Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guari- gione avvenuta. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa dal Contraente, dall'Assicurato o da altro soggetto per conto dei medesimi, entro tre 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civilepossibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guari- gione guarigione avvenuta. L’Assicurato, L’Assicurato o i suoi familiari od aventi dirittofamiliari, devono consentire all’Impresa alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere esserne dato immediato avviso all’Impresaalla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati certificati medici, sino a guari- gione avvenuta. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guari- gione guarigione avvenuta. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere esserne dato immediato avviso all’Impresaalla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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