MORTE DA INFORTUNIO Clausole campione

MORTE DA INFORTUNIO. L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l’Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 n. 3 CC.
MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso di Morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso oppure alle persone designate dall’Assicurato o in assenza di dichiarazioni, agli eredi legittimi e/o testamentari. Lo stato dichiarato di “coma irreversibile” conseguente a infortunio viene parificato alla morte. La somma assicurata per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio. Se però l’Assicurato muore dopo aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio e per cause riconducibili allo stesso, la Compagnia paga la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per la morte da infortunio.
MORTE DA INFORTUNIO. (valida per tutti gli assicurati) ART.7- OGGETTO DELLA COPERTURA
MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, WIENER STÄDTIS- CHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liquida ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Viene parificato al caso di morte il caso in cui l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’Art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.. ca entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liquida all’Assicurato un indennizzo dal primo punto percentuale di invalidità, secondo la tabella di cui all’Allegato Tabella Invalidità Permanente con riferimento al Capitale assicu- rato per il caso di invalidità permanente totale. L'invalidità è valutata con rife- rimento alla tabella (INAIL) contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.
MORTE DA INFORTUNIO. La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dall’Assicuratore ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
MORTE DA INFORTUNIO. La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di Xxxxxxx e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
MORTE DA INFORTUNIO. Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente o dei conviventi more uxorio per infortunio legato allo stesso evento
MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, fermo l’obbligo di denuncia, la Società liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
MORTE DA INFORTUNIO. Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte, l’Impresa corrisponde la somma as- sicurata ai beneficiari designati nel Modulo di Polizza o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in Parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cu- mulabile con quello per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente ed entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’Infortunio, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell’Indennità per Invalidità Permanente già corrisposto all’Assicurato, men- tre i beneficiari indicati nel Modulo di Polizza hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.