo non utilizzato alla data del 31.12.2006 verrà reso all’Azienda. Si precisa che gli interventi formativi di cui sopra consisteranno in formazione a pagamento da acquistarsi presso enti esterni e da effettuarsi fuori dall’orario di lavoro. Le modalità operative per la fruizione di tale budget formativo saranno definite da parte della RSU in collaborazione con il FAS. Il contributo verrà erogato per una prima quota di € 3.000,00 entro 30 gg. dalla stipula del presente accordo e successivamente con cadenza quadrimestrale fino a concorrenza dell’ importo di € 12.000,00, con eventuale
anticipo rispetto ai termini stabiliti in caso di impegno anticipato dell’importo trimestrale. Il reintegro per la quota utilizzata nell’anno (2004 e 2005) avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno successivo al primo (gennaio 2005, gennaio 2006), contro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nonché del consuntivo dell’attività formativa svolta.
b. In conseguenza di quanto sopra, viene a decadere il punto i) del Cap. 13.3, così come definito nel precedente CCIA 2000.
14.9 Istituzione del tutor
Viene istituita e regolamentata, nell’ambito della revisione del mansionario, la figura professionale del Tutor che avrà il compito di eseguire e seguire quella formazione denominata affiancamento.
14.10 Biblioteca
Valorizzazione della biblioteca aziendale, pubblicizzandone il contenuto e favorendone l’utilizzo.
15. LAVORATORI STUDENTI
La Direzione retribuirà a tutti gli studenti il permesso accordato nei giorni settimanali nei quali l'orario di lavoro eccede le ore 16,45, sempre che però essi abbiano lavorato l'intera giornata .
Detta retribuzione sarà regolarmente corrisposta.
La Direzione si riserva a fine anno scolastico di trattenere quanto erogato a questo titolo qualora non risulti documentata la frequenza nel corso dell’intero anno scolastico.
15.1 Permessi per preparazione esami
La Direzione concederà agli studenti che devono sostenere esami di diploma un permesso retribuito in prossimità del periodi di esami di 30 gg. xxxxxx per il quale percepirà la stessa retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Qualora i giorni di esame non siano compresi nei 30 gg. suddetti verranno concessi permessi non retribuiti.
A richiesta sarà inoltre concesso un permesso non retribuito di ulteriori 60 gg. solari durante i quali il dipendente si intenderà in aspettativa.
Agli studenti che devono sostenere esami di abilitazione a specializzazioni professionali verranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni di esame oltre ad un giorno per ogni materia di esame.
Agli studenti che devono sostenere esami di passaggio di corso saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni di esame.
I permessi definiti come retribuiti nel presente punto saranno effettivamente retribuiti indipendentemente dall'esito, però non più di 2 volte per persona. Nel caso vengano effettuati esami di riparazione nella sessione autunnale, verranno concessi permessi per i giorni in cui vengono sostenuti gli esami e questi verranno retribuiti assieme a quelli concessi in occasione della sessione estiva in caso di promozione .
15.2 Contributo per spese scolastiche e universitarie
Per coloro che frequentano le scuole statali (scuole obbligatorie, corsi professionali, corsi per diploma di scuola media superiore) la Direzione concorrerà per quanto riguarda il costo dei libri e le tasse di iscrizione, nella misura del 50 % del costo, dietro presentazione delle opportune pezze giustificative.
Per coloro che frequentano i corsi suddetti presso scuole private, la Ditta concorrerà rimborsando la cifra che corrisponderebbe a coloro che frequentino corsi statali.
In aggiunta a quanto previsto dal punto 15.2 del vigente accordo aziendale l’Azienda rimborserà fino a
£. 1.000.000 ( € 516,45) l’anno per i Lavoratori che frequentano corsi universitari con profitto.
15.3 Diritto allo studio (150 ore)
Il criterio della contemporaneità al Diritto di assenza dell'Azienda per le persone che frequentino i corsi previsti all'Art. 29 Disciplina Generale Sez. Ill° del CCNL, viene definito nel senso che qualunque siano le ore di permesso richieste, non potrà assentarsi più del 2% dei lavoratori nei due periodi della giornata lavorativa che intercorrono rispettivamente dall'inizio giornata al turno di mensa e dal turno di mensa alla fine della giornata.
L'attuale monte ore (150) verrà utilizzato anche per:
. Corsi di formazione professionale gestiti da Enti assimilati al sistema Formativo Pubblico;
. Corsi scolastici di 2° grado.
Previo accordo tra le parti e su richiesta della RSU è inoltre possibile utilizzare quote del monte ore stesso per Attività Formativa finalizzata alla realizzazione di occasioni per la valorizzazione della professionalità femminile.
Tale fruizione sarà limitata all'ultimo anno di corso se l'utilizzo e in un'unica soluzione e agli ultimi 3 anni di corso (2 anni per gli Istituti Professionali di Durata biennale) se l'utilizzo e frazionato.
Questa estensione dell'utilizzo del monte ore si intende concessa a titolo di anticipazione di quanto sarà previsto dal prossimo CCNL (1987).
16. DIRITTI SINDACALI E DELLE RLS
16.1. Riconoscimento RSU
a. I compiti riservati alla Commissione Interna dall'accordo 18 aprile 1966 verranno esplicati da un organismo costituito dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, le quali pertanto sono componenti a trattare i problemi sindacali .
b. La Rappresentanza Sindacale Aziendale sarà costituita dai Dirigenti di cui gli articoli 19 e 23 della Legge 20 maggio 1970 n°300 regolarmente notificati all'Azienda nel numero massimo previsto dalla Legge, nonché, per il miglior funzionamento dell'attività, da un numero di rappresentanti aggiuntivi esperti (In qualifiche, ambiente di lavoro ecc.), dipendenti dell'Azienda.
c. Alle persone succitate è riservata la tutela prevista dal CCNL (V. Art. 16 della parte comune Tutele dei Rappresentanti Sindacali Aziendali).
d. I nominativi dei dirigenti e dei rappresentanti aggiuntivi esperti della RSU e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei Lavoratori alla Associazione Industriale che provvederà a comunicarli all'Azienda.
e. Al fine di consentire il contributo delle ore utilizzate i dirigenti ed i Rappresentanti Aziendali aggiuntivi esperti che intendono fruire dei permessi, devono darne comunicazione scritta all'Azienda di norma 24 h. prima.
f. I rapporti con la Direzione saranno tenuti dall'Esecutivo, composto da 3 membri, che costituiscono l'organo di coordinamento della Rappresentanza dei Lavoratori ai sensi dell'Art. 19 della Legge n° 300.
g. l numero dei delegati, previsti dai precedenti accordi Aziendali, viene superato e lo stesso si determinerà in rapporto al numero a gruppi omogenei identificabili (rapporto delegati lavoratori = un delegato ogni 15 lavoratori).
