Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto: a) quando esiste dolo o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopra. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di ridurre ridurre, in caso di Xxxxxxxx, le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisatorelazione al maggior rischio accertato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno han- no conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di Le Società ove non esista dolo o colpa grave, le Società grave rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionedell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to momento in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopral’annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato all’As- sicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo malafede o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo malafede o colpa grave: • di ridurre ridurre, in caso di Xxxxxxxx, le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisatorelazione al maggior rischio accertato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno han- no conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo Le Società ove non esista malafede o colpa grave, le Società grave rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionedell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to momento in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopral’annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata aA/r R e rimborseranno all’Assicurato all’As sicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno han- no conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopra. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero avreb- bero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine ter- mine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionevigo- re dell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to momento in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopra. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione comu- nicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o inesatte e reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
aA) quando esiste sussiste dolo o colpa grave: • grave - di rifiutare in caso di Xxxxxxxx sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • - di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
bB) quando non esiste sussiste dolo o colpa grave: • grave - di ridurre ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisatorelazione al maggior rischio accertato; • - di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • - di chiedere un incremento di Premio premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di Le Società ove non sussista dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali grave dell’Assicurato potranno esercitare i suddetti diritti trascorsi entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionedell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to momento in cui hanno ha domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopral’annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato all’Assicu- rato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premiopremio, al netto delle imposte e della parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o e reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) a. quando esiste dolo malafede o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) b. quando non esiste dolo malafede o colpa grave: • di ridurre ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisatorelazione al maggior rischio accertato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo Le Società ove non esista malafede o colpa grave, le Società grave rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionedell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to momento in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopral’annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata aA/r R e rimborseranno all’Assicurato all’As- sicurato il Premiopremio, al netto delle imposte e della parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste sussiste dolo o colpa grave: grave • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste sussiste dolo o colpa grave: grave • di ridurre ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisatorelazione al maggior rischio accertato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di Le Società ove non sussista dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali grave dell’Assicurato potranno esercitare i suddetti diritti trascorsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionedell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione assi- curazione in corso al momen- to momento in cui hanno ha domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopral’annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato all’Assi- curato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premiopremio, al netto delle imposte e della parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o inesatte e reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
aA) quando esiste dolo malafede o colpa grave: • grave - di rifiutare in caso di Xxxxxxxx sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; • - di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
bB) quando non esiste dolo malafede o colpa grave: • grave - di ridurre ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisatorelazione al maggior rischio accertato; • - di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • - di chiedere un incremento di Premio premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo Le Società ove non esista malafede o colpa grave, le Società grave rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazionedell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to momento in cui hanno ha domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopral’annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato all’Assicu- rato tramite lettera raccomandata aA/r R e rimborseranno all’Assicurato il Premiopremio, al netto delle imposte e della parte di Premio premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o e reticenti.
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Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave: • di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre 8/13 mesi dall’avvenuta conoscenza; • di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisato; • di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno han- no conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In mancanza di dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopra. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
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