Common use of DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con l’Assicurato. In caso di discordanza sulla determinazione dell’ammontare del danno, quando una delle parti lo richieda, esso può essere determinato da periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola parte, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza dell’Assicurato. I risultati delle valutazioni compiute dai periti sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con l’Assicurato. In caso di discordanza sulla determinazione dell’ammontare del dannomancata adesione da parte dell’Assicurato, quando una delle parti lo richieda, esso può essere determinato da la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola parte, delle parti sarà effettuata fatta dal Presidente del Tribunale nel nella cui circondario giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I risultati delle valutazioni compiute dai periti sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. Le coperture di cui al presente contratto operano sempre nei limiti stabiliti in base alle garanzie ed alle relative formule possibili e previste dal presente contratto. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con l’Assicuratol'Assicurato. In caso di discordanza sulla determinazione dell’ammontare mancato accordo tra Xxxxx e l’Assicurato in ordine alla quantificazione del danno, quando qualora una delle parti lo richieda, esso può essere determinato da detta quantificazione avverrà mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa da Nobis e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola partedelle parti, sarà effettuata fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario nella quale giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato. I risultati delle valutazioni compiute dai periti sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. Le coperture di cui al presente contratto operano sempre nei limiti stabiliti in base alle garanzie ed alle relative formule possibili e previste dal presente contratto. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con l’Assicurato. In caso di discordanza sulla determinazione dell’ammontare mancato accordo tra Xxxxx e l’Assicurato in ordine alla quantificazione del danno, quando qualora una delle parti lo richieda, esso può essere determinato da detta quantificazione avverrà mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa da Nobis e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola partedelle parti, sarà effettuata fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario nella quale giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato. I risultati delle valutazioni compiute dai periti sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.

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