16.2. Dotazioni delle RSU
a. Le RSU utilizzeranno come aula di riunioni un locale messo a disposizione dall’Azienda opportunamente attrezzato (tavolo e sedie, armadio, computer, fax e telefono).
b. A decorrere dalla firma del presente accordo, l’azienda doterà la RSU di un PC con relativo SW, modem / fax, stampante, garantendo nell’arco del presente Contratto, l’efficienza operativa delle stesse attraverso un apposito contratto di manutenzione.
c. Entro il mese di settembre 2000, le parti verificheranno la possibilità di “logare” la RSU nella rete aziendale, individuando un apposito regolamento concepito allo scopo di consentire ai lavoratori di collegarsi al login della RSU senza che ciò costituisca ostacolo per l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti SIAE.
d. L’accesso ad Internet – escluso abbonamento al provider e relativa bolletta telefonica - del PC in uso alla RSU sarà a carico dell’Azienda, ferma restando la responsabilità anche penale a carico degli utilizzatori per uso improprio.
e. L’azienda provvederà entro 30 gg. dalla firma del presente contratto a fornire l’aggiornamento dei SW del PC in uso alle RSU aziendali provvedendo, ove fosse necessario, al rinnovo degli strumenti informatici, del fax e della linea telefonica.
f. L’azienda provvederà entro 60 gg. dalla firma del presente contratto al rinnovo dell’arredamento della saletta RSU, che verrà dotata anche di una porta con serratura, secondo gli standard aziendali.
g. A partire dalla firma del presente accordo l’azienda darà la possibilità alla RSU di utilizzare una bacheca informatica nell’intranet aziendale accessibile durante l’orario delle pause mensa (dalle 12 alle 13,30)
16.2 Monte ore e permessi sindacali
A decorrere dalla firma del presente accordo, 01-07-2000 sarà riconosciuto alla RSU un monte ore di permessi sindacali pari a quanto sotto indicato nella seguente tabella:
Periodo | Quantità permessi retribuiti |
Dall’ 1.1.2000 al 31.12.2000 | 1272 ore ogni anno di permessi sindacali retribuiti omnicomprensivi, con la possibilità di trascinare il 5% delle ore non fruite nell’anno successivo alla data di maturazione delle stesse |
Dall’ 1.1.2001 al 31.12.2001 | Incremento direttamente proporzionale alla crescita dei dipendenti aziendali, con abbattimento del 20%, con la possibilità di trascinare il 5% |
delle ore non fruite nell’anno successivo alla data di maturazione delle stesse | |
Dall’ 1.1.2002 al 31.12.2002 | Incremento direttamente proporzionale alla crescita dei dipendenti aziendali, con abbattimento del 20%, con la possibilità di trascinare il 5% delle ore non fruite nell’anno successivo alla data di maturazione delle stesse |
A decorrere dalla firma del presente accordo è inoltre stabilito il principio operativo secondo il quale le ore di riunione sindacali con la D.A. si terranno di norma all’interno dell’orario di lavoro, con durata e ordine del giorno prefissati.
Le parti tuttavia convengono di incrementare il monte ore di permessi sindacali retribuiti del presente accordo con tutte le ore di riunioni sindacali/D.A. effettuate in azienda eccezionalmente dopo il normale orario di lavoro.
Esempio di calcolo dell’incremento ore sindacali
anno 2000 | anno 2001 | |
n° dipendenti al 31.12 | 500 | 600 (+ 20%) |
n° ore RSU per il 2001 | 1200 | 1392 (80% del 20% di 1200) |
La D.A., concede l’abbuono delle ore di permesso sindacali utilizzate dalla RSU nel 1999 in eccesso alla dotazione di cui alla vigente normativa interna (800 ore).
A decorrere dalla firma del presente accordo, il monte ore riconosciuto ai Rappresentanti per la Sicurezza aziendali, è incrementato di cinque gg lavorativi l’anno da utilizzare esclusivamente per l’attività formativa e d’aggiornamento dei membri della RLS.
16.3 Delegato sociale
A decorrere dalla firma del presente accordo 01-07-2000 è data l’opportunità alla RSU di istituire la figura del delegato sindacale alle questioni di carattere sociale.
Tale figura, nominata dalla RSU a maggioranza, avrà un mandato temporale del tutto analogo a quello della RSU che ha provveduto a nominarlo, fruirà del monte ore di permessi sindacali, di cui al punto 2.1.
Il delegato di cui sopra, dovrà essere un dipendente della Soc. SIAE Microelettronica e potrà svolgere il suo mandato anche se non sarà un componente della RSU.
16.4. Patronato
La persona che svolge funzioni di patronato a favore dei dipendenti SIAE potrà usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 h ogni anno da utilizzare per il disbrigo delle pratiche relative.
Qualora la persona non sia un delegato sindacale in caso di necessità potrà usufruire di ulteriori permessi retribuiti a carico però del monte ore a disposizione della RSU.
Le modalità di fruizione dei suddetti permessi sono le stesse di quelle attualmente in vigore per i permessi sindacali.
16.5. Bacheche
a) Le bacheche a disposizione nei locali dell'Azienda possono essere usate da tutti i dipendenti solo per motivi di carattere sindacale sia interno che di carattere nazionale od internazionale.
b) L'Azienda predisporrà all'ingresso Aziendale, fuori dai cancelli, una bacheca per l'esposizione di stampe e propaganda politica .
16.6. Assemblee
a) A partire dal 1981 le ore di assemblea retribuite di cui al CCNL e alla legge 300/70 vengono elevate a 12 h annue.
b) Su richiesta delle RSU e previa identificazione la Direzione autorizzerà l’ingresso alle assemblee sindacali di esperti anche se non dirigenti sindacali.
c) A decorrere dalla firma del presente accordo, il monte ore d’assemblea retribuita riconosciuta ai lavoratori, sarà pari a 12 ore ogni anno con la possibilità di trascinare e quindi fruire di un'ora d’assemblea non fruita nell’anno successivo alla data di maturazione delle stesse
16.7 Rimborsi membri R.L.S.
A decorrere dalla firma del presente accordo, 01-07-2000 l’Azienda rimborserà ai membri della RLS delle eventuali spese per la formazione complementare degli stessi (seminari riviste libri fiere convegni etc.). Ciò a fronte d’opportuna documentazione e nel limite di € 2582/anno
Utilizzo delle risorse economiche previste dal precedente contratto interno a favore dell’istruzione specifica degli RLS anche per l’informazione dei lavoratori.
16.8 Permessi formazione RLS
Xxxxx permessi retribuiti per la formazione degli RLS: da 5 a 6 giorni cumulativi all’anno
16.9 Ore assemblea RLS
L’utilizzo di 2 ore del monte ore assemblee retribuite potranno venire utilizzate per materie inerenti la sicurezza dei lavoratori
17. VERSAMENTI PREVIDENZIALI
a) L'azienda si impegna a consegnare ai lavoratori che ne faranno richiesta il mod. 0I/M/sost. relativo ai versamenti previdenziali degli anni dal 1973 al 1977, in tempo utile per evitare la prescrizione dell'eventuale azione di recupero.
18. MENSA
18.1. Costo mensa
a) La Direzione si impegna ad istituire la mensa aziendale a mezzo di gestore, in modo da consentire l'inizio del servizio mensa a partire dal 01-10-1973 circa. Si pertanto all'acquisto della relativa attrezzatura.
La somma corrisposta a titolo di indennità mensa viene aumentata a £. 200.= giornaliere per tutti i dipendenti.
