Common use of DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI Clause in Contracts

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. ● La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile; ● La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie; ● La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; ● La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie; ● gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante. ● Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. ● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. ● Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettagli.

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DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. ● La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile; ● La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie; ● La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; ● La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie; ● gli Gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante. ● Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. ● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. ● Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettagli.

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DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente dell’Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile; La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie; La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie; ● gli • Gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione contraddizio ne con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi qualsia si altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati Ass icurati della presente polizza. L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettagli. • Clausola Covid19 La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

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DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: 1. la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni; 2. l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di La Società Compagnia e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso; 3. tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere; abuso di alcoolici o psicofarmaci nonchè dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; 4. La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo prestata l'assistenza o da colpa grave del Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’artconseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; 5. 1900, comma 1°, del Codice Civile; ● qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni,La Società Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, ; 6. ogni diritto nei confronti di La Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.; 7. il diritto alle assistenze fornite La Compagnia decade qualora l'Assicurato non usufruisca abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro; 8. a parziale deroga di una o più prestazioni e/o garanzie; ● La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Esterequanto previsto all'art. 1910 del C.C., caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; ● La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione all'Assicurato che godesse di prestazioni qualoraanaloghe alle presenti, oggettivamente o anche a giudizio titolo di mero risarcimento, in forza dei propri medicicontratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente La Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le stesse risultino non necessarie; ● gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativapresenti prestazioni saranno operanti, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione; 9. per qualsiasi richiesta di salute dell'Assicuratoinformazione, resta lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a La Compagnia , restando inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curantela Banca è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione; 10. ● Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana; 11. per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. ● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. ● Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettaglilegge.

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