Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e la gestione dei cimiteri comunali
Comune di Calci
Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e la gestione dei cimiteri comunali
Indice
Titolo I | |||
Disposizioni preliminari | |||
ART. 1 | Oggetto e finalità del Regolamento. Definizioni | Pag. | 6 |
ART. 2 | Competenze degli organi | Pag. | 6 |
ART. 3 | Responsabile del Servizio Cimiteriale | Pag. | 7 |
ART. 4 | Servizi funebri | Pag. | 7 |
ART. 5 | Atti a disposizione del pubblico | Pag. | 8 |
ART. 6 | Diritto di disposizione della salma | Pag. | 8 |
Titolo II | |||
Disposizioni di Polizia Mortuaria | |||
Capo I | |||
Denuncia di morte e accertamenti necroscopici | |||
ART. 7 | Denuncia della causa di morte | Pag. | 8 |
ART. 8 | Decesso per causa delittuosa | Pag. | 9 |
ART. 9 | Medico necroscopo | Pag. | 9 |
ART. 10 | Rinvenimento di parti di cadavere o di ossa umane | Pag. | 9 |
ART. 11 | Autorizzazione alla sepoltura | Pag. | 9 |
Capo II | |||
Periodo di osservazione delle salme | |||
ART. 12 | Periodo minimo di osservazione | Pag. | 10 |
ART. 13 | Conservazione della salma durante il periodo di osservazione | ||
Pag. | 10 | ||
ART. 14 | Deposito di osservazione e obitorio | Pag. | 10 |
Capo III | |||
Incassatura delle salme | |||
ART. 15 | Incassatura | Pag. | 11 |
ART. 16 | Prescrizioni particolari | Pag. | 11 |
ART. 17 | Incassatura dei cadaveri destinati all’inumazione | Pag. | 11 |
ART. 18 | Feretri | Pag. | 12 |
ART. 19 | Chiusura dei feretri | Pag. | 12 |
Capo IV | |||
Trasporti funebri e onoranze funebri | |||
ART. 20 | Servizio di trasporto funebre | Pag. | 12 |
ART. 21 | Autorizzazione al trasporto funebre | Pag. | 13 |
ART. 22 | Modalità del trasporto e percorso | Pag. | 13 |
ART. 23 | Cortei e cerimonie funebri | Pag. | 14 |
ART. 24 | Lutto cittadino ed esequie pubbliche | Pag. | 14 |
ART. 25 | Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | ||
Pag. | 15 | ||
ART. 26 | Trasporto di ceneri e resti | Pag. | 15 |
ART. 27 | Rimesse dei carri funebri | Pag. | 15 |
ART. 28 | Autorizzazione per l’esercizio di onoranze funebri | Pag. | 15 |
ART. 29 | Divieti e obblighi per le imprese di onoranze funebri | Pag. | 16 |
ART. 30 | Incaricato del trasporto | Pag. | 16 |
Titolo III | |||
Disposizioni sui cimiteri comunali | |||
Capo I | |||
Disposizioni generali | |||
ART. 31 | Cimiteri comunali | Pag. | 16 |
ART. 32 | Competenze e tariffe | Pag. | 17 |
ART. 33 | Ammissione ai cimiteri comunali | Pag. | 17 |
ART. 34 | Reparti speciali | Pag. | 18 |
ART. 35 | Ossario comune | Pag. | 18 |
ART. 36 | Cinerario comune | Pag. | 18 |
ART. 37 | Deposito provvisorio | Pag. | 18 |
ART. 38 | Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti | Pag. | 19 |
ART. 39 | Piano di Settore Cimiteriale | Pag. | 19 |
Titolo IV | |||
Sepolture | |||
ART. 40 | Tipi di sepolture | Pag. | 20 |
Capo I | |||
Sepolture ad inumazione | |||
ART. 41 | Disposizioni generali | Pag. | 20 |
ART. 42 | Aree destinate ad inumazione | Pag. | 21 |
ART. 43 | Scadenza delle sepolture ad inumazione | Pag. | 21 |
Capo II | |||
Sepolture a tumulazione | |||
ART. 44 | Disposizioni generali | Pag. | 21 |
ART. 45 | Scadenza delle sepolture a tumulazione | Pag. | 21 |
ART. 46 | Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti | Pag. | 22 |
ART. 47 | Cappelle di famiglia | Pag. | 22 |
ART. 48 | Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori | Pag. | 23 |
ART. 49 | Epigrafi | Pag. | 24 |
Capo III | |||
Esumazioni ed estumulazioni | |||
ART. 50 | Esumazioni ordinarie | Pag. | 24 |
ART. 51 | Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie | Pag. | 25 |
ART. 52 | Esumazioni straordinarie | Pag. | 25 |
ART. 53 | Estumulazioni ordinarie e straordinarie | Pag. | 25 |
ART. 54 | Tariffe per le esumazioni e le estumulazioni | Pag. | 26 |
ART. 55 | Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali | Pag. | 27 |
Titolo V | |||
Cremazione | |||
ART. 56 | Cremazione | Pag. | 27 |
ART. 57 | Autorizzazione alla cremazione di cadaveri | Pag. | 28 |
ART. 58 | Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa | Pag. | 29 |
ART. 59 | Urne cinerarie | Pag. | 30 |
ART. 60 | Conservazione delle urne cinerarie | Pag. | 30 |
ART. 61 | Affidamento delle ceneri | Pag. | 30 |
ART. 62 | Rinuncia all’affidamento dell’urna | Pag. | 31 |
ART. 63 | Dispersione delle ceneri. Manifestazione della volontà alla dispersione | ||
Pag. | 31 | ||
ART. 64 | Richiesta di dispersione delle ceneri | Pag. | 32 |
ART. 65 | Soggetti legittimati | Pag. | 32 |
ART. 66 | Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri | Pag. | 32 |
ART. 67 | Deposito provvisorio delle urne cinerarie | Pag. | 33 |
ART. 68 | Autorizzazione alla dispersione | Pag. | 33 |
ART. 69 | Operazioni di dispersione | Pag. | 33 |
ART. 70 | Tariffe | Pag. | 34 |
ART. 71 | Registri cimiteriali | Pag. | 34 |
ART. 72 | Sanzioni | Pag. | 34 |
Titolo VI | |||
Concessioni | |||
ART. 73 | Disposizioni generali | Pag. | 35 |
ART. 74 | Durata delle concessioni | Pag. | 36 |
ART. 75 | Modalità di concessione | Pag. | 36 |
ART. 76 | Assegnazione dei posti della concessione | Pag. | 37 |
ART. 77 | Manutenzione | Pag. | 37 |
ART. 78 | Subentri in sepolture private | Pag. | 38 |
ART. 79 | Subentri in concessioni d’uso | Pag. | 38 |
ART. 80 | Obblighi degli eredi | Pag. | 38 |
ART. 81 | Rinuncia | Pag. | 38 |
ART. 82 | Rinuncia a concessione a tempo determinato | Pag. | 39 |
ART. 83 | Rinuncia a concessione di aree libere | Pag. | 39 |
ART. 84 | Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | ||
Pag. | 39 | ||
ART. 85 | Annullamento | Pag. | 39 |
ART. 86 | Revoca | Pag. | 40 |
ART. 87 | Decadenza | Pag. | 40 |
ART. 88 | Provvedimenti in seguito alla decadenza | Pag. | 40 |
ART. 89 | Estinzione | Pag. | 41 |
Titolo VII | |||
Illuminazione votiva | |||
ART. 90 | Gestione del servizio | Pag. | 41 |
ART. 91 | Domanda di abbonamento: durata, scadenza e tariffa | Pag. | 41 |