A coloro che usufruiscono del servizio mensa interno, tale indennità non viene erogata ed il costo del pasto per il dipendente viene fissato a £. 150.=.
b) L'azienda a partire dal 1993 inizierà i lavori di ristrutturazione della mensa per adeguarla alle nuove necessità aziendali tenendo conto dell'aumento degli organici.
Le parti si rivolgeranno alla Amministrazione Comunale per prendere le misure necessarie alla sicurezza dei lavoratori durante l’attraversamento della strada per raggiungere la nuova mensa. Inoltre ai lavoratori a tempo parziale viene riconosciuto il diritto di usufruire del servizio mensa.
18.2 Controllo mensa
Viene inoltre ripristinata la Commissione Mensa che sarà composta da due dipendenti.
Questa commissione avrà l'incombenza di controllare la buona qualità delle derrate in arrivo, la loro corretta conservazione e manipolazione; verificherà inoltre che siano rispettate le norme igieniche.
Ouesti controlli verranno effettuati saltuariamente non più di quattro volte al mese e per un tempo massimo di ½ ora ciascuno.
La richiesta del permesso dovrà essere inoltrata tramite il proprio responsabile di reparto e fatta
pervenire alla Direzione.
Qualora nel corso di questi controlli verranno riscontrate delle irregolarità, i componenti della commissione informeranno immediatamente la D.A. per provvedimenti del caso e, a tempo debito l’ RSU, evitando qualsiasi polemica diretta con il personale della Mensa.
Le parti si incontreranno, non appena possibile,per esaminare e rendere più funzionale il servizio di mensa.
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa interna in merito alle visite di controllo, si stabilisce che:
- se previsto dalla legge, i lavoratori/lavoratrici addetti al controllo mensa dovranno avere il tesserino sanitario.
- le visite di controllo in mensa, sempre fatte saltuariamente, sono elevate fino a un massimo di 6 mensili e per un tempo massimo di 1/2 ora ciascuna.
- qualora sia necessario l'utilizzo di ore per discussioni, incontri, ecc. le stesse saranno prelevate dal monte ore a disposizione del RSU.
- sarà compito dei suddetti lavoratori la verifica mensile del menù proposto dal gestore e la sua rotazione settimanale/stagionale.
Fatto salvo quanto previsto dalla vigente contrattazione integrativa aziendale, entro il sesto mese a decorrere dalla firma del presente contratto 01/07/2000 l’Azienda affiderà ad apposita società specializzata la certificazione della qualità del servizio mensa.
18.3 Orario mensa
In sostituzione dell'attuale turno unico di mensa, l'intervallo per la mensa sarà articolato come segue:
dalle 12,00 alle 13,00
dalle 12,15 alle 13,15
dalle 12,30 alle 13,30
Resta inteso che, salvo che per motivi carattere eccezionale, la distribuzione pasti cesserà alle ore 13,15.
18.4 Gestione mensa
La Direzione si impegna a fare in modo che la mensa sia funzionante. Resta però inteso che qualora per motivi che esulano dal presente accordo, venga a mancare il servizio mensa la Direzione non dovrà dare alcuna indennità sostitutiva salvo quanto previsto al 3° comma del presente accordo.
La Direzione si impegna a comunicare alla RSU i termini complessivi del contratto con il gestore ed eventuali varianti.
L'Azienda impegnerà il gestore della mensa a mettere a disposizione oltre ai due secondi piatti previsti, un piatto alternativo caldo (bistecche ai ferri) ed a ripristinare l'affissione settimanale del menù.
18.5 Verifiche mensa
Razionalizzazione degli spazi (entro il 2004) Miglioramento clima accessi alla mensa (entro il 2004) Valutazione turni
19. F A S
Per quanto concerne l'eventuale Fondo di Assistenza Interna dei lavoratori (per cure termali, odontoiatriche ecc.) la Ditta contribuirà per il FAS e per il contributo Servizi Sociali (ex 1%) di cui agli accordi e successive modifiche.
L'accredito deve essere effettuato con valuta 2 gennaio di ogni anno. Detto fondo verrà amministrato da una commissione di lavoratori.
Inoltre ai lavoratori che amministrano il suddetto fondo verranno riconosciute, a partire dall'01-07- 2000, un massimo di 25 ore retribuite complessive, da utilizzare per la gestione e la stesura del resoconto del fondo.
Resta inteso che le differenze che l'ALSO VENDING o altra società deve rimborsare ai lavoratori e alla SIAE Microelettronica SPA per il costo di gestione dei caffè e delle bibite erogate ai dipendenti, saranno versate al FAS - SIAE MICROELETTRONICA SPA e costituiranno quindi un'altra fonte di finanziamento del FAS stesso.
ll contributo, di cui ai precedenti accordi aziendali ,erogato dalla Direzione verrà rivalutato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT- Costo della vita (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicato nel Gennaio di ogni anno rispetto al gennaio dell'anno precedente. Sarà inoltre determinato sulla base di £. 75.000 (€ 38,73) .= moltiplicato il numero dei dipendenti al 31/12 di ogni anno.
Valore di partenza £. 30.000.000 (€ 15.493,70)= del gennaio 1995.
A decorrere dalla firma del presente contratto 01/07/2000 si conviene che il versamento della quota di £ 75.000 (€ 38,73) sarà computato dall’Azienda prendendo a riferimento la media degli organici dell’anno presi a riferimento.
20. SERVIZI SOCIALI, ASSICURAZIONE SANITARIA E VARIE NORMATIVE
20.1 Finanziamento a carattere sociale
Per quanto concerne i problemi di carattere sociale (Asili Nido - trasporti - Case ecc.) l'azienda si impegna ad aderire con un finanziamento di £. 3.000.000.= annuo, ad eventuali iniziative assunte da organi ed Enti Pubblici, istituzionalmente competenti a partire da quando tali iniziative avranno assunto reale consistenza e concreta operatività in armonia ed in accordo con le norme vigenti in materia.
ln applicazione di quanto sopra definito l'Azienda verserà la somma prevista in £. 3.000.000.= al Consorzio trasporti regolarmente costituito ed operante a termini in Cologno Monzese, dietro richiesta congiunta con le O.O.S.S., in caso ciò non si realizzasse entro il 31 dicembre di ogni anno, gli importi come sopra verranno accantonati e si cumuleranno con le erogazioni dell'anno successivo.
Qualora, come nel 1980, il contributo servizi sociali non fosse richiesto dagli enti pubblici a cui è finalizzato, su indicazione scritta della RSU, lo stesso verrà amministrato dal FAS che provvederà all'utilizzo per la finalità e con le modalità previste dai precedenti accordi.
20.2 Indennità in occasione della nascita di un figlio
A decorrere dalla firma del presente Contratto, l’Azienda riconoscerà ai lavoratori un importo una tantum di €1033 lorde in occasione della nascita d’ogni figlio/a o della loro adozione. Tale importo sarà erogato dall’azienda nel mese successivo la data della nascita o dell’avvenuta adozione.
20.3 Trasporto dipendenti
A decorrere dalla firma del presente Contratto, 01-07-2000 ai lavoratori disabili sarà riconosciuto il diritto al parcheggio dell’autovettura personale anche nel fabbricato mensa o, in alternativa, il trasporto ai locali mensa a cura dell’Azienda.
