Common use of DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: -il valore dei pezzi di ricambio,relativi alle parti meccaniche,viene ridotto del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquanta per cento); -non sono indennizzabili le spese per modificazioni,aggiunte o migliorie,apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo,anche in caso di danno totale,non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro,l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art.1907 del Codice Civile. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% (quindici percento) del valore assicurato.

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Samples: Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore, Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore, Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: -il - il valore dei pezzi di ricambio,, relativi alle parti meccaniche,, viene ridotto del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquanta per cento); -non - non sono indennizzabili le spese per modificazioni,, aggiunte o migliorie,, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo,, anche in caso di danno totale,, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro,, l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art.1907 dall'art. 1907 del Codice Civile. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% (quindici percento) del valore assicurato.

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