ART. 92 | Lavori di manutenzione | Pag. | 42 |
ART. 93 | Interruzioni o sospensione della corrente | Pag. | 42 |
ART. 94 | Riserva | Pag. | 42 |
ART. 95 | Reclami per il servizio di illuminazione votiva | Pag. | 42 |
ART. 96 | Decesso del titolare del contratto di illuminazione votiva | Pag. | 42 |
Titolo VIII | |||
NORME DI POLIZIA CIMITERIALE | |||
ART. 97 | Orario | Pag. | 43 |
ART. 98 | Divieti d’ingresso nei cimiteri | Pag. | 43 |
ART. 99 | Condotta all’interno dei cimiteri | Pag. | 43 |
Disposizioni finali | |||
ART. 100 | Sanzioni | Pag. | 44 |
ART. 101 | Norma di rinvio | Pag. | 44 |
ART. 102 | Abrogazioni | Pag. | 44 |
ART. 103 | Entrata in vigore | Pag. | 44 |
Titolo I Disposizioni preliminari
ART. 1
Oggetto e finalità del Regolamento. Definizioni
1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, alla L. 30 marzo 2001, n. 130, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ed alla
L.R.T. 31 maggio 2004, n. 29, detta norme in materia di polizia mortuaria e di servizi cimiteriali,
2. Il presente regolamento è inteso a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e, per gli aspetti connessi al decesso, ha altresì la finalità di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.
3. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
- “SALMA”: il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte;
- “CADAVERE”: la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte;
- “FERETRO”: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
- “INUMAZIONE”: la sepoltura del cadavere in terra;
- “TUMULAZIONE”: la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, xxxxxx, cappelle di famiglia, mausolei, xxxxxx e xxxxxxxx;
- “TRASLAZIONE”: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all’interno del cimitero o in altro cimitero;
- “ESUMAZIONE”: l’operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- “ESTUMULAZIONE”: l’operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- “CELLETTA OSSARIO”: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- “OSSARIO COMUNE”: un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- “NICCHIA CINERARIA”: un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- “CINERARIO COMUNE”: il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;
- “RESTI OSSEI”: le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
- “PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI”: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- “RESTI MORTALI”: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.
ART. 2
Competenze degli organi
(D.Lgs. n. 267/2000)
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio cimiteriale, secondo la strutturazione della dotazione organica dell’Ente.
ART. 3
Responsabile del Servizio Cimiteriale
(Art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000)
1. Il Sindaco, in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, si avvale del Responsabile del servizio cimiteriale, individuato secondo l’organigramma dell’ente.
2. Il Responsabile del Servizio, nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, si avvale della competente struttura della Azienda U.S.L.
ART. 4
Servizi funebri
1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite con una delle forme ammesse dalla vigente normativa, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d’Istituzione che se ne facciano carico;
e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l’esistenza in vita di parenti prossimi;
f) l’inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
i) l'uso delle celle frigorifere comunali;
j) la fornitura della cassa e/ o della urna cineraria nonché lo svolgimento delle operazioni connesse al feretro, l'inumazione e/o la cremazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
k) il trasporto di salme di indigenti ovvero di defunti di famiglia/avente titolo indigente. Tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta, con scarico e carico della salma, per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio cimiteriale per gli atti di competenza.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
ART. 5
Atti a disposizione del pubblico
(Artt. 52-53 D.P.R. n. 285/1990)
1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale e nei cimiteri comunali in apposita bacheca posta in prossimità dell’ingresso principale:
a) l’orario di apertura e chiusura in ogni cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c) l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
d) l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;
e) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
2. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. n.285/1990, che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Il registro è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo l’altro presso il servizio di custodia.
ART. 6
Diritto di disposizione della salma
1.Nella predisposizione dei funerali e della sepoltura vale la volontà, in qualsiasi modo espressa o desumibile, del defunto. In difetto di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del defunto, dispongono nell’ordine: coniuge convivente, figli, genitori, fratelli e gli altri eredi secondo l’ordine di successione legittima.
0.Xx caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco con atto motivato.
Titolo II Disposizioni di Polizia Mortuaria
Capo I
Denuncia di morte e accertamenti necroscopici
ART. 7
Denuncia della causa di morte
(Art. 1 D.P.R. n. 285/1990)
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull’ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell’art. 103 sub. a) del con R.D. 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla U.S.L. dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia di morte deve contener e le indicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
5. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune alla U.S.L. competente.