Entro il 1 gennaio 2001, l’Azienda istituirà per i lavoratori pendolari un servizio navetta che colleghi l’azienda alla sede della metropolitana (MM Gobba) con percorso e orari da definire congiuntamente.
Revisione orari e fermate pulmino aziendale: da effettuare RSU /Servizi entro giugno ’04
20.4 Parcheggio per cicli e motocicli
Entro il sesto mese dalla firma del presente accordo l’azienda predisporrà un adeguato parcheggio per cicli e motocicli, prevalentemente coperto.
Parcheggi moto/bici: ampliamento (non coperto)
Accesso carraio Buonarroti 21 per motociclisti: da normare entro giugno 2004.
20.5 Assicurazione Sanitaria
L’azienda stipulerà entro il 31/12/2004 una polizza di assistenza sanitaria in favore di tutti i dipendenti SIAE (Dirigenti esclusi), tenendo a proprio carico un premio annuale massimo di 200 € (riferito al singolo dipendente), ferma restando la facoltà del dipendente di inserire nella copertura assicurativa i famigliari assumendo a proprio carico l’onere del maggior premio. Le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa saranno quelle indicate nella proposta avanzata dalla RSU durante le negoziazioni contrattuali e saranno - preventivamente alla stipula - verificate con la RSU medesima.
20.6 Babysitteraggio
Entro il 31.12.2006 l’Azienda si impegna ad analizzare la realizzabilità di un progetto per l’assistenza ai figli in età scolare dei dipendenti nei periodi di chiusura delle scuole: ponti, vacanze estive ed invernali etc, in orari che evitino ai dipendenti l’impiego di ferie/permessi, definendone modalità, costi, limiti etc.
21. AMBIENTE E SALUTE
21.1. ASL
L'Azienda si dichiara disponibile ad esaminare una convenzione con il servizio di medicina del lavoro ASL in merito alle visite mediche obbligatorie previste dalla vigente legislazione.
Nel caso che il RSU sottoponga all'Azienda problemi relativi alla nocività ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e che non si raggiunga una soluzione soddisfacente per entrambi le parti verrà richiesto l'intervento di servizio di medicina del lavoro dell'ASL per le analisi e provvedimenti del caso.
L'Azienda farà in modo che vengano consegnati al singolo lavoratore i dati risultanti dagli esami effettuati, non appena tali dati si rendano disponibili e richiederà al medico di fabbrica una relazione statistica sui dati risultanti dagli esami, da inoltrare, in copia al RSU.
21.2. Sostanze nocive
La Ditta terrà informato l’ RSU sulla qualità e quantità delle sostanze che devono essere introdotte nei cicli di lavorazione e che sono considerate nocive e tossiche.
Informerà inoltre l’ RSU circa il/i nominativo/i delle Ditte incaricate dello smaltimento di dette sostanze.
Tali ditte devono essere debitamente autorizzate dalle componenti autorità.
La manipolazione di queste sostanze avrà sotto il diretto controllo di personale abilitato al loro uso a seguito di corsi specifici .
La Direzione Aziendale comunica che non esistono pozzi perdenti.
Le informazioni già previste dai precedenti accordi vengono integrate da una nota scritta.
21.3 Sostanze inquinanti
L'Azienda è attualmente impegnata nella ricerca di soluzioni tecniche adeguate per l'eliminazione dell'uso del freon dal proprio ciclo produttivo.
A tale scopo terrà informata la RSU sui tempi previsti per tale operazione.
21.4. Eliminazione trielina e informativa sostanze sgrassaggio
A livello aziendale verrà eliminato l'uso della trielina.
Limitatissime quantità della stessa verranno conservate in ambiente chiuso, e consegnate in occasione di eccezionali lavorazioni.
La D.A. ricercherà soluzioni alternative per la totale eliminazione della trielina anche per l'intestatura dei fili.
La D.A. comunicherà alla RSU la composizione chimica delle sostanze utilizzate per lo sgrassaggio.
La D.A. precisa che le lavorazioni all'interno della fabbrica sono eseguite tenuto conto delle norme di sicurezza vigenti in materia.
Le lavorazioni che si devono effettuare nel reparto saldature con la macchina ad onde, la macchina per lavaggio ad ultrasuoni, ecc., verranno eseguite a turno dal personale del reparto produzione.
L'esclusione da questa rotazione sarà preso in considerazione solo se supportata da idoneo certificato medico.
21.5 Visite mediche
Vengono programmate visite oculiste annuali per le persone che utilizzano come strumento di lavoro il microscopio.
Le schede delle visite mediche obbligatori sono a disposizione del personale che ne fa esplicita richiesta al medico di fabbrica, quando lo stesso e presente.
Le date di presenza del medico verranno esposte all'albo
21.6 Ambiente Officina
La Direzione effettuerà interventi di miglioramento dell'ambiente di lavoro dell'officina, in particolare:
- Sistemazione cappe
- Installazione vasca di sgrassaggio con aspirazione tramite cappe.
Premesso che attualmente si stanno facendo parecchie modifiche alle esistenti strutture al fine di migliorare i vari ambienti di lavoro la D.A. comunica che sono in corso i lavori di risistemazione dell'officina meccanica e che la loro conclusione è prevista entro l'autunno (1987). Entro tale termine si troverà anche una soluzione per il ricovero delle bombole ossiacetileniche, per la sistemazione della cappa aspirante e per le protezioni della macchina a saldare.
21.7 Lavorazioni sui videoterminali
A fronte di specifica richiesta, le lavoratrici in stato di gravidanza addette a mansioni che prevedano un utilizzo non saltuario dei videoterminali, saranno assegnate a nuove mansioni per un periodo corrispondente al loro stato.
21.8 Riscaldamento ed aspirazione
a) Nell'ambito della ristrutturazione prevista si cercherà di dare una migliore sistemazione, anche relativamente al condizionamento, a tutti quei reparti che attualmente presentano qualche criticità dal punto di vista ambientale.
Particolari situazioni di disagio ambientale, su segnalazione della RSU, verranno esaminate dalla Direzione per trovare le possibili soluzioni.
b) E' in fase di soluzione il potenziamento dell’impianto di aspirazione fumi nel reparto di saldatura schede.
21.9 Nuovi locali
Prima di effettuare la sistemazione di nuovi locali acquisiti, l’Azienda informerà l’RSU e ne esaminerà eventuali suggerimenti.
21.10 Miglioramento ambiente di lavoro
La Direzione si impegna ad effettuare i seguenti lavori al fine di migliorare l'ambiente di lavoro:
- Localizzazione di un ambiente riservato alla permanenza delle persone durante l'intervallo del mezzogiorno per quei reparti (Camere Bianche, ecc.) dove non è possibile stazionare durante l'intervallo stesso: entro l'estate 1995.
- Ristrutturazione dei W.C. al piano terra dell'area di Xxx X. Xxxxxxxxxx, 00, ricavando n. 6 vani bagno totali di cui uno attrezzato per disabili e 1 per le donne dotato di opportuno armadietto per i sanitari e idonea doccetta: entro estate 1995.
