Common use of Diritti e doveri dei titolari degli assegni Clause in Contracts

Diritti e doveri dei titolari degli assegni. L’attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor). Il titolare dell’assegno è impegnato nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge esclusivamente attività di ricerca e pertanto non deve essere utilizzato in attività di mero supporto tecnico nell’ambito di specifici programmi di ricerca. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L’assegnista si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall’Università degli Studi di Parma. L’assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L’attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all’interno del Dipartimento e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento. Il titolare di assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio di Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull’attività di ricerca svolta vistata dal Tutor. A richiesta, un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento d’afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l’assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all’estero, di norma non superiore ad un anno nell’arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

Appears in 21 contracts

Samples: www.unipr.it, www.unipr.it, www.unipr.it

Diritti e doveri dei titolari degli assegni. L’attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor). Il titolare dell’assegno è impegnato nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge esclusivamente attività di ricerca e pertanto non deve essere utilizzato in attività di mero supporto tecnico nell’ambito di specifici programmi di ricerca. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L’assegnista si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall’Università degli Studi di Parma. L’assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-tecnico- amministrativi. L’attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all’interno del Dipartimento e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento. Il titolare di assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio di Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull’attività di ricerca svolta vistata dal Tutor. A richiesta, un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento d’afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l’assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all’estero, di norma non superiore ad un anno nell’arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

Appears in 1 contract

Samples: www.unipr.it

Diritti e doveri dei titolari degli assegni. L’attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor). Il titolare dell’assegno è impegnato nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge esclusivamente attività di ricerca e pertanto non deve essere utilizzato in attività di mero supporto tecnico nell’ambito di specifici programmi di ricerca. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L’assegnista si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall’Università degli Studi di Parma. L’assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.LgsD.Lgs . n. 165/2001 e s.m.i. . Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L’attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all’interno del Dipartimento e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata appr ovata dal Consiglio di Dipartimento. Il titolare di assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio di Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull’attività di ricerca svolta vistata dal Tutor. A richiesta, un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento d’afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l’assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all’estero, di norma non superiore ad un anno nell’arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione atte stazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

Appears in 1 contract

Samples: www.unipr.it

Diritti e doveri dei titolari degli assegni. L’attività di ricerca si svolge sotto la direzione di una professoressa o un professore di ruolo oppure ricercatrice o ricercatore (Tutor). La/Il titolare dell’assegno è impegnato impegnata/o nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge esclusivamente attività di ricerca e pertanto non deve essere utilizzato impiegata/o in attività di mero supporto tecnico nell’ambito di specifici programmi di ricerca. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L’assegnista si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall’Università degli Studi di Parma. L’assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente alla/al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-tecnico- amministrativi. L’attività di ricerca della/del titolare di assegno viene svolta all’interno del Dipartimento e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento. La/Il titolare di assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio di Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull’attività di ricerca svolta vistata dalla/dal Tutor. A richiesta, un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento d’afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l’assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all’estero, di norma non superiore ad un anno nell’arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. La/Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

Appears in 1 contract

Samples: www.unipr.it

Diritti e doveri dei titolari degli assegni. L’attività Il titolare dell’assegno svolge l’attività di ricerca si svolge sotto la direzione prevista dal programma di un professore ricerca adottato dalla Scuola; potrà coadiuvare gli studenti nelle ricerche per le tesi di ruolo laurea o ricercatore (Tutor)di diploma o di dottorato. Il titolare dell’assegno è impegnato nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge esclusivamente attività di ricerca e pertanto non deve essere utilizzato in attività di mero supporto tecnico nell’ambito di specifici programmi di ricerca. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L’assegnista si impegna inoltre ha diritto ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall’Università degli Studi di Parma. L’assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessiavvalersi, ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie delle strutture e alla fruizione delle attrezzature della Scuola presso il quale opera e di usufruire dei servizi tecnico-amministrativia disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa. L’attività di ricerca del titolare di assegno viene può essere in parte svolta all’interno del Dipartimento e in altre presso strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata esterne alla Scuola, purché espressamente autorizzata dal Consiglio della Scuola. L’Università s’impegna ad incentivare soggiorni di Dipartimentostudio all’estero da parte dell’assegnista. Al titolare dell’assegno, per i periodi trascorsi fuori sede, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall’apposito Regolamento di Ateneo. Il titolare di assegno dell’assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio della Scuola, una relazione scritta sull'attività di Dipartimento ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca. Il rapporto con l’assegnista di afferenza una particolareggiata relazione ricerca si risolve nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio dell’attività di ricerca; ingiustificata sospensione dell’attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni; violazione del regime delle incompatibilità; giudizio negativo sull’attività di ricerca svolta vistata dal Tutorespresso dalla struttura di appartenenza dopo ogni anno di attività. A richiestaPossono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Xxxx assegnisti si applicano, un’apposita Commissione nominata dal Consiglio in materia di Dipartimento d’afferenza si esprime astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 247 del 23.10.2007 e in merito alla relazione confermando o meno l’assegno. In caso materia di giudizio negativo il contratto è risolto di dirittocongedo per malattia, l’art.1 comma 788, della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all’esteroastensione obbligatoria per maternità, di norma non superiore ad un anno nell’arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art.5 del citato decreto 12.7.2007 è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, recesso può essere ripetuto esercitato dal titolare dell’assegno previo preavviso di biennio in bienniotrenta giorni. L’assegnista si impegna a rispettare quanto previsto dal codice Etico di comportamento emanato da questo Ateneo con decreto rettorale n. 16 del 3/2/2015.

Appears in 1 contract

Samples: www.unicam.it

Diritti e doveri dei titolari degli assegni. L’attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor)1. Il titolare dell’assegno è impegnato nelle I titolari degli assegni svolgono le attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i propri programmi di ricerca ricerca. I titolari degli assegni possono diffondere i risultati della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge ricerca, previa autorizzazione del referente scientifico o del Consiglio di Dipartimento. 2. I titolari degli assegni svolgono esclusivamente attività di ricerca fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e pertanto 5 dell’art. 5. In ogni caso non deve devono essere utilizzato utilizzati in attività di mero supporto tecnico nell’ambito nell'ambito di specifici programmi di ricerca. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L’assegnista si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall’Università degli Studi di Parma. L’assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 3. Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente fornisce al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, ricerca garantendo l’accesso l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L’attività 4. L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all’interno all'interno del Dipartimento e e/o in altre strutture dell’Università scientifiche dell'Università in base al programma di ricerca. L’eventuale L'eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università all'esterno dell'Università deve essere proposta dal Tutor referente scientifico, di cui al successivo art. 7 ed approvata dal Consiglio di Dipartimento. Il 5. Qualora il programma di ricerca lo preveda, l’attività di ricerca del titolare di assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio di Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull’attività di ricerca può essere svolta vistata dal Tutor. A richiesta, un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento d’afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l’assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all’estero, di norma per un periodo complessivamente non superiore ad un anno a mesi sei, nell’arco di un biennioanno, presso una uno o più qualificate università o enti ente di ricerca. Il titolare dell’assegno dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predettetali strutture. Il periodo di permanenza all’esteroall'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio anno in biennio.anno. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio dipartimentale, previo accertamento della relativa disponibilità. 6. I titolari degli assegni entro i primi 10 giorni dell’ultimo mese di ciascun anno e/o entro 10 giorni successivi alla scadenza del contratto sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento, per le valutazioni di cui al successivo art.18, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca

Appears in 1 contract

Samples: www.unisalento.it