ART. 8
Decesso per causa delittuosa
(art. 3 D.P.R. 285/90)
1. Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del Codice Penale, ove alla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
ART. 9
Medico necroscopo
(art. 4 D.P.R. n. 285/1990)
1. Le funzioni di un medico necroscopo di cui all’art. 74 c. 2 del D.P.R. 396/2000, sull’ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall’U.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile individuato dall’ U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull’espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del Codice Penale.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 74.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.
ART. 10
Rinvenimento di parti di cadavere o di ossa umane
(Art. 5 D.P.R. 285/1990)
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla U.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’ A.S.L. incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
ART. 11
Autorizzazione alla sepoltura
(Artt.6 e 7 D.P.R. n. 285/1990; Art. 3 D.P.R. n. 254/2003)
1. L’autorizzazione alla sepoltura nei cimiteri comunali è rilasciata dall’ Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura dei nati morti e dei rinvenimenti contemplati al precedente art. 10. Tuttavia, ove siano rinvenute parti anatomiche riconoscibili il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dall’Azienda A.S.L. competente per territorio. A quest’ultima competono altresì i provvedimenti autorizzatori per:
- i resti mortali;
- i prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane complete;
- feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
- prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane ove i genitori facciano richiesta.
Capo II
Periodo di osservazione delle salme
ART. 12
Periodo minimo di osservazione
(Art. 8, 9, 10 D.P.R. n. 285/1990)
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato o tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento od altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con le modalità di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Il Sindaco, su proposta del Direttore sanitario dell’Azienda U.S.L. competente, può ridurre il periodo dell’osservazione a meno di 24 ore, quando la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni precoci di decomposizione o per altre ragioni speciali.
ART. 13
Conservazione della salma durante il periodo di osservazione
(Art. 11 D.P.R. n. 285/1990)
1. Durante il periodo di osservazione il corpo dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita ed essere vegliato dagli interessati.
2. Ove il decesso sia stato determinato da malattia infettiva, dovranno essere osservate le speciali cautele prescritte dal Direttore sanitario della competente Azienda U.S.L., ed evitare ogni contatto diretto o indiretto.
ART. 14
Deposito di osservazione e obitorio
(Art. 12-15 D.P.R. n. 285/1990)
1. Il Comune provvede in locali idonei esistenti nei cimiteri comunali e tra loro distinti:
all’obitorio, per lo svolgimento delle funzioni obitori ali di cui all’art. 13 del D.P.R. n.
285/1990 e con le caratteristiche di cui all’art. 15 D.P.R. cit.;
al deposito di osservazione, destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte a seguito ad incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. L’ammissione nel deposito di osservazione e nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ed anche dei familiari.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. competente.
7. La sorveglianza nell’obitorio e nel deposito di osservazione può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.
8. Il trasporto all’obitorio o al deposito di osservazione deve essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Capo III
Incassatura delle salme
ART. 15
Incassatura
(Artt. 30, 31, 75 e 77D.P.R. n. 285/1990)
1. Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione, deve essere deposto nella cassa, le cui caratteristiche dovranno corrispondere, rispettivamente, alle prescrizioni di cui agli artt. 30, 31 75 e 77 del D.P.R. 285/1990, a seconda della destinazione, intra o extracomunale, e del tipo di sepoltura, inumazione o tumulazione, del cadavere.
2. In ogni caso, sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
ART. 16
Prescrizioni particolari
(Art.18 D.P.R. n. 285/1990)
1. Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive diffusive registrate nell’elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità Sanitaria, salvo che dalla medesima non siano vietate essendo in atto manifestazioni epidemiche della malattia che causò la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme sono effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte dall’Azienda U.S.L. competente al fine di evitare la contaminazione ambientale.
ART. 17
Incassatura dei cadaveri destinati all’inumazione
(Art. 74 e 75 D.P.R. n. 285/1990)
1. I cadaveri destinati all’inumazione devono essere chiuse in cassa di legno e sepolte in fosse separate l’una dall’altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti all’atto del parto, su richiesta dell’avente diritto.
2. È vietata l’inumazione di cadaveri con l’uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente decomponibile.
ART. 18
Feretri
(Art. 30 e 77 D.P.R. n. 285/1990)
1. I cadaveri destinati alla tumulazione o che devono essere trasportati in altro Comune oppure all’estero devono essere chiusi in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo.
2. Nel caso di trasporto di cadaveri destinati all’inumazione in altro Comune, quando la distanza non superi 100 km e il trasporto venga fatto direttamente al Cimitero con idoneo carro mortuario, non è richiesta la duplice cassa, salvo che la morte non sia stata determinata da una delle malattie infettive diffusive comprese nell’elenco ufficiale ministeriale.
0.Xx ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all’inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
ART. 19
Chiusura dei feretri
(Artt. 17 e 32 D.P.R. n. 285/1990)
1. Non può essere effettuata la chiusura del feretro se non decorso il prescritto periodo d’osservazione. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. All’atto della chiusura del feretro la verifica dell’identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
Capo IV
Trasporti funebri e onoranze funebri
ART. 20
Servizio di trasporto funebre
(Art. 19, 32 D.P.R. n. 285/1990)
0.Xx servizio di trasporto funebre può essere svolto solo da soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni e mezzi idonei.
2. Il servizio è soggetto al pagamento di diritti fissi stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale
3. I trasporti di salme di militari, eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri, sono esenti da qualsiasi diritto comunale.
4. Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
b) trasporto, svolto negli altri mesi, da comune a comune per località che si raggiungono dopo 24 ore di tempo;
c) trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.
5. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale non è necessaria l’iniezione conservativa di cui all’art. 32 del d.p.r. 285/90, salvo motivata richiesta del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
6. Per ogni trasporto funebre proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, senza l’intervento del servizio comunale, è dovuto all’Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali, e per le salme provenienti da altri Comuni trasportate all’obitorio comunale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e successivamente dirette ad altri Comuni o all’estero.
ART. 21
Autorizzazione al trasporto funebre
(Artt. 20, 24, 26, 27 -31 e 34 D.P.R. n. 285/1990)
0.Xx trasporto delle salme al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero, entro e fuori Comune, è svolto dalle imprese funebri o altri soggetti abilitati che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2.Le imprese funebri possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.
3. A tale scopo devono essere utilizzati carri speciali, con le caratteristiche di cui all’art. 20 D.P.R.
n. 285/1990, che siano stati riconosciuti idonei dalla competente Azienda U.S.L., al cui controllo dovranno essere sottoposti, almeno una volta all’anno, per accertarne lo stato di manutenzione e di idoneità. Su ogni carro adibito a trasporto di salme deve essere conservato un apposito registro dal quale risulti la vigente dichiarazione di idoneità.
4. Il trasporto dei cadaveri è in ogni caso autorizzato con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali, o suo delegato, che provvede a comunicarlo al Comune in cui deve avvenire la sepoltura, ove diverso. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il provvedimento deve essere comunicato anche a tali Comuni.
5. Fanno eccezione alla competenza di cui al precedente comma :
a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
b) “i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per incidente, anche in luogo privato, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all’obitorio per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto”.
6. L’incaricato del trasporto deve essere munito della relativa autorizzazione; questa, invece, dovrà essere consegnata al vettore, se il trasporto è fatto per ferrovia, per nave o per aereo.
7. Nel caso di trasporto al cimitero, entro e fuori dal Comune, l’incaricato del trasporto deve essere altresì munito dell’autorizzazione alla sepoltura, che deve essere esibita, assieme al provvedimento di autorizzazione al trasporto.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.
9. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
10. Per il trasporto di cadaveri verso e/o dall’estero si applicano le norme stabilite dagli artt. 27- 31 del D.P.R. n. 285/1990 e dalle eventuali convenzioni internazioni, ove applicabili.
ART. 22
Modalità del trasporto e percorso
(Art. 22 D.P.R. n. 285/1990)
1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
0.Xx assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
7. L'Azienda U.S.L. vigila sul servizio di trasporto dei cadaveri, e propone al Comune gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.
8. Con provvedimento del Sindaco sono disciplinati l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
ART. 23
Cortei e cerimonie funebri
1. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del silenzio/assenso, non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
2. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
ART. 24
Lutto cittadino ed esequie pubbliche
1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
3. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
6. Per il decesso del Sindaco, dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani in alta uniforme.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con telegrammi di cordoglio e corone di fiori munite dei nastri cittadini.
ART. 25
Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
(Art. 18 D.P.R. n. 285/1990)
1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive l'Azienda U.S.L. prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
ART. 26
Trasporto di ceneri e resti
(Art. 26 e 36 D.P.R. n. 285/1990)
1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale o delegato.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del
D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.
ART. 27
Rimesse dei carri funebri
(Art. 21 D.P.R. n. 285/1990)
1. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartate, in aree o rimesse private, ed essere provviste dei mezzi necessari alla pulizia e alla disinfezione dei carri.
2. Le rimesse sono autorizzate dal Responsabile del servizio cimiteriale, previa attestazione di idoneità da parte dell’Azienda U.S.L. competente, fatta salva l’osservanza delle disposizioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
ART. 28
Autorizzazione per l’esercizio di onoranze funebri
1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773.
2. A richiesta, le imprese di cui al precedente comma possono:
a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
b) fornire feretri e accessori relativi;
c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.
ART. 29
Divieti e obblighi per le imprese di onoranze funebri
1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc.,
b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
c) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
d) svolgere la gestione di camere mortuarie (o obitori ali) site all’interno di presidi ospedalieri;
e) svolgere le gestione di servizi cimiteriali istituzionali e/o attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna ai cimiteri.
2. Nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie d’affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi, dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva.
3. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri comunali oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.
ART. 30
Incaricato del trasporto
1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P.
Titolo III Disposizioni sui cimiteri comunali
Capo I
Disposizioni generali
ART. 31
Cimiteri comunali
(Art. 49 D.P.R. n. 285/1990)
1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
1) Cimitero di Calci capoluogo;
2) Cimitero di Montemagno, frazione;
3) Cimitero di Nicosia, frazione;
4) Cimitero del Colle, frazione;
5) Cimitero di S. Xxxxxx a Lama, frazione;
6) Cimitero di Castelmaggiore, frazione;
7) Cimitero di Tre Colli, frazione.
2. E’ vietato il seppellimento in luogo diverso dai cimiteri comunali, salvo le disposizioni previste dal Xxxx XXX xxx X.X.X. 00.00.0000 x. 000.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco e ai servizi cimiteriali.
ART. 32
Competenze e tariffe
(Art. 51 D.P.R. n. 285/1990)
1. I servizi cimiteriali sono competenti per tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
2. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento dell’apposita tariffa stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.
ART. 33
Ammissione ai cimiteri comunali
(Art. 50 D.P.R. n. 285/1990)
1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all’A.I.R.E. del Comune;
c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia; in dette sepolture private può essere autorizzata, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi;
d) il coniuge o il convivente defunto di persona già sepolta in un cimitero comunale;
e) le salme di persone residenti in case di riposo o istituti di assistenza, con precedente residenza nel Comune di Calci;
f) le salme di persone, precedentemente residenti nel Comune di Calci, che abbiano trasferito la residenza fuori Comune;
g) le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Calci, purché coniugi di persone residenti nel Comune di Calci;
h) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Calci, purché siano parenti di 1° grado di persone residenti o sepolte nel Comune, senza che ciò comporti l’estensione del diritto ai familiari del defunto;
i) le salme delle persone appartenenti a enti e comunità religiose legalmente riconosciuti, che abbiano operato nel territorio comunale per un periodo di almeno dieci anni;
j) le salme di persone che in vita abbiano meritato speciale ammirazione e riconoscenza da parte della comunità locale, previo atto motivato del Sindaco.
k) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
l) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei cimiteri comunali non possono essere accettate salme traslate da cimiteri di altri Comuni, se non per sepoltura in tombe o cappelle di famiglia.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
ART. 34
Reparti speciali
(Art. 100 D.P.R. n. 285/1990)
1. Ove ritenuto necessario e/o opportuno in relazione a sopravvenute esigenze, il Comune ha facoltà di riservare campi speciali, da individuare attraverso il Piano di Settore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Il Piano di Settore Cimiteriale può altresì individuare un campo speciale da destinare all'inumazione dei resti mortali quando provenienti dalle estumulazioni.