- Verrà recuperato uno spazio per il parcheggio di biciclette e moto nell'area di Xxx X.Xxxxxxxxxx 00. entro dic. 95.
21.11 Infermeria Aziendale
Localizzazione di un ambiente riservato ad infermeria nel complesso di Xxx X. Xxxxxxxxxx 00/00: entro l'estate 1995.
Si identificano su basi volontarie n°3 lavoratori/lavoratrici che seguiranno un corso di primo intervento sanitario. A tali lavoratori/lavoratrici le ore di corso frequentate e debitamente giustificate saranno normalmente retribuite e l'Azienda attingerà per il 50% dal monte ore previsto dall'Art. 29 disciplina generale .sez. III° del vigente CCNL.
Nell'ambito della ristrutturazione prevista a seguito della acquisizione delle nuove aree, verrà riservato ad uso infermeria un idoneo locale anche nel fabbricato di via Michelangelo n°26.
21.12 Inserimento lavorativo delle persone invalide
Le Aziende nell'ambito del sistema di informazione generale sulla situazione e sulle prospettive della occupazione forniranno al RSU precisazioni sul numero, collocazione e relative condizioni di lavoro degli invalidi in organico. I lavoratori con invalido a carico (bisognosi di assistenza continua) hanno diritto:
a) permessi la cui quantificazione e regolamentazione verrà rinviata alla contrattazione in sede aziendale;
b) a regime di orario flessibile.
I lavoratori affetti da:
- uremia cronica,
- talassemia ed emopatie sistematiche
- neoplasie
hanno diritto a regimi di orario flessibile.
I permessi e le agevolazioni di cui sopra verranno concessi previe esibizioni di opportuna documentazione e con modalità da concordare con le RSU.
21.13 Tutela dei tossicodipendenti
Nel quadro di intervento nel campo della prevenzione, tutela del rapporto di lavoro, riabilitazione e inserimento dei tossico dipendenti, si concorda:
a) la conservazione del posto di lavoro per i tossicodipendenti che accettano di inserirsi in progetti riabilitativi delle USSL o di Comunità terapeutiche.
Questa possibilità viene concessa una sola volta in occasione del primo inserimento in un progetto riabilitativo;
b) concessione di orari a tempo parziale e flessibili per i lavoratori tossicodipendenti inseriti in un programma di recupero;
c) la possibilità (limitata alla fase riabilitativa) di adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni preventivamente scelte congiuntamente dalla Direzione e dall’ RSU, che non mettano in pericolo la propria ed altrui incolumità e non siano contrastanti agli obiettivi di recupero e riabilitazione.
d) I genitori che hanno figli tossico-dipendenti potranno richiedere brevi permessi o brevi periodi di aspettativa non retribuiti a tutti gli effetti, per l'effettuazione di terapia di recupero per i figli.
Detti permessi verranno concessi dietro presentazione di adeguata documentazione.
21.14. Verbale annuale
A decorrere dalla firma del presente accordo, 01-07-2000 l’Azienda utilizzerà come modello di riferimento per la compilazione del verbale annuale, di cui alla Legge 626/94, il modello di verbale qui di seguito allegato al presente Contratto.
Le parti, nell’ambito di uno degli incontri mensili programmati, riesamineranno congiuntamente la popolazione degli addetti cui fare effettuare ogni anno una visita oculistica
21.15 Miglioramento temperatura aree aziendali
Piano di lavoro per il miglioramento della temperatura nelle varie aree aziendali con particolare attenzione alle aree Imballo (estate 2004) e Produzione (montaggio e assemblaggio ODU: 2005)
22. SALARIO
22.1 Mensilizzazione del salario
A partire dall'1-1-86 la retribuzione per i dipendenti operai sarà corrisposta sulla base di 165,65 ore mensili. Per il calcolo delle competenze si procederà detraendo dalle 165,65 h. le quote orarie relative ai permessi non retribuiti, scioperi o quanto non retribuibile e/o aggiungendo le quote orarie di straordinario, festività, recuperi ecc..
La corresponsione della retribuzione sarà sempre effettuata il g. 10 del mese successivo .
Niente è innovato ai fini dei trattamenti e/o competenze relative a malattie, infortuni, maternità, indennità di fine rapporto ecc..
L'Azienda nel saldo del mese di dicembre di ogni anno procederà ad effettuare il conguaglio tra le 165,65 h. mensili e le ore effettivamente retribuibili nell'anno in virtù del calendario annuo di lavoro.
22. 2 Corresponsione della retribuzione
l.'Azienda si impegna a versare ai dipendenti, a titolo di anticipo, con la paga del mese in corso, quanto di spettanza degli Enti Mutualistici (INAM, INAlL ecc.) per assenze dovute per malattia, maternità ed infortunio.
I dipendenti si impegnano a rendere all'Azienda gli assegni o i rimborsi in genere che dovessero pervenire loro direttamente dagli enti suddetti in merito a quanto sopra.
Viene abolito l'acconto paga provvedendo direttamente alla corresponsione del salario totale il giorno 10 (o il giorno prima se il 10 è festivo) del mese successivo a quello del periodo di paga.
Gli stipendi verranno erogati l 'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la retribuzione .
22.3 Pagamento della tredicesima mensilità
A decorrere dalla firma del presente Contratto, la tredicesima mensilità sarà erogata ai lavoratori entro il 15 dicembre d’ogni anno. Nel caso tale data sei un sabato oppure una domenica l’erogazione avverrà nel primo venerdì antecedente il 15 dicembre.
22.4 Criteri di erogazione degli aumenti di merito
Partendo dal mese di dicembre 2001, con riferimento anche a quanto disposto dalla legge n° 125 10/4/91, l’Azienda renderà noti ai Lavoratori i criteri su cui si effettuerà la valutazione dei dipendenti coinvolti dal sistema d’incentivazione aziendale.
23. MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI
23.1 III° elemento
Viene istituito un III° elemento per la costituzione del quale verranno utilizzati fino a concorrenza gli importi residuati assorbibili dopo l’applicazione dell’inquadramento unico e l’importo di £ 5.000.=.
Detto III° elemento viene fissato con la decorrenza 01-07-1974 nelle seguenti misure:
LIVELLO | RETRIBUZIONE |
1° | 10.000 (€ 5,16) |
2° | 10.500 (€ 5,42) |
3° | 11.000 (€ 5,68) |
4° | 12.000 (€ 6,20) |
5° | 13.500 (€ 6,97) |
5S | 15.500 (€ 8,00) |
6° | 17.500 (€ 9,03) |
7° | 19.500 (€ 10,07) |
23.2 Premio di produzione mensile
In sostituzione dell’attuale premio di anzianità in percentuale, che pertanto viene annullato a tutti gli effetti, di cui al precedente accordo del 06-09-1973, si conviene quanto segue.
A tutti i dipendenti a partire dall’01-10-1974 verrà accordato un premio di produzione mensile pari a £ 13.300. (€ 6,87)=.
Per i lavoratori appartenenti alla disciplina speciale parte I° del CCNL detta cifra verrà erogata per 173esimi e per ore retribuite.
