Common use of Dichiarazioni delle Parti Clause in Contracts

Dichiarazioni delle Parti. Le Parti proseguiranno i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 e all’accordo 19 aprile 2013. Le Parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell’INPS delle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo orario dei congedi parentali per valutarne gli effetti ai fini del presente accordo. si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito. In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia. I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale. La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti. Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza. Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati. In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.

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Samples: Verbale Di Accordo

Dichiarazioni delle Parti. Con riferimento ai punto j) e k) della premessa, ferma restando l’estensione e l’efficacia del presente accordo per l’intero perimetro aziendale, le parti si danno atto che lo stesso viene sottoscritto ai sensi dell’art. 8 D.L. 13.8.2011, n. 138 conv. nella L. 14.9.2011 n. 148 e dell’art. 4 L. 300/70 dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e dalle rispettive RR.SS.AA. regolarmente costituite, stante il loro coinvolgimento anche ai sensi del punti 1, 9, 10 e 16 dell’accordo. Le Parti proseguiranno i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi parti si danno conseguentemente atto che il presente accordo, una volta realizzati gli interventi tecnici necessari presso ciascuna unità produttiva, andrà a sostituire ogni precedente accordo ex art. 4 L. 300/70 tempo per tempo sottoscritto con le competenti RR.SS.AA. per l’installazione e l’utilizzo di vita e sistemi TVCC presso gli sportelli della rete. Con riferimento al punto l) della Premessa le parti intendono precisare che l’eventuale nomina del rappresentante delle XX.XX. per l’esercizio delle agibilità sindacali previste dal presente accordo nell’ambito di lavoro RR.SS.AA. al di fuori della piazza di Milano, non comporterà alcun riconoscimento di permessi per raggiungere la piazza di Milano, né alcun rimborso spese. Le Parti, inoltre, si danno atto che ove venissero collegate ai DVR di cui all’accordo 31 marzo 2015 al presente accordo anche telecamere installate all’esterno dello sportello e/o comunque al di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 e all’accordo 19 aprile 2013fuori dei locali destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa (ad es. Le Parti zona antistante l’ingresso e/o la zona interna alla self area) e, pertanto, non soggette alla regolamentazione ex art. 4 L. 300/1970, dovrà essere comunque data comunicazione alle XX.XX. nonché alle RR.SS.AA. interessate, ove costituite. Analoga comunicazione verrà effettuata anche nel caso in cui si incontreranno in caso presentasse la necessità di eventuali variazioni accedere al sistema per visionare e/o salvare le immagini registrate da parte dell’INPS delle proprie istruzioni circa le modalità tali telecamere, DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA Al fine di utilizzo orario dei congedi parentali per valutarne gli effetti ai fini meglio garantire la piena osservanza alle previsioni del presente accordo, l’azienda provvederà a diramare apposita circolare a tutti gli sportelli e ad aggiornare le norme di sicurezza antirapina. si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver intesoL’azienda conferma, tempo per tempoinoltre, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito. In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro che nell’ambito della formazione prevista per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditiziecapi sportello, finanziarie e strumentaliviene trattata specificamente anche la materia delle misure di sicurezza, comprendente, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia. I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratriciparticolare, i lavoratori sistemi TVCC Time-Lapse” e “All in One”, fornendo adeguate istruzioni sugli adempimenti previsti a carico dello sportello e sui contenuti degli accordi sindacali che disciplinano la materia. Deutsche Bank S.p.A. le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, è costituito un Fondo nazionale per progetti Segreterie degli Organi di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale. La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti Coordinamento FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL UILCA Sottoscrivono il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorseaccordo anche le RR.SS.AA. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, costituite in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra Deutsche Bank S.p.A. presso le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti. Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza. Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati. In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.unità produttive di: Bari: Fiba-Cisl Bergamo: Fabi Bologna: Fabi Fiba-Cisl Cagliari: Fiba-Cisl Caserta: Fabi Como: Fiba-Cisl Firenze: Fiba-Cisl Genova: Fiba-Cisl Lecco: Fabi Fiba-Cisl Lucca: Fiba-Cisl Mestre: Fabi Milano: Fabi Fiba-Cisl Fisac-Cgil Uilca Napoli: Fabi Fiba-Cisl Fisac-Cgil Uilca Padova: Fabi Fisac-Cgil Perugia: Fiba-Cisl Pescara: Fabi Prato: Fiba-Cisl Roma: Fiba-Cisl Uilca Salerno: Fiba-Cisl Torino: Fisac-Cgil Uilca Verona: Fisac-Cgil

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Samples: Accordo Ex Art. 4 L. 300/70

Dichiarazioni delle Parti. Le Parti proseguiranno si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 74 del 2 aprile 2002 per le imprese ed i lavori sulle tematiche relative Gruppi di imprese di dimensione comunitaria, alla conciliazione dei tempi luce anche della Direttiva UE n. 109 del 20 novembre 2006. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di vita informazione e consultazione nei gruppi bancari di lavoro dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di cui all’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 sostenibilità e all’accordo 19 aprile 2013compatibilità ambientale e sociale. Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si incontreranno completa con la dimensione territoriale, in caso coerenza con quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo 13 dicembre 2003 in materia di eventuali variazioni da parte dell’INPS delle proprie istruzioni circa libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le modalità relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di utilizzo orario dei congedi parentali informativa e consultazione per valutarne gli effetti ai fini ambiti di competenza. Le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi bilaterali (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo. si sono incontrate contratto, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di chiarire la questione insorta recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi tema di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver intesoinformazioni riservate. Le Parti, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti fatto salvo quanto previsto al personale delle aziende di credito. In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stessepunto 4 che precede, si conviene danno atto che le procedure di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia. I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori informazione e le aziende, saranno devoluti consultazione a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite livello aziendale e/o di gruppo previste dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale. La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti. Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato ristrutturazioni, presentazione di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al capoverso che precedepunto 4. Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all’ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di appartenenza. Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati. In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del FondoLisbona.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Dichiarazioni delle Parti. Le Parti proseguiranno si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi Gruppi di vita imprese di dimensione comunitaria. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di lavoro dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di cui all’accordo 31 marzo 2015 sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale. Le Parti confermano che il modello di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 16 dell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e all’accordo 19 aprile 2013consultazione per gli ambiti di competenza. Le Parti si incontreranno danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare). Più in caso dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di eventuali variazioni da parte dell’INPS delle proprie istruzioni circa le modalità un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di utilizzo orario dei congedi parentali Assistenza Sanitaria per valutarne gli effetti ai fini il Personale Dipendente del presente accordoSettore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. si sono incontrate Le Parti costituiranno, entro il 31 marzo 2013, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di chiarire la questione insorta recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi tema di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver intesoinformazioni riservate. Le Parti, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti fatto salvo quanto previsto al personale delle aziende di credito. In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stessepunto 5 che precede, si conviene danno atto che le procedure di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia. I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori informazione e le aziende, saranno devoluti consultazione a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite livello aziendale e/o di gruppo previste dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale. La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti. Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato ristrutturazioni, presentazione di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza. Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati. In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondopunto 5.

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Samples: Verbale Di Accordo

Dichiarazioni delle Parti. Le Parti proseguiranno si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi gruppi di vita imprese di dimensione comunitaria. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i comitati aziendali europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di lavoro dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di cui all’accordo 31 marzo sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale. Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 16 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e all’accordo 19 aprile 2013consultazione per gli ambiti di competenza. Le Parti si incontreranno danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare). Più in caso dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di eventuali variazioni da parte dell’INPS delle proprie istruzioni circa le modalità un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di utilizzo orario dei congedi parentali Assistenza Sanitaria per valutarne gli effetti ai fini il Personale Dipendente del presente accordoSettore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. si sono incontrate Le Parti costituiranno, entro il 30 giugno 2016, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di chiarire la questione insorta recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi tema di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver intesoinformazioni riservate. Le Parti, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti fatto salvo quanto previsto al personale delle aziende di credito. In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stessecomma 5 che precede, si conviene danno atto che le procedure di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia. I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori informazione e le aziende, saranno devoluti consultazione a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite livello aziendale e/o di gruppo previste dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale. La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti. Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato ristrutturazioni, presentazione di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza. Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati. In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondocomma 5.

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Samples: Verbale Di Accordo