Determinazione della prestazione assicurata. Nella fase di accumulo il capitale acquisito con ciascun contributo versato è annualmente rivalutato (capitale maturato o posizione individuale) in funzione del rendimento della gestione interna separata di attivi. Il capitale acquisito con ciascun contributo versato è pari al contributo stesso al netto della parte utilizzata dalla Società per coprire le spese. In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), il capitale maturato fino alla data in cui avviene il decesso viene corrisposto immediatamente ai suoi eredi, ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati. Nella fase di erogazione la Società provvede a corrispondere all’Aderente una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile. La rendita viene maggiorata annualmente in funzione del rendimento della gestione separata ed è corrisposta fino a quando l’Aderente resta in vita. In luogo della rendita l’Aderente ha la facoltà di richiedere, nei limiti previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale. In tal caso, la parte di capitale corrisposta in unica soluzione verrà determinata a partire dai capitali acquisiti e rivalutati con i primi contributi versati. I capitali acquisiti e rivalutati con i restanti contributi versati verranno convertiti nella prestazione in forma di rendita. L’importo iniziale della rendita viene determinato, per ciascun contributo, attraverso il prodotto tra il relativo capitale maturato e il coefficiente di conversione (coefficiente di trasformazione) stabilito al momento del versamento del contributo. I coefficienti di conversione, al momento in vigore, sono quelli riportati nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni generali di contratto. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti), indifferenziata per sesso, con composizione 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verifichino variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’Isvap, la Società si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa Isvap in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L’eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all’Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa. L’Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata annua vitalizia rivalutabile una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia o una rendita vitalizia reversibile. Le rendite sono posticipate e possono essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile. Al raggiungimento del requisito per accedere alla prestazione pensionistica l’Aderente comunica l’eventuale importo della prestazione in forma di capitale e la tipologia e modalità di erogazione della prestazione in forma di rendita, mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di richiesta di cui al successivo art. 14.
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Samples: www.hdiassicurazioni.it, www.lndeliguori.it
Determinazione della prestazione assicurata. Nella fase di accumulo il capitale acquisito con ciascun contributo versato è annualmente rivalutato (capitale maturato o posizione individuale) in funzione del rendimento della gestione interna separata di attivi. Il capitale acquisito con ciascun contributo versato è pari al contributo stesso al netto della parte utilizzata dalla Società per coprire le spese. In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), pensionistica il capitale maturato fino alla data in cui avviene il decesso viene corrisposto immediatamente ai suoi eredi, ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati. Nella fase di erogazione la Società provvede a corrispondere all’Aderente una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile. La rendita viene maggiorata annualmente in funzione del rendimento della gestione separata ed è corrisposta fino a quando l’Aderente resta in vita. In luogo della rendita l’Aderente ha la facoltà di richiedere, nei limiti previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale. In tal caso, la parte di capitale corrisposta in unica soluzione verrà determinata a partire dai capitali acquisiti e rivalutati con i primi contributi versati. I capitali acquisiti e rivalutati con i restanti contributi versati verranno convertiti nella prestazione in forma di rendita. L’importo iniziale della rendita viene determinato, per ciascun contributo, attraverso il prodotto tra il relativo capitale maturato e il coefficiente di conversione (coefficiente di trasformazione) stabilito al momento del versamento del contributo. I coefficienti di conversione, al momento in vigore, sono quelli riportati nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni generali di contratto. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti), indifferenziata per sesso, con composizione 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verifichino variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’Isvap, la Società si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa Isvap in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L’eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all’Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa. L’Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata annua vitalizia rivalutabile una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia o una rendita vitalizia reversibile. Le rendite sono posticipate e possono essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile. Al raggiungimento del requisito per accedere alla prestazione pensionistica l’Aderente comunica l’eventuale importo della prestazione in forma di capitale e la tipologia e modalità di erogazione della prestazione in forma di rendita, mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di richiesta di cui al successivo art. 1413.
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Samples: www.gruppocontas.it
Determinazione della prestazione assicurata. Nella fase di accumulo accumulo, il capitale acquisito con ciascun contributo versato è annualmente rivalutato (capitale maturato o posizione individuale) in funzione del rendimento della gestione interna Gestione separata “HDI - Fondo Pensione” (di attiviseguito “Gestione separata”). Il capitale acquisito con ciascun contributo versato è pari al contributo stesso al netto della parte utilizzata dalla Società dall’Impresa per coprire le spese. In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), il capitale maturato fino alla data in cui avviene il decesso viene corrisposto immediatamente ai suoi eredi, ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati. Nella fase di erogazione la Società erogazione, l’Impresa provvede a corrispondere all’Aderente una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile. La rendita viene maggiorata annualmente in funzione del rendimento della gestione Gestione separata ed è corrisposta fino a quando l’Aderente resta in vita. In luogo della rendita l’Aderente ha la facoltà di richiedere, nei limiti previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale. In tal caso, la parte di capitale corrisposta in unica soluzione verrà determinata a partire dai capitali acquisiti e rivalutati con i primi contributi versati. I capitali acquisiti e rivalutati con i restanti contributi versati verranno convertiti nella prestazione in forma di rendita. L’importo iniziale della rendita viene determinato, per ciascun contributo, attraverso il prodotto tra il relativo capitale maturato e il coefficiente di conversione (coefficiente di trasformazione) stabilito al momento del versamento del contributo. I coefficienti di conversione, al momento in vigore, sono quelli riportati nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni generali di contratto. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato premontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti), indifferenziata per sesso, con composizione 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verifichino variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle Compagnie imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’Isvapdall’IVASS, la Società l’Impresa si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa Isvap IVASS in materia di stabilità delle Compagnie Imprese di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già aderenti Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L’eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all’Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa. L’Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata annua vitalizia rivalutabile una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia o una rendita vitalizia reversibile. Le rendite sono posticipate e possono essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile. Al termine della fase di accumulo l’Aderente può chiedere – contestualmente alla scelta della modalità di erogazione della rendita – che una parte della posizione individuale maturata gli sia corrisposta in unica soluzione anziché convertita in rendita, con i limiti indicati all’art. 10 del Regolamento. Inoltre, l’Aderente ha la possibilità di riscuotere, invece della rendita, l’intera posizione individuale maturata, secondo quanto previsto dal medesimo articolo. Al raggiungimento del requisito per accedere alla prestazione pensionistica l’Aderente comunica l’eventuale importo della prestazione in forma di capitale e la tipologia e modalità di erogazione della prestazione in forma di rendita, mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di richiesta di cui al successivo artcon le modalità previste all’art. 14.
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Samples: www.hdiassicurazioni.it