23.3 Nuovo III° elemento
In sostituzione del III° elemento istituito il 21-12-1973 e del premio di produzione mensile del 05- 09-1974 viene concordata l’erogazione di un nuovo III° elemento risultante dalla somma dei due istituti salariali a partire dal 31-07-1980.
23.4 Ultimo III° elemento
A partire dall’01-01-1990 il III° elemento viene così modificato:
LIVELLO | RETRIBUZIONE |
1° | 254.000 (€ 131,18) |
2° | 254.000 (€ 131,18) |
3° | 296.000 (€ 152,87) |
4° | 333.000 (€ 171,98) |
5° | 393.000 (€ 202,96) |
5 bis | 439.000 (€ 226,72) |
5S | 439.000 (€226,72) |
6° | 495.000 (€ 255,64) |
6 bis | 495.000 (€255,64) |
7° | 564.000 (€ 291,28) |
8° | 640.000 (€ 330,53) |
24. PREMIO FERIALE
A decorrere dall’anno 1968, in occasione del ferragosto, la ditta corrisponderà una gratificazione di £. 17.500. (€ 9,03)= a ciascun dipendente.
Agli effetti della corresponsione di tale gratificazione, si terrà conto dei mesi di effettivo servizio prestato, intendendosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15gg.
Per tutto il personale la mancata presenza per infortunio sul lavoro per malattia professionale, per gli scioperi indetti dalle federazioni sindacali, non saranno considerate come assenze.
24.1 Vecchio premio feriale
L’attuale Premio Feriale di £ 1.809.000 (€ 934,27) e la parte fissa del salario variabile, pari a £
560.000 (€ 289,21) previsto dall’accordo precedente del 29-03-1993 insieme ad una quota di £
131.000 (€ 67,65) concordata con il presente accordo, formeranno il nuovo Premio Feriale che ammonterà pertanto a £ 2.500.000 (€ 1291,14) a persona e, per il 1995, sarà erogato il 20-07- 1995.
Per l’anno 1996 e successivi fino alla scadenza del presente accordo, l’erogazione di quanto sopra verrà effettuata come segue:
verrà distribuito nelle 13 mensilità (paghe o stipendi). L’importo mensile ammonta a £ 192.000 (€ 99,16)e sarà erogato sotto la voce “ex Premio Feriale”
25. SALARIO VARIABILE
Con riferimento a quanto disposto dall’articolo nove – disciplina generale- sezione terza del vigente CCNL, le parti, nell’ambito del presente contratto collettivo integrativo aziendale, hanno convenuto per il periodo 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2002, di istituire un premio di risultato PDR annuale, calcolato con riferimento al risultato conseguito nella realizzazione di un programma, concordato i cui obiettivi sono specificati in seguito.
Gli importi del suddetto PDR, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni che compongono il PDR sono stati congiuntamente definiti dalle parti nel corso del confronto.
L’entità dell’erogazione del PDR non potrà essere individuata a priori ancorché, in ragione delle soglie d’ingresso che danno titolo, nei diversi parametri presi a riferimento per congegnare il PDR, al pagamento di una parte del premio, le parti considerano plausibile la possibilità che in ogni caso una certa quantità di salario sia riconosciuta ai lavoratori nell’ambito del periodo di vigenza del presente accordo.
Per individuare l’entità degli importi de PDR nei prossimi anni, si sommeranno i risultati conseguiti nei singoli parametri presi a riferimento per la strutturazione del PDR.
Tali importi, saranno quindi calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla RSU entro il mese di luglio dell’anno successivo a quelli cui si riferiscono i risultati
Allo scopo di monitorare con sistematicità l’andamento dei parametri che compongono il PDR, le parti decidono inoltre di incontrarsi a questo scopo con periodicità trimestrale.
IL PDR come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno d’erogazione, poiché il riferimento ai risultati conseguiti nell’anno precedente è assunto dalle parti come parametro utile per individuarne l’ammontare.
Il PDR, inciderà sul trattamento di fine rapporto e sarà, inoltre erogato, al personale neo assunto in ratei mensili a decorrere dalla data d’assunzione.
Le Parti concordano, che il Premio di Risultato (ex “Salario Variabile”) sia strutturato ed erogato con le seguenti modalità nel periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Aziendale, restando inteso che la materia complessiva sarà oggetto di ricontrattazione nel prossimo Contratto Integrativo Aziendale.
25.1 Importo
Consolidamento di € 1272,00 (media dei premi di risultato erogati durante l’ultima vigenza contrattuale) nel salario, con erogazione su 13 mensilità con modalità analoghe a quelle dell’ex premio feriale (ex Lit. 192.000 - € 99,16): a partire dall’ 1/1/2005
PDR: per il 2004 (erogazione luglio 2004): importo forfetario di € 1.500,00. Nuovo PDR:
Fermo restando quanto previsto all’art. 10 del precedente CCIA 2000, per quanto applicabile, si concordano i seguenti nuovi parametri:
Base dati per indici: esercizi 2004 2005 2006
Erogazione: luglio 2005, luglio 2006, luglio 2007 Importo base: € 700,00
Indici e parametri numerici: quelli precedenti ad eccezione della tabella Utile/Fatturato che si modifica come segue e della revisione degli indici di qualità di cui all’allegato 2 :
Una Tantum: € 1.500,00 erogabili in tre tranches:
• luglio 2004 : 700,00 €
• luglio 2005 : 400,00 €
• luglio 2006 : 400,00 €
Resta inteso che la tranche salariale che verrà erogata nel dicembre 2004 ai sensi del CCNL 7.5.2003 non verrà considerata dall’Azienda come un anticipo su futuri contratti nazionali.
25.2 Indici
Parametrazione dell’importo base 2000, 2001 e 2002 sulla scorta dei seguenti indici, la cui definizione in dettaglio è riportata nell’Allegato C al presente Contratto:
Indice di redditività, peso 33% Indice sistema di qualità, peso 34%
Indice di puntualità consegne, peso 33%
25.3 Erogazione
Erogazione al 15 luglio dell’anno seguente (esempio: 15.7.2001 per il PdR anno 2000).
25.4 Premio di risultato dettato dagli indici (ALLEGATO C )
25.4.1 Indice utile su fatturato Peso: 33%
Definizione: rapporto percentuale tra U = utile lordo prima delle imposte (voce del Conto Economico) e F = fatturato (ricavi delle vendite, voce del Conto Economico)
Fasce: Utile/Fatturato
% incremento U/F | Percentuale PdR |
< 5% | 0 |
5% - < 8% | 60% |
8% - < 9% | 80% |
9% – < 10% | 90% |
10 % - < 15% | 100% |
15% - < 20% | 115% |
20% | 125% |
25.4.2 Indice sistema di qualità Peso: 34%
1. PREMESSA
La metodologia utilizzata riprende ed attualizza quella utilizzata per il precedente Contratto Interno in data luglio 2000.
Il principio generale alla base della definizione di un INDICE DI QUALITA’ da utilizzarsi in sede di determinazione dell’importo del Premio di Risultato rimane immutato.
L’INDICE è riferito non solo alla qualità del prodotto SIAE ma anche alla qualità dell’ORGANIZZAZIONE ed alla sua capacità di soddisfare le richieste di qualità del Cliente.
