Common use of DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO Clause in Contracts

DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 le stazioni appaltanti, prima della gara istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno funzioni previste dagli artt. 124, 125, 126 del DPR. 21/12/1999 n. 554. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Amministrazione appaltante. Egli ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori è l’unico interlocutore dell’Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazione, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell’osservanza della clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei Lavori. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che eserciti la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori all’appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine impartito. L’Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dell’art. 123 147 del D.P.R. 21/12/1999 d.P.R. n. 554 le stazioni appaltanti207/10 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara istituiscono gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 124148,149, 125, 126 150 del DPRD.P.R. n.207/10 ss. 21/12/1999 n. 554mm. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-tecnico- contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 DP.R. n. 554207/10 ss. mm.. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Amministrazione appaltantedell’Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell’accettazione dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell'attività di tutto l’ufficio l'ufficio di Direzione direzione dei Lavorilavori. Il Direttore dei Lavori Xxxxxx è l’unico l'unico interlocutore dell’Appaltatore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi hanno svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazione, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell’osservanza della nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei LavoriXxxxxx. Gli ispettori di cantiere sono svolgono le attività di cui all’art. 150 del D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che eserciti esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori fissandone l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatore. Gli ordini L'ordine di servizio sono redatti è redatto in due copie, sottoscritte copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenzadeve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine all'ordine impartito. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolatocapitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm., dal D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’artdell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. 123 mm. e dell’art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 le stazioni appaltanti207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara istituiscono gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 124148, 125149, 126 150 del DPRD.P.R. 207/2010 ss. 21/12/1999 n. 554mm. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554207/2010 ss. mm. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della delle Amministrazione appaltanteAppaltante. Egli ha la responsabilità dell’accettazione dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell'attività di tutto l’ufficio l'ufficio di Direzione direzione dei Lavorilavori. Il Direttore dei Lavori è l’unico l'unico interlocutore dell’Appaltatore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi hanno svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazionefondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell’osservanza della nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei LavoriXxxxxx. Gli ispettori di cantiere sono svolgono le attività di cui all’art. 150 del D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che eserciti esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatoreall’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine all'ordine impartito. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolatocapitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm., dal D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’artdell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. 123 mm. e dell’art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 le stazioni appaltanti207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara istituiscono gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 124148, 125149, 126 150 del DPRD.P.R. 207/2010 ss. 21/12/1999 n. 554mm. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554D.P.R.n.207/2010 ss. mm. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della delle Amministrazione appaltanteAppaltante. Egli ha la responsabilità dell’accettazione dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell'attività di tutto l’ufficio l'ufficio di Direzione direzione dei Lavorilavori. Il Direttore dei Lavori Xxxxxx è l’unico l'unico interlocutore dell’Appaltatore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi hanno svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazionefondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell’osservanza della nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei LavoriXxxxxx. Gli ispettori di cantiere sono svolgono le attività di cui all’art. 150 del DPR n. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che eserciti esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore Lavori all’appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori all’appaltatoreLavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine all'ordine impartito. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolatocapitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm. , dal DPR n. 207/2010 ss. mm. e dalla L.R. n. 38/2007.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’art. 130 D. lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 21/12/1999 D. P. R 21. 12. 1999 n. 554 le stazioni appaltanti, (come modificati dal Dlgs. n. 50/2016 e dal Dlgs. n. 56/2017) prima della gara gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore direttore dei Lavori lavori ed eventualmente in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’interventoeventualmente, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli arttart. 124, 125, 126 del DPRD. P. R 21. 21/12/1999 12. 1999 n. 554, (come modificato dal Dlgs. n. 50/2016 e dal Dlgs. n. 56/2017) In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 D. P. R 21. 12. 1999 n. 554, (come modificato dal Dlgs. n. 50/2016 e dal Dlgs. n. 56/2017). Il Direttore dei Lavori lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della delle Amministrazione appaltanteAppaltante. Egli ha la responsabilità dell’accettazione dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell'attività di tutto l’ufficio l'ufficio di Direzione direzione dei Lavorilavori. Il Direttore dei Lavori è l’unico l'unico interlocutore dell’Appaltatore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazione, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell’osservanza della clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei Lavori. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che eserciti la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore direttore dei Lavori lavori all’appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore direttore dei Lavorilavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine all'ordine impartito. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolatocapitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. 1. Ai sensi dell’artdell'Art. 123 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 207/2010 le stazioni appaltanti, prima della gara gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore direttore dei Lavori lavori ed eventualmente eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’interventodell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli arttArtt. 124, 125, 126 000-000-000 del DPR. 21/12/1999 n. 554D.P.R. 207/2010. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554207/2010. 2. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Amministrazione appaltante. Egli dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell’accettazione dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell'attività di tutto l’ufficio l'ufficio di Direzione direzione dei Lavorilavori. 3. Il Direttore dei Lavori è l’unico l'unico interlocutore dell’Appaltatore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. 4. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazionefondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano sia eseguite regolarmente nell’osservanza della nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore direttore dei Lavorilavori. 5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La ; la posizione di ogni ispettore è e' ricoperta da una sola persona che eserciti esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 6. L’ordine L'ordine di servizio è l’atto l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore direttore dei Lavori all’appaltatore. Gli lavori all'appaltatore; gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore del direttore dei Lavorilavori, emanate e comunicate all’appaltatore all'appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione l'iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con sono addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine all'ordine impartito. 7. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza l'assistenza necessaria per agevolare l’espletamento l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolatocapitolato.

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DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO. Ai sensi dell’artdell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. 123 mm. e dell’art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 le stazioni appaltanti207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara istituiscono gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 124148, 125149, 126 150 del DPRD.P.R. 207/2010 ss. 21/12/1999 n. 554mm. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554207/2010 ss. mm. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della delle Amministrazione appaltanteAppaltante. Egli ha la responsabilità dell’accettazione dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività dell'attività di tutto l’ufficio l'ufficio di Direzione direzione dei Lavorilavori. Il Direttore dei Lavori è l’unico l'unico interlocutore dell’Appaltatore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice. I direttori operativi hanno svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e di fondazionefondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell’osservanza della nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei LavoriXxxxxx. Gli ispettori di cantiere sono svolgono le attività di cui all’art. 150 del D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che eserciti esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’appaltatoreall’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L’Appaltatore L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine all'ordine impartito. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolatocapitolato. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm., dal D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.

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