Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato deve: 1) fare quanto è possibile per evitare o dimi- nuire il danno; 2) comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di ac- cadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avve- nimento o dal momento in cui ne sono venu- ti a conoscenza; 3) anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società. Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1) e 2) del presente articolo, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 Codice Civile Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve: 1) trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le mo- difiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; 3) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; 4) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione com- provante le caratteristiche costruttive dell’Abitazione (Antisismica, Tradizionale, in Muratura).
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Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato deve:
1) devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o dimi- nuire di- minuire il danno;
2) ; • comunicare per iscritto all’Agenzia all’agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di ac- cadimento accadimento e l’importo approssimativo appros- simativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avve- nimento dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venu- ti venuti a conoscenza;
3) ; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione Dire- zione della Società, in caso di sinistro grave. Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1) e 2) del presente articolo, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 Codice Civile Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
2) ; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del dannodanno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le mo- difiche modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
3) ; • mettere a disposizione della Società e del perito pe- rito incaricato ogni documento utile e ogni altro al- tro elemento che possa comprovare il danno;
4) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la documentazione com- provante le caratteristiche costruttive dell’Abitazione (Antisismicalegge lo consente, Tradizionalela pro- cedura di ammortamento, in Muratura)caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
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Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato deve:
1) devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o dimi- nuire di- minuire il danno;
2) ; • comunicare per iscritto all’Agenzia all’agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di ac- cadimento accadimento e l’importo approssimativo appros- simativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avve- nimento dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venu- ti venuti a conoscenza;
3) ; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione Dire- zione della Società, in caso di sinistro grave. Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1) e 2) del presente articolo, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 Codice Civile Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
2) ; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del dannodanno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le mo- difiche modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
3) ; • mettere a disposizione della Società e del perito delpe- rito incaricato ogni documento utile e ogni altro al- tro elemento che possa comprovare il danno;
4) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la documentazione com- provante le caratteristiche costruttive dell’Abitazione (Antisismicalegge lo consente, Tradizionalela pro- cedura di ammortamento, in Muratura)caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
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Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato deve:
1) devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o dimi- nuire di- minuire il danno;
2) ; • comunicare per iscritto all’Agenzia all’agenzia alla qua- le è assegnata la polizza assegnato il Contratto o alla Direzione della Società, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di ac- cadimento accadimento e l’importo approssimativo ap- prossimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avve- nimento dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venu- ti venuti a conoscenza;
3) ; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta scritta, con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail mail, diretta all’Agen- zia all’agenzia alla quale è assegnata la polizza assegnato il Contratto o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave. Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1) e 2) del presente articolo, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 Codice Civile Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
2) ; • inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del dannodanno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le mo- difiche modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
3) ; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
4) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la documentazione com- provante le caratteristiche costruttive dell’Abitazione (Antisismicalegge lo consente, Tradizionalela pro- cedura di ammortamento, in Muratura)caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
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