In concreto l’INDICE tiene conto:
• della qualità che il Cliente percepisce (quindi AFFIDABILITA’ dei nostri apparati)
• di quanto siamo capaci di intercettare i difetti del prodotto in fabbrica (quindi DIFETTOSITA’
residua al COLLAUDO FINALE)
• di quanto siamo capaci di MIGLIORARE il nostro SISTEMA QUALITA’ (quindi capacità di concretizzare le azioni correttive)
I criteri operativi per la determinazione degli indicatori sono stati adeguati in funzione dell’evoluzione delle famiglie di prodotto.
QSAFF | QSDIF | QSSQ |
AFFIDABILITA’ APPARATI IN CAMPO | DIFETTOSITA’ AL COLLAUDO FINALE | MIGLIORAMEN TO SISTEMA QUALITA’ |
30 % del totale relativo alla | 40 % del totale relativo | 30% del totale relativo |
La quota variabile del salario relativa alla ‘Qualità’ viene così ripartita con riferimento alle tre voci di cui sopra:
ASSOCIATA A:
QUALITA’ | alla QUALITA’ | alla QUALITA’ |
2. AFFIDABILITA’ DEGLI APPARATI
L’affidabilità degli apparati è il risultato finale di un corretto processo di progettazione, ingegnerizzazione, produzione in senso stretto nonchè dell’adeguata progettazione e realizzazione delle soluzioni impiantistiche.
Il tasso di guasto annuale (AFR – annual failure rate) degli apparati in campo è l’indicatore scelto e preferito al classico MTBF: è di immediata comprensione e soprattutto prescinde da stime delle vite operative degli apparati.
Il tasso di guasto è definito come rapporto tra il numero di guasti confermati in campo in un certo periodo e la base installata media in quello stesso periodo.
I tabella che segue sono riportati, per le tre linee di prodotto:
a) i valori consolidati del tasso guasto negli anni 2001-2003
b) gli obiettivi per il periodo 2004-2006
TABELLA I
XXXXX DI GUASTO APPARATI IN CAMPO
PRODOT TO | VALORI CONSOLIDATI IN PASSATO | OBIETTIVI (OBJAFR) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
PDH-EL | 2,92 | 2,42 | 1,95 | 1,90 | 1,80 | -- |
SDH-US | -- | 12,3 | 4,7 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
PDH-AL | -- | -- | -- | -- | 2,00 | 1,80 |
Il valore di AFR consuntivato annualmente per ciascuna linea di prodotto è confrontato con il rispettivo target: in funzione dello scostamento dal target è determinata la corrispondente percentuale della quota assegnata secondo TABELLA II.
TABELLA II
AFR A CONSUNTIVO | % della QUOTA ASSEGNATA (Q) |
AFR inferiore OBJAFR +20% | 120% |
AFR compresa tra OBJAFR +20% ed OBJAFR -5% | 100% |
AFR compresa tra OBJAFR -5% ed OBJAFR -15% | 80% |
AFR compresa tra OBJAFR -15% ed OBJAFR -30% | 40% |
AFR compresa tra OBJAFR -30% ed OBJAFR -50% | 20% |
AFR superiore a OBJAFR -50% | 0 |
Si ottengono pertanto tre valori di Q per le tre linee di prodotto:
QEL QUS QAL
I tre valori vengono mediati con media ‘pesata’ in funzione del numero di unità in campo per ciascuna linea di prodotto:
Q = QEL × NEL
+ QUS
× NUS
+ QAL × NAL
TOT
dove:
NEL
+ NUS
+ NAL
NEL = numero unità in campo serie EL a fine anno NUS = numero unità in campo serie US a fine anno NAL = numero unità in campo serie AL a fine anno
QTOT rappresenta la percentuale di QSAFF assegnata.
2. DIFETTOSITA’ AL COLLAUDO FINALE
Una bassa difettosità al Collaudo Finale è indice di un processo sotto controllo e quindi di un’organizzazione della produzione che ha saputo ben strutturarsi anche introducendo opportuni controlli nelle fasi più a monte del processo stesso.
L’indicatore è un valore cumulativo per le tre linee di prodotto, definito come
D = DFIN
NF
FINALE
FIN
dove:
DFIN = numero di unità difettose al collaudo finale (EL+US+AL)
NFFIN = numero unità (EL + US + AL) collaudate al ‘finale’
In TABELLA III sono definiti:
• consuntivo 2003 (per la sola serie EL)
• obiettivi per il periodo 2004-2006 (per EWL + US + AL)
TABELLA III
CONSUNTI VO 2003 (solo EL) | OBIETTIVI (OBJFIN) | ||
2004 | 2005 | 2006 | |
7,6% | 9 % | 8 % | 7 % |
Il valore DFINALE viene confrontato con l’obiettivo per l’anno (OBJDIF) ed la quota di QSDIF come da TABELLA IV:
TABELLA IV
DFINALE A CONSUNTIVO | QUOTA ASSEGNATA |
DIF inferiore OBJDIF -20% | 120% di QSDIF |
DIF compresa tra OBJDIF -20% ed OBJDIF +5% | 100% di QSDIF |
DIF compresa tra OBJDIF +5% ed OBJDIF +15% | 80% di QSDIF |
DIF compresa tra OBJDIF +15% ed OBJDIF +30% | 40% di QSDIF |
DIF compresa tra OBJDIF +30% ed OBJDIF +50% | 20% di QSDIF |
DIF superiore a OBJDIF +50% | 0 |
3. MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITA’
La Qualità Totale è il risultato di un processo di progressiva ottimizzazione di procedure operative e modalità organizzative che deve vedere nell’Assicurazione Qualità l’Ente di guida/controllo, ma come protagonisti ed elementi propulsori i reparti ai quali è demandato il compito di attuare i necessari interventi correttivi, nell’ottica del ‘continuo miglioramento’.
Questo indicatore si fonda sull’ipotesi di target medio di tre mesi per la ‘chiusura’ delle azioni correttive assegnate nel corso delle Visite Ispettive Interne a cura di AQ.
Operativamente l’indicatore è calcolato nel seguente modo:
Sono dati:
NAS = numero di azioni correttive assegnate nell’anno a fronte delle Visite Ispettive Interne pianificate ed eseguite da Assicurazione Qualità
NCH = numero delle azioni correttive ‘chiuse’ entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Il rapporto NCH / NAS viene confrontato con l’obiettivo dell’ 80% ed assegnata la quota di QSSQ
come da tabella che segue:
TABELLA V
valore NCH / NAS calcolato | QUOTA ASSEGNATA |
> 90% | 120% di QSSQ |
dal 75% all’ 90% | 100% di QSSQ |
dal 65% al 75% | 80% di QSSQ |
dal 50% al 65% | 40% di QSSQ |
< 50% | 0 |
6. RAPPORTO TRIMESTRALE
A cura di Assicurazione Qualità, viene emesso ogni tre mesi un rapporto con i valori trimestrali degli indicatori.
25.4.3 Indice puntualità consegne Peso: 33% complessivo
Definizioni:
Puntualità consegne: rapporto percentuale tra Op = n. ordini consegnati entro la data concordata e Ot = n. ordini totali dell’anno.
