Diritti in generale. Secondo le disposizioni di legge, in caso di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita del coniuge debitore deve eventualmente essere trasferita al coniuge avente diritto. Il tribunale decide in merito all’ammontare della prestazione di libero passaggio da trasferire o della quota di rendita. La persona assicurata può ritrovarsi nella posizione del coniuge debitore o del coniuge avente diritto. Quale ex coniuge viene di seguito definito il coniuge della persona assicurata durante e dopo la procedura di divorzio.
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