Common use of Denuncia Clause in Contracts

Denuncia. Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa. In caso di esercizio dell’opzione cedola, il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo, Prodotto D’investimento Assicurativo, Prodotto D’investimento Assicurativo

Denuncia. Al fine La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di ottenere uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il pagamento o prima del 30 giugno dell’anno di calendario successivo al quinto anno dalla data di entrata in vigore della prestazione assicurativa o del valore Convenzione. In questo caso, la Convenzione cesserà di riscattoavere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari debitamente autorizzati a verificare l'obbligo di pagamento tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice copia a Vienna, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italianainglese, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresaciascun testo facente ugualmente fede. In caso di esercizio dell’opzione cedoladivergenza nell’interpretazione, prevarrà il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare testo inglese. Per la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete Repubblica d’Austria: Dr. Xxxxxx Xxxx Per la Repubblica di vendita. In tal casoSan Marino: Dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx All’atto della firma della Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimiSan Marino, i loro dati anagraficisottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server. 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il grado di parentela e capacità d’agirerisarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapaceapplicazione della presente disposizione, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse tenuto debito conto degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, eccobblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europea.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.

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Samples: Tax Convention, Tax Convention

Denuncia. Al 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ottenere ogni anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle somme attribuite omesse in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto15 novembre 1979 in duplice esemplare originale, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresaspagnola e francese, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (prevalendo quest'ultimo in caso di Riscatto contestazione. Per il Governo della Repubblica italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Per il Governo della Repubblica xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione. 1. Per quanto concerne il paragrafo 3 a) dell'articolo 2: le disposizioni di detto articolo si applicano inoltre, per quanto concerne le imprese di cui all'articolo 8, a qualsiasi imposta, contributo o diritto di esercizio dell’opzione cedolalicenza che gravino l'esercizio di attività aventi fini di lucro nei territori della capitale federale e nei territori argentini sottoposti alla giurisdizione nazionale. Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia per tutti gli anni fiscali non ancora prescritti. 2. Per quanto concerne il paragrafo 3 b) o dai Beneficiari (dell'articolo 2: resta inteso che se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 24. 3. Per quanto concerne l'articolo 5, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non consideri, nelle Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni che saranno firmate successivamente alla data della firma della presente Convenzione, come stabile organizzazione una sede fissa di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro affari utilizzata ai soli fini di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante acquistare merci per l'impresa. La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa. In caso di esercizio dell’opzione cedolaBelgio, il Contraente può modificare Canada e la Spagna. 4. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per “spese sostenute per gli estremi scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione. 5. Per quanto concerne l'articolo 7, resta inteso che, qualora un residente dell'Italia possegga una stabile organizzazione nella Repubblica argentina, l'imposta argentina sugli utili di tale stabile organizzazione, sia che colpisca la stabile organizzazione in quanto tale, od il predetto residente, ovvero l'uno e l'altra, non eccederà l'imposta che, in conformità alla legislazione argentina, è applicabile agli utili di una società domiciliata nella Repubblica argentina, aumentati del conto corrente su quindici per cento (15%) degli utili stessi calcolati successivamente alla deduzione dell'imposta sopra menzionata. 6. Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui accreditare l'Argentina non comprenda, nelle Convenzioni per eliminare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa doppia imposizione che essa firmerà a decorrere dalla firma della presente Convenzione, nella nozione di “canone” prevista nel paragrafo 3 del detto articolo, i lavori collegati allo studio o alla rete di venditaricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedure industriali, commerciali o amministrative. In tal casoLa presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con l'Austria, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione Belgio e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne Finlandia. 7. Con riferimento: a) all'articolo 13: gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili impiegati direttamente nell'attività specifica di trasporto internazionale sono imponibili soltanto nello Stati contraenti nel quale è l’ultimo da ritenersi valido e non situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di trasporto internazionale proprietaria di tali beni; b) all'articolo 23: il patrimonio di un'impresa di trasporto internazionale impiegato direttamente nella specifica attività della stessa è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agireimponibile soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutivaNonostante le disposizioni dell'articolo 30, la copia dell’atto presente clausola avrà efficacia in Argentina per gli anni fiscali non ancora prescritti. 8. Con riferimento all'articolo 25, resta inteso che le disposizioni della legislazione argentina in vigore al momento della firma del presente Protocollo, relative alla imposizione di notorietà redatto dinanzi una stabile organizzazione che un'impresa italiana possegga in Argentina, non sono meno favorevoli delle disposizioni relative all'imposizione applicabile alle imprese argentine che svolgono le medesime attività. 9. Con riferimento al Notaio o presso il Tribunale. • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazioneparagrafo 5 dell'articolo 25, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso resta inteso che l'imposta sulle rimesse di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno utili prevista dalla legislazione argentina sugli investimenti esteri non fa parte integrante della presente Convenzione fintanto che i cittadini italiani non residenti della Repubblica argentina ricevono lo stesso trattamento, ai fini della legge sopra menzionata, dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di cittadini argentini residenti fuori del territorio di quest'ultimo Paese. 10. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che l'attivazione della Repubblica Italianaprocedura amichevole non è alternativa alla procedura contenziosa nazionale, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovrannova, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione. 11. Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo cui le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, di richiesta comune accordo, stabilire procedure diverse per l'applicazione delle Autorità Competentiriduzioni o esenzioni d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione. 12. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legaliLa disposizione prevista al paragrafo 2 b), una volta cessata l’esigenza secondo capoverso, dell'articolo 12 non si applica alle pellicole cinematografiche e alle opere registrate per la televisione, purché queste siano di trattenerliproduzione italiana.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. Al La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ottenere ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento al più tardi il pagamento 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia della prestazione assicurativa o Convenzione; b) alle altre imposte pagate per periodi fiscali che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. Fatto in duplice esemplare a Rabat, il 31 marzo 1993, nelle lingue francese e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo del valore di riscattoRegno del Marocco: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 3 [RU 1973 1511] Il Delegato agli accordi commerciali Rabat, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana31 marzo 1993 Sua Eccellenza Signor Xxxxxxx Xxxxxxx Ministro delle finanze Rabat Signor Ministro, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso Con riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata aConvenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata in data odierna, La informo che il Consiglio federale svizzero, con decisione del 7 marzo 1977, ha definito nei termini seguenti la politica svizzera in materia di scambio d’informazioni: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx XxxxxPer la Svizzera, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta lo scopo d’una convenzione di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte doppia imposizione consiste nell’evitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie – può per la regolare applicazione di una convenzione e per impedire l’uso senza causa legittima della stessa possono già essere formulata utilizzando scambiate nell’ambito delle disposizioni convenzio- nali esistenti sulla procedura amichevole, sulla riduzione delle imposte trattenute alla fonte, ecc. Da parte svizzera, una disposizione speciale sullo scambio di informazioni è super- flua giacché una clausola esplicita potrebbe infatti prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione di doppia imposizione tra la modulistica disponibile presso Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco, unicamente lo scambio delle informazioni necessarie ad un’applicazione regolare e atte ad impedire l’uso senza causa legittima della Con- venzione di doppia imposizione conclusa tra la rete di vendita dell’ImpresaConfederazione Svizzera e il Regno del Marocco. In caso di esercizio dell’opzione cedolaColgo l’occasione per rinnovarLe, il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimiSignor Ministro, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto sensi della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, eccmia più alta stima.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. Al fine La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto, per via diplomatica, entro il 30 giugno di ottenere ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso la Convenzione cesserà di avere effetto: a) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Vienna il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti 29 giugno 1981 in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione duplice esemplare in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà e tedesca, entrambi i testi aventi eguale valore. Per la Repubblica italiana XXXXXX XXXXXXXXX Per la Repubblica austriaca XXXXX All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso: a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere consegnata presso l’Agenzia istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta; b) che ha l'imposta austriaca sul patrimonio prelevata in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresaconformità alla Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, facendo espresso eventualmente istituita in Italia, con le modalità stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 23; c) che, con riferimento al paragrafo 1, dell'articolo 25, l'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata, se legalmente possibile, laddove la controversia concerne un'imposizione non conforme alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxxpresente Convenzione; d) che la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle Autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originalecomune accordo, sottoscritta dal Contraente (in caso procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione; e) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 29, le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del paragrafo 3 dell'articolo 22 saranno applicabili con riferimento, rispettivamente, ai redditi realizzati ed al patrimonio mobiliare posseduto dalle imprese di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità navigazione marittima ed aerea di ciascuno di essi riportante firma visibiledegli Stati contraenti nei periodi d'imposta che iniziano il, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa. In caso di esercizio dell’opzione cedolao successivamente al, il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc1964.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.

