Common use of DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO Clause in Contracts

DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dell’art.147 del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. In particolare il Direttore Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 ss. mm. Il Direttore Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore Xxxxxx è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx. Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore Lavori all’appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. , dal DPR n. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ssdell’art. mm. e dell’art.147 123 del D.P.R. 21/12/1999 n. 207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante554 le stazioni appaltanti, prima della gara, istituisce gara istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, eventualmente in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148124, 149125, 150 126 del D.P.R. 207/2010 ssDPR. mm21/12/1999 n. 554. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 ss. mmD.P.R. 21/12/1999 n. 554. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle della Amministrazione Appaltanteappaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dell’accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività dell’attività di tutto l'ufficio l’ufficio di direzione Direzione dei lavoriLavori. Il Direttore Xxxxxx dei Lavori è l'unico l’unico interlocutore dell'Appaltatore dell’Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionalidi fondazione, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle nell’osservanza della clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxxdei Lavori. Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. 207/2010. Sono sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita eserciti la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatore. L'ordine Gli ordini di servizio è redatto sono redatti in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito copie, sottoscritte dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserveemanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine all’ordine impartito. L'Appaltatore L’Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso l’accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento l’espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. , dal DPR n. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007Capitolato.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dell’art.147 del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 D.P.R. 207/2010 ss. mm. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore Xxxxxx dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx. Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatoreall’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ., dal DPR n. D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007L.R.n.38/2007.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dell’art.147 dell’art. 147 del D.P.R. d.P.R. n. 207/2010 207/10 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149148,149, 150 del D.P.R. 207/2010 n.207/10 ss. mm. In particolare il Direttore Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-tecnico- contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 DP.R. n. 207/10 ss. mm. .. Il Direttore Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione dell’Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore Xxxxxx è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx. Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, lavori fissandone l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ., dal DPR n. D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007L.R.n.38/2007.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dell’art.147 del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 D.P.R. 207/2010 ss. mm. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore Xxxxxx dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx. Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, lavori e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatoreall’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ., dal DPR n. D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007L.R.n.38/2007.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ssdell’art. mm130 D. lgs. 163/2006 e dell’art.147 dell’art. 123 del D.P.R. D. P. R 21. 12. 1999 n. 207/2010 ss554 le stazioni appaltanti, (come modificati dal Dlgs. mmn. 50/2016 e dal Dlgs. la Stazione appaltante, n. 56/2017) prima della gara, istituisce istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore Lavori direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli arttart. 148124, 149125, 150 126 del D.P.R. 207/2010 ssD. P. R 21. mm12. 1999 n. 554, (come modificato dal Dlgs. n. 50/2016 e dal Dlgs. n. 56/2017) In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 ssD. P. R 21. mm12. 1999 n. 554, (come modificato dal Dlgs. n. 50/2016 e dal Dlgs. n. 56/2017). Il Direttore Lavori dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore Xxxxxx dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx. Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore Lavori direttore dei lavori all’appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. , dal DPR n. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto