Common use of Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Clause in Contracts

Descrizione dei diritti connessi alle Azioni. Tutte le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni hanno godimento regolare. Il diritto a percepire i dividenti si prescrive in cinque anni. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società con loro diretta imputazione a riserva. Ogni Xxxxxx attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatto salvo quanto di seguito descritto in merito alla maggiorazione del diritto di voto. Il Nuovo Statuto dell’Emittente, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ha infatti introdotto all’art. 7 l’istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF. In particolare, il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, a ciascuna azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date cade (ai sensi dell’art. 83- sexies del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a): a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 36 mesi dalla data di efficacia dell’iscrizione di tale soggetto nell’elenco speciale di cui all’articolo 8 del Nuovo Statuto (l’“Elenco Speciale”); e b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 36 mesi, nell’Elenco Speciale e da una comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo. Ai fini del possesso continuativo previsto alla precedente lett. a), è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall’Elenco Speciale e quello anteriore alla data di efficacia del Nuovo Statuto. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale - anche i soggetti che, alla data di efficacia del Nuovo Statuto, siano titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 36 mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all’Elenco Speciale. I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

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Descrizione dei diritti connessi alle Azioni. Tutte le Le Azioni sono avranno godimento a decorrere dalla Data di Efficacia della Scissione ai sensi dell’art. 2506-quater cod. civ.. Le Azioni saranno nominative, liberamente trasferibili, trasferibili e indivisibili e hanno ciascuna di esse darà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le stesse caratteristiche disposizioni di legge e attribuiscono di statuto applicabili. Ai sensi dell’art. 2441 del cod. civ., le Azioni attribuiranno ai rispettivi titolari il diritto di opzione per la sottoscrizione: (i) di azioni di nuova emissione della Società in caso di aumento di capitale sociale; e (ii) di strumenti finanziari emessi dalla Società convertibili in azioni dello stesso, fatti salvi i medesimi diritticasi di esclusione e le limitazioni previste dalla legge. Le Azioni hanno godimento regolareAi sensi dell’art. Il diritto a percepire i dividenti si prescrive in 21 dello Statuto sociale, gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall’Assemblea e previo accantonamento alla riserva legale del 5% (cinque anniper cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo la determinazione che assumerà l’Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti sono diventati esigibili si prescrivono prescriveranno in favore della Società. In caso di liquidazione, le Azioni danno diritto di partecipare alla distribuzione del resi- duo attivo ai sensi di legge. In data 7 febbraio 2006, l’Assemblea straordinaria di Xxxx Xx Xxxxxx ha approvato il progetto di Scissione parziale proporzionale di Reno De Medici a favore della società di nuova costituzione denominata RDM Realty. In data 14 febbraio 2006, l’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Xxxx Xx Xxxxxx ha approvato la delibera dell’Assemblea straordinaria generale di Reno De Medici del 7 febbraio 2005 che ha approvato il progetto di Scissione. Non applicabile. Lo Statuto della Società non stabilisce alcuna disciplina particolare con loro diretta imputazione a riservariferimento al- l’acquisto o al trasferimento degli strumenti finanziari di RDM Realty che saranno emessi. Ogni Xxxxxx attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie Pertanto, alla data di inizio delle negoziazioni, le azioni saranno liberamente trasferibili. Dal momento della sottoscrizione delle Azioni, le stesse saranno assoggettate alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e straordinarie della Societàofferte pubbliche di vendita previste dal TUF, fatto salvo quanto come successivamente modificato, e dai relativi regolamenti di attuazione. Si riportano di seguito descritto le principali disposizioni concernenti la disciplina in merito materia di of- ferte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita; per ulteriori informazioni, si rinvia alla maggiorazione normativa applicabile. Ai sensi del diritto TUF, chiunque a seguito di voto. Il Nuovo Statuto dell’Emittente, che entrerà in vigore alla Data acquisti a titolo oneroso venga a detenere una partecipazione superiore al 30% di Avvio delle Negoziazioni, ha infatti introdotto all’art. 7 l’istituto della maggiorazione del azioni aventi diritto di voto ai nelle deliberazioni assembleari ri- guardanti nomina, revoca o responsabilità degli amministratori di una società quotata in un mer- cato regolamentato italiano, deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie. Ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF. In particolareRegolamento CONSOB, il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies medesimo obbligo è applicabile anche a chiun- que possegga più del TUF, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, a ciascuna azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date cade (ai sensi dell’art. 83- sexies del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a): a) il 30% delle azioni con diritto di voto sia appartenuto (senza, al contempo, avere una parte- cipazione che gli consenta di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell’Assemblea ordina- ria degli azionisti) e, nei dodici mesi, acquisti, direttamente o indirettamente, più del tre percento del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina, revoca o responsabilità degli amministratori di una società quotata in un mercato regolamentato italiano, attraverso acquisti a titolo oneroso o sottoscrizioni o conver- sioni nell’esercizio di diritti negoziati nel medesimo soggetto periodo. L’offerta deve essere promossa entro trenta giorni dalla data in forza cui è stata