Per Op verranno presi a riferimento gli ordini con data di consegna concordata tra l’1.1 e il 31.12 di ogni anno; per Ot verranno presi a riferimento gli ordini della categoria Op consegnati entro la data concordata (cioè quella confermata da SIAE) più 7 giorni di franchigia.
Fasce:
Op / Ot | percentuale PdR |
>90% | 120% |
> 85% ÷ < 90% | 110% |
> 80% ÷ < 85% | 100% |
> 70% ÷ < 80% | 75% |
> 60% ÷ < 70% | 60% |
<60% | 0% |
26. ACCONTI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
Criteri applicativi della legge 297-29-5-82 art. 1 comma 11 "Anticipazione del 70% del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa di abitazione".
26.1 Acquisto effettuato tra privati o da società non cooperative
Dietro preavviso di almeno 1 mese ed allegando alla richiesta copia del compromesso, se esiste, agli aventi diritto la direzione si impegna a consegnare l'assegno dell'anticipazione per il giorno in cui viene firmato il rogito.
Una copia del rogito deve essere consegnata alla Direzione nel più breve tempo possibile.
26.2 Acquisto effettuato da una cooperativa
Gli aventi diritto potranno ottenere l’anticipazione dietro presentazione dell'atto notarile "Scrittura preliminare di assegnazione", da cui risulti la qualifica di socio, l'assegnazione dell'appartamento e piano dei pagamenti.
26.3 Permuta tra privati o con società non cooperative
Nel caso di comprovata necessità del cambio del proprio alloggio, potrà essere seguita la prassi di cui al punto 1), con in più l'obbligo di portare l'atto di vendita.
26.4 Vendita proprio alloggio ed acquisto da società cooperative
Nel caso di comprovata necessità del cambio del proprio alloggio potrà essere seguita la prassi di cui al punto 2), con in più l'obbligo di portare I'atto di vendita.
26.5 Atti occorrenti
In aggiunta ai documenti sopra elencati devono essere prodotti in ogni caso:
- Atto notarile di acquisto o rogito quando se ne viene in possesso.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che è la 1° casa di abitazione in caso di 1° acquisto o attestante la comprovata necessità del cambio di alloggio nel caso di permuta.
- Fotocopia della ricevuta di versamento delle rate pagate.
26.6 Ammontare dell’ anticipazione
La somma che verrà erogata si intende correlata alla effettiva necessità risultante dagli atti sopra elencati e la massima misura sarà del 70% dell'importo maturato come indennità di fine rapporto all'atto della richiesta.
26.7 Aventi diritto
Gli aventi diritto a quanto sopra sono quei dipendenti che hanno maturato gli 8 anni di anzianità ed il numero massimo è quello previsto dalla legge.
26.8 Priorità
Le richieste saranno soddisfatte in ordine cronologico secondo le date di presentazione e tenuto conto dell'effettiva documentazione presentata.
26.9 Patti individuali
Per coloro che intendono ottenere l'anticipazione come previsto ai punti 2 e 1 del presente accordo viene precisato quanto segue:
"L'anticipazione viene concessa anche indipendentemente dall'atto notarile di acquisto (rogito) purchè tra Azienda e dipendente sia convenuto per iscritto con uno specifico patto e con l'esplicito riferimento al comma 11 dell'art. 1 della Legge 297, che si intende costituire un trattamento di miglior favore individuale rispetto a quanto previsto dalla legge e che pertanto il dipendente manleva l'azienda da ogni e qualsivoglia responsabilità,in particolare nei confronti degli aventi causa (eredi)".
26.10 Ristrutturazioni
L'anticipo del TFR verrà erogato inoltre nel caso di interventi di ristrutturazione sulla casa di abitazione di proprietà del lavoratore, dietro presentazione della fattura relativa ai lavori svolti.
Anche in taLe caso occorre la dichiarazione che è l'unica casa di abitazione e l'anticipo verrà erogato solo se esiste disponibilità sulla quota dei dipendenti previsti dalla legge e dietro presentazione della regolare concessione edilizia comunale.
26.11 Motivi sanitari
A decorrere dalla firma del presente Contratto, ai lavoratori sarà data l’opportunità di fruire dell’ anticipazione del TFR per motivi sanitari, così come definiti dall’art. 1 Legge 297/82 (“spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalla competente struttura pubblica”) una seconda volta in costanza di rapporto di lavoro, nel limite d’importo fissato dalle norme vigenti e con le modalità di trattamento di miglior favore individuale precisate dall’art. 11 della citata Legge 297/82.
26.12 Accedere una seconda volta al TFR
Viene concessa l’opportunità di accedere al TFR una seconda volta con gli stessi criteri della prima.
ADDENDUM ALLEGATO 2
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 25 GIUGNO 2004
1. Oggetto:
Questo documento stabilisce i criteri di calcolo della DIFETTOSITA’ AL COLLAUDO FINALE per l’ANNO 2006 in deroga a quanto già definito nell’ ALLEGATO 2 all’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 25 GIUGNO 2004
2. Procedura di calcolo
Sono oggetto di rilevazione ed entrano nel calcolo dell’indicatore i dati di collaudo finale delle seguenti famiglie di prodotti:
• PDH-AL
• PDH-ALC
• SDH-US
• SDH-ALS
Viene considerato ‘difetto’ ciò che è registrato come tale nel sistema di rilevazione GEDI dai centri di collaudo finale con l’esclusione di:
❑ unità non confermate guaste
❑ SISTEMATICITA’ secondo la definizione di paragrafo 2.1.
2.1 - Sistematicita’
Ogni difettosità (di componentistica o di processo) che si manifesta nello stesso modo, sugli stessi oggetti ed in maniera rigorosamente ripetitiva è considerata avere carattere di sistematicità.
Se il numero di difetti relativi ad una sistematicità supera il 2% delle unità collaudate, tale difettosità non viene considerata ai fini dal calcolo dell’indicatore.
Le sistematicità vengono valutate ogni trimestre e separatamente per ciascuna delle 4 linee di prodotto.
Esempio: in un trimestre vengono collaudate 4000 radio AL. In 110 casi viene registrato un problema (sempre quello) di taratura. 110 difetti sono il 2.75% delle unità collaudate. Sussiste quindi il requisito perché possa essere considerato una sistematicità. I 110 difetti NON vengono quindi considerati.
3. Indicatore difettosita’ al collaudo finale
L’indicatore globale di difettosità al Collaudo Finale viene calcolato, come sempre, come media pesata delle difettosità delle quattro linee di prodotto considerate. (‘pesata’ rispetto al totale delle unità collaudate nel periodo).
4. Target
Il TARGET 2006 dell’indicatore globale di difettosità al Collaudo Finale è posto = 14%.
Per l’assegnazione della quota percentuale vale quanto già specificato nell’accordo 25/06/2004.
5. Reportistica
A cura di Assicurazione Qualità viene reso disponibile, su base trimestrale, un report che specifica, per ogni linea di prodotto:
• unità collaudate
• totale difetti, esclusi quelli non confermati
• totale difetti classificati come ‘sistematicità’
nonché il valore dell’indicatore globale calcolato come sopra riportato.