3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari vengono inumati in campo comune.
ART. 35
Ossario comune
1. In almeno un cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni
ART. 36
Cinerario comune
1. In almeno un cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.
ART. 37
Deposito provvisorio
1. In condizioni contingibili ed urgenti il Responsabile del Servizio cimiteriale può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva , i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.
ART. 38
Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti
1. All'interno dei Cimiteri comunali possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla comunità locale.
ART. 39
Piano di Settore Cimiteriale
(Art. 54, 80 D.P.R. n. 285/1990)
1. Ai fini di cui all’art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, il Consiglio Comunale può adottare un Piano di Settore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda A.S.L.., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
a) dell'andamento medio della mortalità nell'area territoriale comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.
4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) ossario comune;
c) cinerario comune.
5. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
c) tumulazioni individuali (loculi);
d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
e) ossarini;
f) xxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Con cadenza quinquennale il Comune provvede ad aggiornare le planimetrie generali di ciascun cimitero ai sensi dell’art.54 del D.P.R. n.285/90.
Titolo IV Sepolture
ART. 40
Tipi di sepolture
1. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari.
3. Competono al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali:
a) le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari;
b) le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.
Capo I
Sepolture ad inumazione
ART. 41
Disposizioni generali
(Artt. 70-74, 63 D.P.R. n. 285/1990)
1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
a) sono comuni le inumazioni in campo comune, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; sono di regola soggette al pagamento della relativa tariffa, tranne che ricorrano le condizioni di cui all’art. 4;
b) sono private le sepolture per inumazione che vengono assegnate in concessione previo pagamento della relativa tariffa.
2. Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dagli artt. 72-73 del D.P.R. n. 285/1990, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l’adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere la competente Azienda A.S.L.
3. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.
4. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo è indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'installazione di lapidi e/o di copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale ovvero il soggetto incaricato della gestione dei servizi cimiteriali svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta
esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell’ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza della concessione o, nel caso di sepoltura in terra, per l’intervento sostitutivo del Comune che provvederà a sua cura ed a spese dei familiari alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. A seguito della rimozione il materiale sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.
ART. 42
Aree destinate ad inumazione
(Artt. 68-69, 72 D.P.R. n. 285/1990)
1. I cimiteri dispongono di campi destinati alla inumazione di cadaveri di adulti.
2. Ove possibile, nel cimitero di Calci capoluogo verrà previsto un apposito campo per l’inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni e di nati morti.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri le misure delle fosse, per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal D.P.R. n. 285/90.
ART. 43
Scadenza delle sepolture ad inumazione
(Art. 49 D.P.R. n. 285/1990)
1. La durata ordinaria di inumazione in fosse comuni è di dieci anni.
2. La durata di sepolture private per inumazione è stabilita nel relativo atto concessorio, ma comunque non può avere durata superiore a dieci anni.
Capo II
Sepolture a tumulazione
ART. 44
Disposizioni generali
(Artt. 70-74, 63 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 24/1993)
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri (loculi), cassette di resti mortali (ossarini) o urne cinerarie (nicchie cinerarie) in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni rilasciate anteriormente al 9 febbraio 1976) le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo le prescrizioni tecniche di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990. La costruzione in ogni modo deve essere impermeabile ai gas e ai liquidi.
4. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti, sia fuori terra, sia entroterra, tanto dal Comune, quanto dai privati concessionari di sepolcreti e cappelle gentilizie, e devono essere riconosciuti agibili dall’Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.
ART. 45
Scadenza delle sepolture a tumulazione
Le sepolture a tumulazione hanno tutte la durata di anni 30, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale
ART. 46
Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti
1. Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti, nei casi in cui non è fornito dall’amministrazione comunale o dal gestore dei servizi cimiteriali, è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:
a) nei tumuli predisposti nei riquadri, purché tali manufatti non occupino un’area superiore a m. 0,80 x 1,80;
b) nei colombari: all’opposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampade in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi.
2. Sulle sepolture a tombe murate è fatto obbligo di posare, entro sei mesi la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.
3. Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione del cadavere in campo comune o la trasformazione dei resti mortali e delle ceneri nell’ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa versata per la concessione della sepoltura decaduta.
4. Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscrivere il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l’indicazione dell’anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di cadaveri, resti, ceneri non ivi sepolti.
5. Il concessionario ha l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall’Amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.
ART. 47
Cappelle di famiglia
1. Il comune può concedere per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o ad enti, residenti in Calci, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a tumulazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione dei cadaveri.
2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.
2. La concessione viene assegnata con determina del responsabile del servizio cimiteriale e viene formalizzata mediante stipulazione di atto pubblico amministrativo, rogato dal segretario comunale, a spese del concessionario.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento del corrispettivo stabilito secondo le tariffe vigenti e a prestare idonea polizza fideiussoria, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, nella misura del 20% del corrispettivo.
4. Il Piano di Settore Cimiteriale, o altro atto equipollente, individua i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.
5. Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere firmate dal concessionario e da un progettista, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) contenenti una
dettagliata descrizione dell’opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1: 50. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi.
6. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l’approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell’area, mentre la costruzione dell’opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità del titolo abilitativo comunale quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori. Nessuna modifica può effettuarsi, rispetto al progetto originale autorizzato dal Comune, né durante il corso dei lavori, né ad opera ultima, senza averne previamente chiesta ed ottenuta l’autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.
7. Se l’approvazione del progetto non viene ottenuta o se l’interessato non dà inizio alla costruzione dell’opera entro il termine fissato dal presente articolo, la concessione dell’area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell’opera, incamererà la polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione dei lavori, restituendo invece l’intero importo versato per la concessione dell’area.
8. Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una cappella di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d’uso e l’area concessa rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell’area stessa, incamerando la polizza fideiussoria.
9. Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso dell’altra metà del valore dell’area.
10. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell’area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali.
11. La polizza fideiussoria a titolo di garanzia di cui al presente articolo viene svincolata dopo il collaudo effettuato dal Comune (con l’accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) e dopo la consegna al responsabile del servizio di custodia della chiave della cappella, unitamente ad un prospetto indicante il numero e l’ubicazione dei loculi.
12. Qualora l’opera eseguita non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, la polizza fideiussoria di cui sopra viene incamerata dal Comune, salva ogni altra sanzione consentita dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
13. Le aree per la realizzazione di Cappelle mortuarie private, sono concesse di volta in volta dall’Amministrazione Comunale una volta approvato dal Consiglio Comunale il Piano di Settore Cimiteriale.
14. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura.
ART. 48
Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori
1. Nell’interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant’altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. Durante l’esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.
3. Il concessionario e l’esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d’opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei provati.
4. La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell’esecutore dei lavori, od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal responsabile del servizio di custodia.
5. E’ vietata l’esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi e nel periodo che va dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E’ altresì vietata nel periodo in oggetto l’introduzione dell’interno del Comune stesso di materiali anche per tombe individuali.
6. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.
7. Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l’obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l’orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l’opportuno controllo dei materiali stessi.
ART. 49
Epigrafi
1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d’arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l’austerità del luogo.
2. L’iscrizione è consentita soltanto a seguito dell’occupazione della sepoltura.
3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.
4. Nei luoghi destinati all’esclusiva conservazione delle ceneri non possono essere collocati contenitori per fiori o foto dei defunti di tipologia diversa da quella consentita dall’Amministrazione Comunale. Il Responsabile del servizio cimiteriale dispone la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni previste.
Capo III
Esumazioni ed estumulazioni
ART. 50
Esumazioni ordinarie
(Artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 10/1998; D.P.R. n. 254/2003)
1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno.
3. E’ compito del Responsabile del servizio cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
ART. 51
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Responsabile del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l’anno successivo, distinto per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.
2. L’Amministrazione dà singolo avviso mediante lettera della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell’esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell’elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l’esumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell’esumazione vengono raccolte nell’ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.
ART. 52
Esumazioni straordinarie
(Artt. 83-84 D.P.R. n. 285/1990)
1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Nel secondo caso esse sono soggette al pagamento dell’apposita tariffa.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del
D.P.R. n. 285/1990.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la competente Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell’incaricato della competente Azienda A.S.L.
ART. 53
Estumulazioni ordinarie e straordinarie
(Artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 10/1998; D.P.R. n. 254/2003)
1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni.
2. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell’anno precedente non soggette a proroga.
3. L’estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l’eventuale gestore dei servizi cimiteriali ed è preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell’intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali. L’estumulazione è altresì preceduta almeno 30 gg. prima da affissione sui loculi interessati di avviso recante la data dell’esecuzione e gli estremi del provvedimento comunale che l’autorizza. Almeno 30 giorni prima viene, infine, dato ulteriore avviso dell’esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell’elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. I resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale.
6. A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare:
a) la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
b) la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa di legno, a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative.
7. Il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile della competente Azienda A.S.L. verifichi la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 venti anni. Essa è generalmente finalizzata a consentire l’avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli ed avviene dietro pagamento della apposita tariffa;
b) su ordine dell’Autorità giudiziaria.
9. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale. Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del personale Sanitario della competente Azienda A.S.L.
10. Alle estumulazioni sono applicate le procedure indicate nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
ART. 54
Tariffe per le esumazioni e le estumulazioni
1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarino o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento dell’apposita tariffa.
3. Le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento dell’apposita tariffa.
4. Ai sensi dell’art.1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, n. 26, i servizi di inumazione ed esumazione ordinaria e di cremazione sono resi con oneri a carico del Comune limitatamente ai seguenti casi:
a) nel caso di salma di persona indigente;
b) nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e dichiarano di non volersi assumere le spese per i servizi di cui trattasi.
5. Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporne la cremazione con oneri a proprio carico.
ART. 55
Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali
1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Xxxxx oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.
5. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell’esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.
6. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
7. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.
Titolo V Cremazione
(Artt. 78-81 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Interno n. 37/2004; XX.XX.. 1.07.2002 e 16.05.2006; L. n. 130/2001;
L.R.T. n. 29/2004)
ART. 56
Cremazione
(XX.XX.. 1.07.2002 e 16.05.2006)
1. Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso.
3. Le tariffe sono fissate dal comune sede dell’impianto, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.
ART. 57
Autorizzazione alla cremazione di cadaveri
(Art. 79 D.P.R. n. 285/1990)
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto;
d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso.
3. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all’ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest’ultimo caso l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l’ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all’ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
5. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 Art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
7. L’autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall’autorizzazione all’affidamento delle ceneri e consegna dell’urna cineraria e dall’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
8. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.
10. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità giudiziaria.
ART. 58
Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
(D.P.R. n. 254/2003; Circ. Min. Sanità 31.7.1998)
1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
b) essere avviati a cremazione.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
a) permanere nello stesso tumulo;
b) essere avviati a cremazione;
c) essere inumati in quadrati appositi.
4. Sull’esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
5. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell’immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti.
6. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, il Sindaco autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni.
7. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso il Servizio di Polizia Mortuaria.
8. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
10. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l’Azienda
A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
a) delle circostanze rilevate;
b) del periodo di effettuazione della cremazione;
c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
ART. 59
Urne cinerarie
Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l’identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che sarà rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge o altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l’indirizzo dell’abitazione presso la quale saranno conservate, consentendo l’accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di comunicare tempestiva notizia all’Ufficio Stato Civile del Comune di Calci di eventuali variazioni dell’uno o dell’altro di tali elementi.
ART. 60
Conservazione delle urne cinerarie
(Art. 80 D.P.R. n. 285/1990)
1. Le ceneri conservate nell’urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:
a) Tumulata
La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.
b) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
c) consegnata al soggetto affidatario.
Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.
2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
ART. 61
Affidamento delle ceneri.
