Deposito provvisorio. 1. In condizioni contingibili ed urgenti il Responsabile del Servizio cimiteriale può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo. 2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita: a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato; b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari. 3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati. 4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo. 5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune. 6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva , i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.
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Samples: Regolamento Comunale Per I Servizi Di Polizia Mortuaria E La Gestione Dei Cimiteri Comunali
Deposito provvisorio. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo disponibile, e previo pagamento del relativo canone di concessione previsto dal vigente tariffario. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
1. In condizioni contingibili ed urgenti il Responsabile del Servizio cimiteriale può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei per feretri estumulati da sepolcri familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
c) nel caso debbano ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino ripristino;
2. per feretri in attesa di tombe private e/o colombari.
3essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso. La durata della concessione provvisoria è fissata dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei lavori e perché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Il responsabile canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura. Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei servizi cimiteriali fisserà lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la durata inumazione della salme in campo comune. Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti. I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, o di urne cinerarie, estumulate da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate gratuitamente nei locali del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione cimitero fino alla ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, comunque per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva , i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.
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Deposito provvisorio. 1. In condizioni contingibili A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed urgenti il Responsabile illimitata disponibilità del Servizio cimiteriale può disporre la tumulazione provvisoria comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone periodico, infruttifero, stabilito in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolotariffa.
2. Il feretro deve avere tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi concessione della conservazione in deposito provvisorio è consentitaammessa limitatamente ai seguenti casi:
a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione a. per coloro che hanno richiesto o richiedono contestualmente l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
c) nel caso debbano essere effettuati b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.sepolcri privati;
3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
d. quando sia in corso una controversia sul diritto di disposizione delle spoglie mortali oppure sul diritto d’uso di sepolcro privato nei cimiteri o, comunque, tra i diversi soggetti interessati; in tale caso, la durata del deposito in relazione provvisorio non può comunque superare i cinque anni.
4. La durata del deposito provvisorio nei casi contemplati al tempo necessario all'ultimazione c. 2 lett. a) b) e c) è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa , purché sia inferiore a due anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di utilizzotre anni.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di novanta giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di novanta giorni sono computate come periodo intero.
6. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
7. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario o con fideiussione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
8. I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di comunicazioni previe. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell’autorizzazione.
9. Scaduto il termine, originario o prorogato, termine senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salmaall’estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, verrà notificata ove egli non abbia ottenuto una proroga al responsabile formale diffida compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata inumare il feretro in campo comune,previo adeguamento del feretro alle norme previste per l’inumazione, fermo restando l’obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all’inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
610. La collocazione Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
11. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva , i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comunecinerarie.
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Samples: Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria E Cimiteriale
Deposito provvisorio. 1. In condizioni contingibili ed urgenti A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il Responsabile feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del Servizio cimiteriale può disporre la tumulazione provvisoria canone stabilito in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolotariffa.
2. La tumulazione provvisoria delle salme può altresì avvenire in tomba di famiglia, edicola funeraria o loculo già concessi a persone estranee al cadavere e non ancora occupati, qualora il concessionario dia la propria disponibilità al loro utilizzo temporaneo e gratuito
3. Al momento della richiesta di tumulazione provvisoria deve essere sempre specificata la destinazione definitiva del feretro.
4. La concessione provvisoria è ammessa nei loculi è consentitaseguenti casi:
a) nel caso sia stata presentata per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
bd) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione fossa/loculo temporaneamente non utilizzabile per avverse condizioni climatiche, accertate dal Responsabile del servizio competente, che non consentono di un'area effettuare immediatamente l’inumazione, l’esumazione o l’estumulazione ordinaria/ straordinaria, al fine di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private erendere disponibile il posto prescelto da riassegnare/o colombarioccupare.
35. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la La durata del deposito in relazione provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio competente, limitatamente al tempo necessario all'ultimazione periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa , purché‚ sia inferiore a diciotto mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di utilizzo.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comunetrentasei mesi.
6. La collocazione Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione (7)/stipula nuova concessione. Per le frazioni di mese la tariffa viene rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione. Nel caso di cui al punto 4. Lettera c) il corrispettivo massimo da corrispondere quale canone di tumulazione provvisoria non potrà superare quello relativo a nove mensilità.
7. Nel caso di cui al punto 4. Lettera c) qualora all’ultimazione dei lavori l’interessato non provveda a richiedere l’estumulazione (7) del feretro per la definitiva sistemazione nel loculo assegnato entro il termine stabilito dal Servizio competente, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l’amministrazione dovrebbe sostenere per l’estumulazione (7), l’inumazione e successiva esumazione del feretro.
8. Nei casi di cui al punto 4. Lettere a), b) qualora sia scaduto il termine senza che l’interessato abbia richiesto l’estumulazione (7) del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, ai sensi del presente regolamento, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l’amministrazione dovrebbe sostenere per l’estumulazione (7), l’inumazione e successiva esumazione del feretro.
9. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
10. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva , i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comunecinerarie.
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Samples: Regolamento Dei Servizi Funerari