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Denuncia. Al La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari ciascun anno solare a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresavigore. In caso di esercizio dell’opzione cedola, il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal questo caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata la Convenzione cesserà di applicarsi: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sui redditi pagati o accreditati a partire decorrere dal 1° gennaio immediatamente dell'anno solare successivo alla data di ricevimento a quello della suddetta comunicazionedenuncia; b) alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giornidecorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile Fatta a Quito, il 23 maggio 1984, in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morteduplice esemplare originale, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimilingua spagnola ed italiana, i loro dati anagrafici, due testi facenti egualmente fede. Per il grado Governo della Repubblica dell'Ecuador Il Ministro degli affari esteri – Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana l'Ambasciatore d'Italia – Xxxxxxxxxx Xxxx All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di parentela imposte sul reddito e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione sul patrimonio e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentariper prevenire le evasioni fiscali, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. • copia del documento attestante l'esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione, qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente. Qualora il Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.)Convenzione. Resta inteso che: a) con riferimento al termine «residente» utilizzato nella presente Convenzione, l’Impresa detto termine, per quanto concerne la Repubblica dell'Ecuador, è sinonimo di «domiciliato»; b) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, se nel futuro sarà introdotta nella Repubblica italiana un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si riserva applicherà anche a detta nuova imposta, e la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legalidoppia imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni dell'articolo 24; c) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione; d) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui la procedura amichevole non è in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare alternativa con la procedura contenziosa nazionale che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovrannova, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa a seguito preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione; e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di richiesta stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legalilimitazioni d'imposta previste dalla Convenzione; f) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alle Ferrovie dello Stato italiano (FFSS), una volta cessata l’esigenza all'Amministrazione italiana delle poste e telecomunicazioni (PPTT), all'Istituto italiano per il commercio con l'estero (ICE) e all'Ente italiano per il turismo (ENIT), rientrano nell'ambito di trattenerliapplicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche, e, per conseguenza, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.

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