(L. n. 130/2001; L.R.T. n. 29/2004)
1. I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l’affidamento delle ceneri del de cuius. Per l’affidamento dell’urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. b) nn. 1) e 2) della L. n.130/01 o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima L. n. 130/01, art. 3 comma 1 lett. b), nn. 3) e 4).
2. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 L.R.T. n. 29/04, con l’espressione di volontà all’affidamento dell’urna dovrà essere altresì individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del medesimo art.3 comma 1 lett. b) L. n.130/01.
3. Il Comune di Calci è competente al rilascio dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri in quanto luogo di conservazione delle ceneri.
4. L’autorizzazione all’affidamento delle ceneri viene rilasciata dall’ufficiale di stato civile.
4. Il soggetto che richiede l’affidamento dell'urna cineraria deve presentare apposita istanza.
5. L'autorizzazione viene redatta in triplice copia, di cui una viene conservata presso l’impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato all'affidatario e costituisce unitamente al verbale di consegna documento per il trasporto delle ceneri.
6. Al momento della consegna dell’urna, viene compilato apposito verbale contenente le seguenti dichiarazioni dell’affidatario:
a) luogo di destinazione finale dell’urna;
b) la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell’urna;
c) la conoscenza della facoltà di rinuncia all’affidamento con conseguente consegna dell’urna al complesso cimiteriale;
d) la non sussistenza di impedimenti all’affidamento derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
e) il diritto dell’Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;
f) la conoscenza che per il rilascio dell’autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa;
g) la coincidenza tra il luogo di abituale conservazione dell’urna e la residenza legale degli aventi titolo.
7. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e dal personale comunale addetto alla consegna. Il verbale di affidamento viene redatto in triplice copia, di cui una viene conservato presso l’impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e costituisce, unitamente all'autorizzazione all'affidamento, documento per il trasporto delle ceneri.
8. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R.T. n. 29/2004.
9. L’Ufficiale di stato civile iscrive nell’apposito registro “Affidamento e dispersione ceneri” i dati anagrafici del defunto e dell’affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.
ART. 62
Rinuncia all’affidamento dell’urna
(L. n. 130/2001; L.R.T. n. 29/2004)
1. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna, tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
2. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all’art.80 c.6 D.P.R.10.9.1990 n. 285.
3. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l’inumazione dell’urna negli appositi spazi e manufatti posti all’interno del cimitero.
4. L’ufficiale di stato civile annota nell’apposito registro “affidamento e dispersione ceneri” la rinuncia all'affidamento.
ART. 63
Dispersione delle ceneri. Manifestazione della volontà alla dispersione
1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:
a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell’associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all’iscrizione all’associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
c) dichiarazione autografa, da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’art. 620 del cod. civ.
ART. 64
Richiesta di dispersione delle ceneri
1.Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l’indicazione:
a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
d) l’eventuale permesso scritto del proprietario dell’area se le ceneri verranno disperse in area privata.
ART. 65
Soggetti legittimati
1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all’art.3 lett.d) L.n. 130/2001
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 00-00-00-00 Codice Civile.
6. In assenza o nell’impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l’esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.
ART. 66
Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri
1. Il Comune, tramite l’Ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che
a) sono decedute nel territorio del Comune di Calci;
b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Il Comune autorizza la dispersione, oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
a) in aree a ciò destinate all’interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
c) nei corsi d’acqua e nei fiumi;
d) in aree naturali appositamente individuate nell’ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
e) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
3. La dispersione nei fiumi e corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.
ART. 67
Deposito provvisorio delle urne cinerarie
1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di Calci capoluogo in attesa del rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di Calci capoluogo possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.
ART. 68
Autorizzazione alla dispersione
1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all’Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Calci, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, anche per le ceneri
2. L’autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L’autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Calci che verifica l’inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L’Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio di Polizia Mortuaria del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.
ART. 69
Operazioni di dispersione
1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all’ufficio di stato civile del Comune.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l’urna al Servizio di Polizia Mortuaria.
4. La dispersione all’interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l’utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.
ART. 70
Tariffe
1. È prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :
a) dispersioni all’interno dell’area cimiteriale,
b) dispersioni ceneri all’esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all’interno del cimitero
ART. 71
Registri cimiteriali
1.Deve essere predisposto apposito registro “Affidamento e dispersione ceneri” nel quale l’ufficiale di stato civile annota:
a) i dati anagrafici del defunto cremato e dell’affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
b) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
c) la rinuncia all'affidamento;
d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.
ART. 72
Sanzioni
1. Ai sensi dell’art.5 L.R.T. n. 29/2004, le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7-bis. D.Lgs. 267/2000, salvo non siano diversamente sanzionate.
2. Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 130/01: “La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di Stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire” (da € 2.582,28 ad € 12.911,42).
Titolo VI Concessioni
ART. 73
Disposizioni generali
1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano di Settore Cimiteriale di cui all’art. 39, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi, ossarini, nicchie per singole urne cinerarie);
b) sepolture per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa e, nel caso di concessione di area, all’ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale con proprio atto..
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.
8. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi dell'art.953 del Codice Civile.
9. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l'atto deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione o con la data di sepoltura della salma, se antecedente;
c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore della concessionaria/e;
d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.
ART. 74
Durata delle concessioni
(Art. 92 D.P.R. n. 285/1990)
1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 30 anni per gli ossarini e le nicchie cinerarie individuali;
c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. Nell’ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l’avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo massimo pari a quello stabilito al precedente comma 2 previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E’ facoltà dell’Amministrazione concedere la proroga.
4. Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla data della prima sepoltura se antecedente.
5. E’ possibile procedere alla proroga della concessione anche per periodi inferiori alla durata massima con tariffa proporzionalmente frazionata per periodi di 5, 10 e 20 anni;
ART. 75
Modalità di concessione
1. La sepoltura privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarini; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, sia egli residente o non residente nel Comune, di età superiore ai 60 anni, ovvero per accogliere i futuri resti mortali di persona già deceduta.