superata la soglia, ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica tra: (i) il prezzo medio ponderato di mer- cato nei precedenti dodici mesi; e (ii) il prezzo più elevato pattuito nello stesso periodo dall’of- ferente per acquisti di azioni della medesima categoria. Nel caso in cui in tale periodo non siano stati effettuati acquisti, l’offerta dovrà essere promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o, nel caso in cui le negoziazioni delle azioni della società siano avviate da un diritto reale legittimante (piena proprietà periodo inferiore ai dodici mesi, l’offerta dovrà essere promossa al prezzo medio ponde- rato di mercato di tale periodo. Al ricorrere di determinate circostanze, nonostante il numero di azioni acquistate superi la soglia determinata, il TUF ed il Regolamento CONSOB stabiliscono alcuni casi di esenzione dal lancio dell’offerta pubblica di acquisto. Infine, chiunque venga a detenere più del 90% delle azioni ordinarie deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto “residuale” sulle rimanenti azioni con diritto di voto, nuda proprietà con diritto ad un prez- zo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro 120 giorni il livello minimo di voto o usufrutto con diritto flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Ciascun azionista che detenga più del 98% delle azioni ordinarie di voto) per un periodo continuativo una società quotata in seguito ad un’offerta pubblica di almeno 36 acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie ha di- ritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla data conclusione dell’offerta, qualora nel documento d’offerta abbia manifestato la propria intenzione di efficacia dell’iscrizione avvalersi di tale soggetto nell’elenco speciale diritto. Il prezzo è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede (tenuto conto anche del prezzo dell’offerta e del prezzo di cui all’articolo 8 del Nuovo Statuto (l’“Elenco Speciale”mercato dell’ultimo semestre); e b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 36 mesi, nell’Elenco Speciale e da una comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo. Ai fini del possesso continuativo previsto alla precedente lett. a), è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall’Elenco Speciale e quello anteriore alla data di efficacia del Nuovo Statuto. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale - anche i soggetti che, alla data di efficacia del Nuovo Statuto, siano titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 36 mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all’Elenco Speciale. I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

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Samples: Prospetto Informativo Di Quotazione

Descrizione dei diritti connessi alle Azioni. Tutte le Azioni sono nominativedell’Emittente, liberamente trasferibiliivi incluse le Azioni oggetto dell’Offerta, indivisibili e hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni hanno godimento regolare. Il diritto a percepire i dividenti si prescrive in cinque anni. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società con loro diretta imputazione a riserva. Ogni Xxxxxx attribuisce il azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societàvoto, fatto salvo quanto di seguito descritto indicato in merito alla maggiorazione del diritto di voto. Il Nuovo Statuto dell’EmittenteOve un’Azione appartenga a più soggetti, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazionii diritti inerenti a tale Azione dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato a norma dell’articolo 2347, ha infatti introdotto all’artcomma 1 del Codice Civile. Ai sensi dell’articolo 7 l’istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF. In particolare, il Nuovo Statuto prevede chedello Statuto, in deroga alla regola generale per cui ogni azione Azione dà diritto ad a un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF, qualora un soggetto avrà diritto a voto doppio per Xxxxxx (e quindi a 2 voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, a ciascuna azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date cade : (ai sensi dell’art. 83- sexies del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a): a) il diritto di voto sia appartenuto spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il “Diritto Reale Legittimante”) per un periodo continuativo di almeno 36 24 mesi dalla decorrente (i) da una data coincidente o successiva alla Data di efficacia dell’iscrizione Avvio delle Negoziazioni oppure (ii) da una data antecedente di tale soggetto nell’elenco speciale non più di cui all’articolo 8 del Nuovo Statuto 20 mesi rispetto alla Data di Avvio delle Negoziazioni; (l’“Elenco Speciale”); e b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata (i) dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 36 24 mesi, nell’elenco speciale appositamente istituito e disciplinato all’articolo 7 dello Statuto (l’“Elenco Speciale”) ovvero, (ii) nel caso di cui alla precedente lettera (a)(ii), dall’iscrizione continuativa nell’Elenco Speciale e e, per il periodo precedente, dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società. Si precisa che la necessità di un periodo continuativo di possesso del Diritto Reale Legittimante con il relativo diritto di voto per almeno 24 mesi sussiste anche laddove si prenda in considerazione il periodo di possesso antecedente di non più di 20 mesi rispetto alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Gli azionisti che abbiano posseduto azioni della Società da una data antecedente di 20 mesi rispetto alla Data di Avvio delle Negoziazioni matureranno il diritto alla maggiorazione con il possesso continuato di ulteriori 4 mesi, ferma la necessità di iscrizione nell’Elenco Speciale secondo quanto previsto dallo Statuto. Ai fini della condizione di cui alla lettera (b) sopra e del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, il soggetto legittimato dovrà presentare apposita istanza a seguito del decorso del periodo rilevante, a seconda dei casi sub (b)(i) o (b)(ii) sopra (il “Periodo Rilevante”) dall’iscrizione nell’Elenco Speciale, attestando la titolarità del Diritto Reale Legittimante mediante apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente e contenente le azioni sono depositate e riferita alla data informazioni previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. L’acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del periodo continuativoPeriodo Rilevante dall’iscrizione nell’Elenco Speciale, sempre che la comunicazione dell’intermediario sopra citata pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall’iscrizione nell’Elenco Speciale, fatto salvo quanto di seguito previsto e restando chiarito che, qualora la comunicazione dell’intermediario in questione non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società, fatto salvo quanto di seguito previsto. Ai In deroga a quanto sopra descritto, ai fini della partecipazione all’Assemblea, la maggiorazione del possesso continuativo previsto diritto di voto maturata a seguito del decorso del Periodo Rilevante dall’iscrizione nell’Elenco Speciale ha effetto alla precedente lettc.d. arecord date prevista dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario sopra menzionata. Si precisa che quest’ultima è la c.d. “seconda comunicazione” di cui all’articolo 23-bis, comma 3, del Provvedimento congiunto CONSOB-Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come modificato (il “Provvedimento Congiunto”), che il soggetto iscritto nell’Elenco Speciale chiede all’ultimo intermediario di effettuare ove lo statuto lo preveda (si precisa, per maggiore chiarezza, che tale comunicazione non è computato quella che l’intermediario rilascia per la partecipazione e il voto in assemblea, di cui all’articolo 22, comma 1, del Provvedimento Congiunto). La tempistica prevista dalla suddetta disposizione statutaria appare anche funzionale alla disciplina di cui all’articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti secondo cui, qualora lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto, l’emittente comunica al pubblico e alla Consob l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, tra gli altri casi entro il giorno successivo alla c.d. record date. Laddove le condizioni sopra descritte risultino soddisfatte, l’avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, l’Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. L’incaricato della gestione dell’Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dell’Elenco Speciale e i medesimi soggetti avranno diritto di estrarre copia, a proprie spese, delle relative annotazioni. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà presentare un’apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante rilasciata dall’intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla Data di Avvio delle Negoziazioni e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla data Data di iscrizione dall’Elenco Speciale Avvio delle Negoziazioni e quello anteriore alla data di efficacia del Nuovo Statuto. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale - anche i soggetti chesecondo quanto sopra previsto, allegando una copia dei certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o del libro soci della Società da cui risulti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anteriore alla Data di Avvio delle Negoziazioni e alla data di efficacia iscrizione nell’Elenco Speciale. La richiesta comporterà l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco Speciale relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del Nuovo Statutodiritto di voto, successivamente al decorso del termine di 24 mesi dall’iscrizione nell’Elenco Speciale stesso ovvero successivamente al decorso del periodo inferiore necessario per la maturazione del diritto per i soggetti che siano titolari di azioni un Diritto Reale Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima della Data di Avvio delle Negoziazioni e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Avvio delle Negoziazioni e alla data di iscrizione nell’Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto, in entrambi i casi a seguito di apposita istanza del soggetto legittimato secondo quanto sopra previsto e con effetto dalla data ivi prevista. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede l’iscrizione nell’Elenco Speciale dovrà precisare se lo stesso è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo). L’Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società con entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l’iscrizione nell’Elenco Speciale. Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell’Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto. La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall’Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: (i) rinuncia dell’interessato; (ii) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per un periodo continuativo di almeno 36 mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all’Elenco Speciale. I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote la maggiorazione del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti diritto di voto maggiorato eventualmente spettantio la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d’ufficio ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto. Al riguardo si evidenzia che, ai sensi della disposizione statutaria riportata nel precedente capoverso, ogni evento che comporti l’“interruzione” della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto determinerà la cancellazione dall’Elenco Speciale e la conseguente perdita della maggiorazione ove maturata. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso diritto di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.voto viene meno e il soggetto rilevante viene cancellato dall’Elenco Speciale:

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Descrizione dei diritti connessi alle Azioni. Tutte le Azioni, ivi incluse le Azioni sono nominativeoggetto dell’Offerta, liberamente trasferibili, indivisibili e hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni hanno godimento regolare. Il diritto a percepire i dividenti si prescrive in cinque anni. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società con loro diretta imputazione a riserva. Ogni Xxxxxx azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societàdell’Emittente, fatto salvo quanto di seguito descritto indicato in merito alla maggiorazione del diritto di voto. Il Nuovo Statuto dell’EmittenteOve un’Azione appartenga a più soggetti, che entrerà in vigore alla Data i diritti inerenti a tale Azione dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato a norma dell’articolo 2347, comma 1, del Codice Civile. Ciascuna Azione attribuisce inoltre gli altri diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalle disposizioni di Avvio delle Negoziazioni, ha infatti introdotto all’art. 7 l’istituto della maggiorazione del diritto legge e di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUFstatuto applicabili. In particolare, il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per al principio secondo cui ogni azione ordinaria dà diritto ad a un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUFdell’articolo 6 dello Statuto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, ogni azione ordinaria dà diritto a ciascuna azione sono attribuiti 2 due voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date cade a condizione che: (ai sensi dell’art. 83- sexies del TUFi) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a): a) il diritto di voto l’azione sia appartenuto appartenuta al medesimo soggetto soggetto, in forza virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di votoproprietà, nuda proprietà con diritto di voto o e usufrutto con diritto di voto) ), per un periodo continuativo di almeno 36 mesi dalla data di efficacia dell’iscrizione di tale soggetto 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 8 del Nuovo istituito dalla Società ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto (l’“Elenco Speciale”); e b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo continuativo di almeno 36 mesi, nell’Elenco Speciale 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo. Ai fini del possesso continuativo previsto alla precedente lett. a)sensi della normativa vigente, è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall’Elenco Speciale la Società istituisce e quello anteriore alla data di efficacia del Nuovo Statuto. Pertanto, hanno diritto alla mantiene presso la sede sociale l’elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti dell’Emittente che intendano beneficiare della maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale - anche i soggetti che, alla data di efficacia del Nuovo Statuto, siano titolari di azioni della Società con diritto di voto per tutte o parte delle azioni dell’Emittente di cui questi sono titolari. Il soggetto che voglia ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale di tutte o parte delle azioni dell’Emittente di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall’intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni dell’Emittente sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante. L’acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni dell’Emittente di nuova emissione (le “Azioni di Nuova Emissione”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’articolo 2442 e seguenti del Codice Civile, spettanti al titolare in relazione alle azioni dell’Emittente per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Preesistenti”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’elenco speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione dell’Emittente, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione dell’Emittente quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione dell’Emittente quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni dell’Emittente a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni dell’Emittente diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l’usufrutto o l’altro vincolo sull’azione dell’Emittente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità d’iscrizione della persona fisica xxxxx causa. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo – come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati – detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo. Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni dell’Emittente, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni dell’Emittente per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell’elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 36 mesi 24 (ventiquattro) mesi. La Società procede alla cancellazione dall’elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell’avente diritto; (ii) comunicazione dell’avente diritto o dell’intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L’elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all’intervento in assemblea e abbiano fatto richiesta all’esercizio del diritto di iscrizione all’Elenco Specialevoto, c.d. I record date. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Nell’ipotesi in cui IMA chieda e ottenga con il decorso del tempo occorrente (che in ogni caso, non può essere inferiore a ventiquattro mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto dell’Emittente e dall’articolo 127-quinquies del TUF) tale maggiorazione per tutte le Azioni possedute alla Data della Nota Informativa e nessun altro azionista dell’Emittente provveda ad effettuare tale richiesta o comunque ottenga la maggiorazione, la percentuale dei diritti di capitalevoto esercitabile da IMA nell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Emittente sarebbe pari al 75,1% del totale dei diritti di voto. In tale ipotesi, salvo ove diversamente stabilitoIMA potrà esprimere la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria e straordinaria di GIMA TT, anche al fine di approvare modifiche dello statuto sociale aventi ad oggetto, tra l’altro, misure di difesa in materia di offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni dell’Emittente, nonché la soglia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria (facoltà prevista per le società che sono PMI). Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio dell’Emittente regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale, saranno a disposizione dell’Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare. Ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente può, nel corso dell’esercizio e quando lo ritenga opportuno, deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l’esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari pro tempore vigenti. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono in favore della Società. Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto, in caso di scioglimento della Società l’Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi nei termini di legge. Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 21 del Documento di Registrazione.

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