3. La concessione di cui al precedente comma sarà accordabile purché:
a) si rispetti il limite del 60 % dei loculi, ossarini, nicchie cinerarie, a seguito di nuova edificazione o di recupero causa scadenza delle concessioni, per assegnarli alle richieste avanzate in presenza di salme, resti mortali o ceneri;
b) con riferimento al restante 40% si consenta l’esercizio, mediante adeguate forme di pubblicità, di opzione riguardo ai loculi, ossarini, cinerari a favore dei residenti nel Comune, ovvero per resti provenienti da uno dei cimiteri del Comune.
4. L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:
a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste;
b) soddisfatte le richieste di cui al punto a) si procederà ad esitare le domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria;
c) soddisfatte le richieste di cui al punto a) e b) si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo a soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili anche a favore di persone in vita e maggiorenni (assegnazione di concessione ante mortem) compatibilmente alle disponibilità esistenti. Qualora la richiesta ante mortem sia relativa al rilascio di concessione di un loculo è necessario che il richiedente abbia oltre i settanta anni di età oppure che dimostri di non avere parenti oltre il secondo grado di parentela.
5. Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di sarcofago o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura oppure che il richiedente non dimostri che l'ulteriore concessione cimiteriale richiesta sia necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti ad un unico ente o istituto;
6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l’approvazione del progetto tecnico, il Comune richiede agli interessati, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale.
9. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
ART. 76
Assegnazione dei posti della concessione
1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
ART. 77
Manutenzione
1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costituite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.
3. Ai sensi dell'art.4 della Legge n. 1497/1939 le aree e/o gli edifici cimiteriali, in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario ottenere il preventivo parere della Soprintendenza ai monumenti,
territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.
ART. 78
Subentri in sepolture private
Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.
ART. 79
Subentri in concessioni d’uso
1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarino o nicchia cineraria si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell’intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.
2. L’atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarino o nicchia cineraria).
ART. 80
Obblighi degli eredi
1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d’atto della decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
ART. 81
Rinuncia
1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio cimiteriale.
3. La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
ART. 82
Rinuncia a concessione a tempo determinato
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari/cinerari concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.
3. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma. Tale somma sarà proporzionale agli anni di utilizzo riferito alla tariffa pagata abbattuta del 30%;
4. La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.
ART. 83
Rinuncia a concessione di aree libere
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fideiussoria, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo; nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART. 84
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali, salvo i casi di decadenza, quando:
a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fideiussoria, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Servizio cimiteriale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell’indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
ART. 85
Annullamento
1. Il Comune procede all’annullamento della concessione qualora il concessionario l’abbia ottenuta senza essere in possesso dei requisiti.
ART. 86
Revoca
(Art. 92, comma 2 D.P.R. n. 285/1990)
1. Salvo quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 20 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
ART. 87
Decadenza
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto all’art. 75;
d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 77;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio cimiteriale previo accertamento dei relativi presupposti.
ART. 88
Provvedimenti in seguito alla decadenza
1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
ART. 89
Estinzione
1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
Titolo VII Illuminazione votiva
ART. 90
Gestione del servizio
1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nei cimiteri comunali nelle forme consentite dall’ordinamento vigente.
2. Il Comune può affidare a soggetti privati il servizio ai sensi della vigente normativa.
3. L’eventuale gestore provvederà alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell’archivio degli utenti, all’amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all’esercizio degli impianti.
ART. 91
Domanda di illuminazione votiva durata, scadenza e tariffa
1. Chiunque intenda ottenere l’installazione di una lampada votiva elettrica dovrà effettuare la richiesta al Comune di Calci o all’eventuale gestore del servizio.
2. L’illuminazione votiva può essere richiesta per loculi, ossari, nicchie cinerarie, sepolture a terra ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt.
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di utenza annua per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15
giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
10. Il contratto di utenza per l’illuminazione votiva comprende:
a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.
ART. 92
Lavori di manutenzione
1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, nicchia cineraria, ossarino, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al Servizio cimiteriale ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa per nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.
ART. 93
Interruzioni o sospensioni di corrente
1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l’utente non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.
2. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.
ART. 94
Riserva
1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni del servizio di illuminazione votiva contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.
ART. 95
Reclami per il servizio di illuminazione votiva
1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al Servizio cimiteriale non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.
ART. 96
Decesso del titolare del contratto di illuminazione votiva
1. In caso di decesso del titolare del contratto l'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio cimiteriale, o all’eventuale gestore privato, ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.
Titolo VIII
NORME DI POLIZIA CIMITERIALE
ART. 97
Orario
1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l’orario stagionale fissato con provvedimento del Sindaco. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. All’ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il cimitero.
2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
ART. 98
Divieti di ingresso nei cimiteri
1. È vietato l’ingresso nei cimiteri comunali:
- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
- alle persone non decentemente vestite o comunque alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai questuanti;
- alle persone aventi con sé cani o altri animali, con eccezione dei cani accompagnatori di persone non vedenti ;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
ART. 99
Condotta all’interno dei cimiteri
1. Nei cimiteri comunali è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
- parlare a voce alta, ridere, cantare salvo che per riti religiosi;
- fumare, consumare cibi o bevande;
- rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
- deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
- gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- compiere atti in contrasto con l’austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
- fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero, salvo autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- svolgere attività di vendita di oggetti, di distribuzione o esposizione di materiale pubblicitario o di offerta di servizi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
Disposizioni finali
ART. 100
Sanzioni
1. Fatti salvi i casi in cui l’Amministrazione disporrà d’ufficio il deferimento all’Autorità Giudiziaria o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per l’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 50 a € 500.
2. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione della Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione commessa e di ripristinare lo stato dei luoghi, ove possibile.
ART. 101
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali vigente in materia.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con X.X. 00 luglio 1934 n.1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla L. 3 0 marzo 2001 n.130, alla L.R.T. 31 maggio 2004, n. 29 e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Si fa inoltre espresso riferimento alla L. 9 gennaio 1951 n. 204 in ordine all’esenzione dai normali turni di esumazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.
ART. 102
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 11.04.1956, n. 159, ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni;
- le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.
ART. 103
Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. […] del […], ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva